CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18792/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
edifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato exlege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegatoal ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona delprocuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procurasu foglio separato allegato al controricorso,- controricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. ValerioMarra, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legePag. 1 di 8Numero registro generale 26115/2024Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 18792/2026Data pubblicazione 09/06/2026come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato allamemoria di costituzione del 7.4.2026;- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 850/2024 della CORTE d'APPELLO diudita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23.4.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Il Tribunale di Lucca con decreto n. 61/2019 ingiungeva al Comune diCapannori il pagamento di euro 166.245,82, oltre agli interessi di mora, infavore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., resasi cessionaria pro soluto di creditivantati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la somministrazione di energia elettricain favore dell’ente locale.Il Comune di Capannori, opponendosi al decreto ingiuntivo, avevadedotto l’inefficacia e l’inopponibilità delle cessioni per inesistenza o nullitàdelle notificazioni, in quanto eseguite da soggetto privo di potere, nonché ilpagamento dell’intera sorte capitale alla cedente. Il Comune, inoltre, avevachiesto la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per essere manlevato eper la restituzione delle somme eventualmente versate in eccesso.L’opposta si era costituita e aveva evidenziato che il credito oggettodi ingiunzione era superiore rispetto al dovuto, ridotto ad euro 106.661,95per capitale, per effetto dei pagamenti ricevuti. [OSCURATO:SOCIETA]., qualemandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nel resistere alle domande avevadichiarato di aver riversato alla cessionaria le somme ricevute dal Comunea titolo di capitale residuo.Il Tribunale di Lucca, con sentenza pubblicata il 24.3.2023, ritenutevalide le notifiche delle cessioni e dato atto dell’integrale pagamento diquanto dovuto a titolo di capitale, dichiarava l’inefficacia del decretoingiuntivo opposto e la cessazione della materia del contendere,condannando, tuttavia, il Comune di Capannori al pagamento in favoredell’opposta degli interessi di mora per euro 14.927,66 e anatocistici,Pag. 2 di 8Numero registro generale 26115/2024Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 18792/2026Data pubblicazione 09/06/2026nonché alla rifusione delle spese di lite, disponendo inoltre l’estromissionedal giudizio di [OSCURATO:SOCIETA]., rispetto alla quale disponeva la compensazionedelle spese di lite.2. La Corte d’appello di Firenze, decidendo sull’appello svolto dal [OSCURATO:PERSONA], dinanzi alla quale si era costituita [OSCURATO:SOCIETA]. a seguitodella trasformazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sentenzapubblicata il 15.5.2024 lo accoglieva parzialmente.In particolare, la corte territoriale, confermata la decisione di primogrado nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., riformava la sentenza limitatamenteal rapporto con [OSCURATO:SOCIETA]., condannandola a rifondere al Comune la metàdelle spese del primo e del secondo grado e compensando la residua metà.Il Comune di Capannori, inoltre, era condannato alla rifusione delle spesedel grado in favore di [OSCURATO:SOCIETA]3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ricorre ilComune di Capannori, sulla base di due motivi. Resistono con distinticontroricorsi [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. nella riferita qualità.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.In data 16.4.2026 si è costituita [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con il patrociniodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], al fine di proseguire il giudizio in proprio.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Il Comune di Capannori e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 3, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione dell’art. 13 l. n.833/1978, della L. 421/1992, del D.Lgs. 502/1992, della L. delega n.419/1998, del D.Lgs. 229/1999” e in trattazione congiunta “violazione efalsa applicazione degli artt. 1324 e 1362 e seguenti del c.c.”Pag. 3 di 8Numero registro generale 26115/2024Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 18792/2026Data pubblicazione 09/06/2026Il ricorrente, in relazione alla notifica degli atti di cessione dei creditieffettuata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., siduole per aver la Corte d’appello ritenuto i Comuni compresi tra gli enti delServizio [OSCURATO:PERSONA] (S.S.N.). Tale affermazione, a suo dire, nonconsidera l’evoluzione normativa successiva alla legge 833/1978, che haprogressivamente sottratto ai Comuni funzioni e responsabilità in materiasanitaria, per riservarle a Regioni, ASL e Aziende ospedaliere, mentre incapo ai primi residuano funzioni di carattere prevalentementesocioassistenziale più che sanitarie. Ne fa derivare che i Comuni “nonpossono essere annoverati tra gli enti facenti parte del S.S.N. propriamenteinteso”, sì che la procura rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. all’avv.Dolcini, in quanto attributiva del potere di notificare degli atti di cessionedei crediti agli enti del S.S.N. o, comunque, agli enti che erogano prestazionisanitarie, non si sarebbe potuta estendere anche nei confronti del Comune.Il ricorrente contesta il ricorso ai criteri d’interpretazione del contratto conriferimento alla procura in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], poiché il tenore letteraledi essa era chiaro e non era suscettibile di interpretazione estensiva, sì chel’indagine interpretativa avrebbe dovuto riguardare esclusivamente lanormativa speciale sul S.S.N. da svolgere in base all’art. 12 delle preleggie non la volontà negoziale delle parti.1.1. Il motivo di ricorso – al di là della valutazione che avrebbe meritatonella sua prospettazione – soffre della sopravvenienza di un intervenutogiudicato esterno.Il ricorrente con la memoria illustrativa ha prodotto la sentenza n.325/2026 della Corte d'Appello di Firenze, pubblicata in data 26 gennaio2026, nel giudizio rubricato al n. 740/2023 R.G., resa inter partes, con laquale è stata dichiarata l’inesistenza della notificazione delle cessioni percarenza di potere rappresentativo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Tale pronuncia è passatain giudicato, stante la non contestazione ad opera delle parti costituite.Pag. 4 di 8Numero registro generale 26115/2024Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 18792/2026Data pubblicazione 09/06/2026Il formarsi del giudicato esterno preclude a questo Collegio un nuovoscrutinio nel merito della questione, imponendo il recepimento dellastatuizione irrevocabile già consolidatasi.2. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione” dell’art. 112cod. proc. civ. e in trattazione congiunta “violazione e falsa applicazione”degli artt. 1399 cod. civ., 156-157 cod. proc. civ., artt. 1 e 3 l. n. 53/1994.Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe fondato ladecisione anche sulla ratifica tacita dell’operato dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] da parte diBFF [OSCURATO:SOCIETA]., benché tale circostanza di fatto non fosse mai stataallegata dalle parti. La ratifica costituisce un fatto storico e non una meradifesa, sì che la sua rilevazione d’ufficio integra violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato, a tanto non bastando l’averprovocato il contraddittorio tra le parti, non avendo [OSCURATO:SOCIETA]rappresentato di voler ratificare l’operato del procuratore.Il ricorrente contesta, inoltre, l’affermazione secondo cui la ratificaavrebbe sanato ex tunc la carenza di potere, sostenendo che la notificazioneeseguita da soggetto privo di potere integri l’inesistenza o una nullitàinsanabile, non suscettibile di ratifica, soprattutto in materia di notifiche allaP.A. per le quali è prevista la notifica nelle forme previste per gli attiprocessuali in deroga alla regola della libertà delle forme.2.1. Il secondo motivo, contenente al suo interno due submotivi, èinfondato.Va preliminarmente rilevato che il giudicato esterno sopravvenuto,formatosi sulla sentenza n. 325/2026 della Corte d’appello di Firenze e giàevidenziato in relazione al primo motivo, incide unicamente sulla questioneconcernente l’inesistenza della notificazione delle cessioni per carenza dipotere rappresentativo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ma non si estende alla distintaquestione della ratifica del suo operato da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., cheforma oggetto del presente motivo, posto che la sentenza passata in cosaPag. 5 di 8Numero registro generale 26115/2024Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 18792/2026Data pubblicazione 09/06/2026giudicata non si è occupata della ratifica. Ne consegue che il secondo motivodeve essere esaminato nel merito.Al riguardo, è sufficiente osservare che in modo singolare partericorrente pretenderebbe che pur nella giustezza della tesi della sentenzaimpugnata sulla ritualità della prospettazione della pretesa mancataestensione dei poteri del Dolcini solo in appello, assunta al paragrafo A.2.(pagina 10 della sentenza impugnata) e ritenuta mera difesa, il rilievo dellaestensione della procura non potesse parimenti avvenire d’ufficio, in quantointegrante un’eccezione in senso stretto.Appare di tutta evidenza che, alla luce del principio di diritto evocatodalla sentenza impugnata, nel senso che «In tema di contratto stipulato da"falsus procurator", la deduzione del difetto o del superamento del potererappresentativo e della conseguente inefficacia del contratto, da parte dellopseudo rappresentato, integra una mera difesa, atteso che la sussistenzadel potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è unelemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato,sicché il giudice deve tener conto della sua assenza, risultante dagli atti,anche in mancanza di una specifica richiesta di parte.» (v. Cass., Sez. Un.,3 giugno 2015, n. 11377), risulta una contradictio in adiecto assumere cheil giudice di ufficio non possa procedere alla lettura della procura perdesumerne l’estensione. La stessa prospettazione assunta in appello dal quiricorrente, risolvendosi in una contestazione legittima sull’estensionestessa, implicava la piena legittimità della esegesi della stessa estensioneda parte della corte territoriale, non senza evidenziare come il giudice delsecondo grado abbia fondato la sua decisione anche sulla seconda ratio,peraltro espressa già nell’ordinanza resa in ordine alla chiesta inibitoria,della ratifica dell’operato dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] da parte del rappresentato.Deve essere ribadito che la rilevazione dell’esistenza, o no, del potererappresentativo in capo al rappresentante, in quanto compresa nel nucleodella fattispecie a base della pretesa e integrante un elemento costitutivodella domanda, non è una eccezione in senso stretto, ma una mera difesaPag. 6 di 8Numero registro generale 26115/2024Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 18792/2026Data pubblicazione 09/06/2026suscettibile di rilievo d’ufficio (v. Cass., Sez. Un., 11377/2015, cit.; Cass.,sez. II, 24 gennaio 2018, n. 1751; Cass., sez. 6-III, 13 settembre 2022, n.26871), ben potendo il giudice trarre dalla condotta processuale, anche inassenza di contestazione, indici sintomatici della ratifica dell’operato daparte del rappresentato (v. Cass., sez. III, 13 settembre 2022, n. 26871).Ratifica, quest’ultima, come evidenziato nella sentenza impugnata nelparagrafo A.2.b.i (pagina 12, ultimo capoverso) effettuata da BFF Banks.p.a. già con la diffida del 18.3.2017 rivolta al Comune di Capannori sulpresupposto dell’avvenuta cessione e implicitamente svolta dalla medesimacon l’azione esercitata, destinata ad operare retroattivamente, ai sensidell’art. 1399, comma secondo, cod. civ., sul terreno del diritto sostanziale,risultando così assorbita ogni ulteriore questione.3. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20 febbraio2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spesedel giudizio di legittimità, in favore delle parti controricorrenti, che liquidain euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per competenze professionali,in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., e in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00per competenze professionali, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oltrerimborso forfetario del 15%, Iva e cpa come dovuti per legge.Pag. 7 di 8Numero registro generale 26115/2024Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 18792/2026Data pubblicazione 09/06/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte Suprema di Cassazione in data 23 aprile 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] FrascaPag. 8 di 8