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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19137/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LARINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Larino, con ordinanza del 21 ottobre 2022, rigettava l'eccezione di nullità dell'ordinanza con la quale era stata rigettata l'eccezione di nullità della anticipazione dell'udienza disposta nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo l'abnormità della stessa, in quanto era stata anticipata l'udienza dal giudice onorario di Tribunale senza alcuna motivazione, e non dal presidente del Tribunale, come previsto dall'art. 568 cod. proc. pen.; la violazione posta in essere configurava la nullità ai sensi dell'art. 178 lett. a) cod. proc. pen. in quanto atteneva alle condizioni di capacità del giudice; in ogni caso, non era un provvedimento che potesse essere assunto da un giudice onorario. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Infatti, lo stesso ha ad oggetto un'ordinanza dibattimentale che, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., non è autonomamente impugnabile, essendo invece appellabile solo unitamente alla sentenza di primo grado; anche il provvedimento di anticipazione di udienza soggiace al disposto dell'art. 586 cod. proc. pen., in forza del quale le ordinanze dibattimentali sono impugnabili, quando non è diversamente stabilito dalla legge, soltanto con l'impugnazione della sentenza (Sez. 5, n. 5656 del 14/11/2014, Ascione, Rv. 264270; Sez. 5, n. 25566 del 03/06/2015, Marcozzi, Rv. 264061; Sez. 2, n. 40397 del 12/06/2015, Fratuscio, Rv. 264574; Sez. 5, n. 5673 del 15/12/2014, A., Rv. 262106).

Deve rilevarsi che la questione sollevata dal difensore è stata decisa nell'ambito del potere ordinatorio che compete al giudice al fine di regolare lo svolgimento del processo, potere che è controllabile in sede di impugnazione della sentenza che conclude la fase processuale nella quale la ordinanza è stata emessa (art.586 cod. proc. pen.).

Perciò non solo la ordinanza non è impugnabile prima della sentenza e separatamente da essa, ma si sottrae anche alla censura di abnormità, costituendo, al contrario, un provvedimento specificamente previsto dall'ordinamento; infine, deve rilevarsi che in nessuna parte del ricorso si rileva quale sia stata la violazione dei diritti della difesa conseguenti all'anticipazione dell'udienza. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al tr\ nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consentono di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LARINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Larino, con ordinanza del 21 ottobre 2022, rigettava l'eccezione di nullità dell'ordinanza con la quale era stata rigettata l'eccezione di nullità della anticipazione dell'udienza disposta nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo l'abnormità della stessa, in quanto era stata anticipata l'udienza dal giudice onorario di Tribunale senza alcuna motivazione, e non dal presidente del Tribunale, come previsto dall'art. 568 cod. proc. pen.; la violazione posta in essere configurava la nullità ai sensi dell'art. 178 lett. a) cod. proc. pen. in quanto atteneva alle condizioni di capacità del giudice; in ogni caso, non era un provvedimento che potesse essere assunto da un giudice onorario. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Infatti, lo stesso ha ad oggetto un'ordinanza dibattimentale che, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., non è autonomamente impugnabile, essendo invece appellabile solo unitamente alla sentenza di primo grado; anche il provvedimento di anticipazione di udienza soggiace al disposto dell'art. 586 cod. proc. pen., in forza del quale le ordinanze dibattimentali sono impugnabili, quando non è diversamente stabilito dalla legge, soltanto con l'impugnazione della sentenza (Sez. 5, n. 5656 del 14/11/2014, Ascione, Rv. 264270; Sez. 5, n. 25566 del 03/06/2015, Marcozzi, Rv. 264061; Sez. 2, n. 40397 del 12/06/2015, Fratuscio, Rv. 264574; Sez. 5, n. 5673 del 15/12/2014, A., Rv. 262106). Deve rilevarsi che la questione sollevata dal difensore è stata decisa nell'ambito del potere ordinatorio che compete al giudice al fine di regolare lo svolgimento del processo, potere che è controllabile in sede di impugnazione della sentenza che conclude la fase processuale nella quale la ordinanza è stata emessa (art.586 cod. proc. pen.). Perciò non solo la ordinanza non è impugnabile prima della sentenza e separatamente da essa, ma si sottrae anche alla censura di abnormità, costituendo, al contrario, un provvedimento specificamente previsto dall'ordinamento; infine, deve rilevarsi che in nessuna parte del ricorso si rileva quale sia stata la violazione dei diritti della difesa conseguenti all'anticipazione dell'udienza. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al tr\ nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consentono di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione se