CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2024
Cassazione n. 27962/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 6716/24 Lamperini OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 348 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria integrativa in data 10 giugno 2024; Ritenuto che le censure svolte nei primi tre motivi di ricorso (ribadite con la citata memoria) risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità; Ritenuto che le generiche censure dedotte nel quarto motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria o con il lavoro di pubblica utilità sono altresì manifestamente infondate, dal momento che non era stata avanzata alcuna richiesta in tal senso; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso