CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41422/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Rovigo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 624-bis. Considerato che il primo motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, che censura l'applicazione della recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto la valutazione operata sul punto risulta congrua e non illogica. Invero, il giudice di merito, lungi dal limitarsi a richiamare i precedenti penali dell'imputato, ha indicato espressamente gli elementi dai quali ha desunto la spiccata capacità criminale dell'imputato e l'elevata probabilità di ricaduta nell'illecito. Considerato che manifestamente infondato è anche il secondo motivo - con il quale si censura la determinazione della pena nella parte in cui il giudice di merito, nel bilanciamento delle opposte circostanze, non ha ritenuto la prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulle aggravanti contestate - posto che le argomentazioni sottese alla decisione risultano prive di vizi logici. Al riguardo, è consolidato l'orientamento di legittimità secondo cui il giudizio di bilanciamento delle circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a considerarla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così