CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01361/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alessandria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del18 giugno 202 5 , con la quale la Corte di appello di Torino , in funzione di giudice dell’esecuzione, h a revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Alessandria del 4 novembre 2022, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Torino con sentenza del16 novembre 2023, irrevocabile dall’8 gennaio 2025; rilevato che il ricor rente eccepisce , quale unico motivo di ricorso, l’incompetenza funzionale della Corte di appello di Torino, in quanto la sentenza del16 novembre 2023 si era limitata a rettificare un errore di calcolo della pena in cui era incappato il primo giudice, che aveva già formulato il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto chel’eccezione d‘incompetenza, ribadita con successiva memoria, è manifestamente infondata: come si arguisce dal provvedimento impugnato, con la sentenza testémenzionata la Corte di appello aveva proceduto al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con l’aggravante contestata, omesso dal primo giudice (cfr. Sez. 3, n. 13283 del 20/03/2025, Sarnataro, Rv.287832 - 01, secondo cui «in tema di esecuzione, la modifica in appello del giudizio di comparazione tra le circostanze del reato comporta la riforma sostanziale della sentenza e, pertanto, determina lo spostamento della competenza "in executivis" in favore del giudice di secondo grado, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen.»; nello stesso senso già Sez.1, n.39123 del 22/09/2015, Leo, Rv. 264541 - 01 ) ; ritenuto che, per l e ragioni esposte , il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]