Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14247/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza/ordinanza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Torino, decidendo in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verbania del 24/05/2010, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di usura cui al capo I1), revocava le pene accessorie nonché la dichiarazione di nullità dei contratti in data 14/07/2006 e 11/02/2008, confermando nel resto l'appellata sentenza Ricorre per Cassazione il [OSCURATO:PERSONA] deducendo:

1. violazione di legge in ordine alla configurabilità del reato di usura.

Sostiene che le evidenze probatorie portano a rappresentare la natura di mera garanzia delle cambiali in argomento.

Sottolinea che la circostanza che non si è trattato di un pagamento vero e proprio lo si deduce dal fatto che i titoli in parola non sono mai stati messi in circolazione, nemmeno a titolo di sconto.

Sostiene che diversamente da quanto indicato dal consulente del pubblico ministero le cambiali non sono state date a smobilizzo del credito, bensì solo ed esclusivamente a garanzia dallo stesso.

Lamenta che i giudici di merito hanno omesso di argomentare e motivare per quali ragioni l'imputato non ha portato all'incasso le cambiali ovvero quali avrebbero potuto essere gli svantaggi che sarebbero derivati da un ipotetico, quanto mai improbabile, sconto delle cambiali.

Rileva inoltre che anche se il [OSCURATO:PERSONA] avesse trovato qualcuno disposto a ricevere le cambiali in parole la GOMBE avrebbe potuto opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto di apertura di credito.

Trattasi pertanto di questione civilistica e non di usura;

2. Vizio della motivazione per contraddittorietà con la pronuncia del Gip di Milano che ha assolto con sentenza irrevocabile gli imputati con la formula "perchè il fatto non sussiste" in relazione all'ipotesi di reato ex articolo 648 bis cod. pen. il cui presupposto era proprio il reato di usura oggetto del presente procedimento. (all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avanti la Corte d'Appello, la difesa aveva prodotto sentenza irrevocabile emessa il 4 settembre 2018 dal Gup del Tribunale di Milano che aveva assolto il [OSCURATO:PERSONA] da un'imputazione ex articolo 388 codice penale e i coimputati dalla contestazione di riciclaggio collegato alla vicenda in argomento, ritenendo l'insussistenza del reato presupposto).

3. Lamenta inoltre che non sono state confutate in maniera specifica le deduzioni difensive avanzate dal consulente tecnico della difesa [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 24 maggio 2010, il Tribunale di Verbania ha dichiarato, per quello che qui rileva, [OSCURATO:PERSONA] colpevole, in concorso con la moglie [OSCURATO:PERSONA] (deceduta nel corso del processo di secondo grado), del reato di usura di cui al capo il) in danno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], legali rappresentanti della Gombe s.r.I., società operante nel settore alberghiero.

La Corte di Appello di Torino con sentenza in data 7.11.2016 lo assolveva con la formula "perché il fatto non sussiste".

Avverso detta decisione presentava ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino, sottolineando come la Corte d'appello, nel ritenere insussistente il reato di cui all'art. 644 cod. pen., a causa della mancata determinazione del valore usuraio della controprestazione, avesse omesso di tenere in considerazione le evidenze processuali concernenti la determinazione del valore - appunto usuraio - della controprestazione illecitamente pretesa dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, precisamente, la stima del valore dell'hotel [OSCURATO:PERSONA] compiuto dal Tribunale di Verbania, gli elementi significativi della direzione "usuraia" della "trattativa" condotta ed imposta dal [OSCURATO:PERSONA], nonché l'entità della somma che, poco dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], l'imputato consegnò alla sorella di questi.

Veniva altresì rimarcato come il Collegio del gravame non avesse considerato che il delitto in oggetto è integrato anche dalla sola "promessa", sotto qualsiasi forma, di interessi o altri vantaggi usurai.

E veniva sottolineato come la Corte avesse ribaltato in senso assolutorio la sentenza di primo grado senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riferimento al valore dell'hotel [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, senza disporre un'apposita perizia tesa ad accertare - in relazione al valore "attualizzato" della controprestazione indotta dagli usurari - il valore assolutamente sproporzionato fra l'entità del prestito e il quantum promesso in restituzione.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24744/18 accoglieva il ricorso precisando come la contestazione di usura in argomento riguardava la condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, ottenendo da parte dei Mugnai la sottoscrizione di 41 cambiali garantite dalla ipoteca sul complesso alberghiero "[OSCURATO:PERSONA]", si faceva dare o promettere interessi che - avuto riguardo alle concrete modalità di esecuzione del rapporto negoziale ed ai tempi di erogazione dei finanziamenti ai Mugnai nonché del tasso medio praticato per operazioni similari - risultavano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro, trovandosi i due Mugnai in condizioni di difficoltà economica/finanziaria.

Veniva sottolineato che le condotte valorizzate nella sentenza di primo grado e dal ricorrente, concernenti prestazioni ulteriori rispetto alla dazione delle 41 cambiali ipotecarie, dovevano essere valutate nell'ambito delle "concrete modalità di esecuzione del rapporto negoziale" fra le parti, al fine di inquadrare i rapporti di dare- avere fra l'imputato e le due persone offese e la condizione di difficoltà economico finanziaria in cui esse versavano, e dunque allo scopo di verificare la "sproporzione" che sostanzia l'incriminazione.

Veniva precisato che, contrariamente a quanto assunto dal Procuratore generale ricorrente, la Corte territoriale, per poter pervenire al ribaltamento del giudizio di condanna, non era necessariamente tenuta a disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Non era però revocabile in dubbio che il Giudice del gravame avrebbe dovuto supportare il giudizio liberatorio strutturando la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, avrebbe cioè dovuto passare in rassegna gli argomenti più rilevanti della sentenza del Tribunale di Verbania, evidenziare specificamente le ragioni per le quali tali argomenti e le conclusioni del primo giudice non fossero sostenibili sul piano logico e giuridico e, con rigorosa, completa e convincente motivazione, avrebbe, infine, dovuto dimostrare la sola plausibilità e correttezza delle difformi conclusioni assunte.

Motivazione rafforzata che non era dato di rinvenire nei passaggi argomentativi svolti a sostegno dell'assoluzione per il delitto di usura, nei quali la Corte territoriale aveva sbrigativamente bypassato il puntuale accertamento compiuto dal consulente tecnico del P.M.

Dott. [OSCURATO:PERSONA] posto a base della decisione di primo grado, senza evidenziare le ragioni della ritenuta non affidabilità di tali conclusioni tecniche, e - con un ragionamento all'evidenza illogico ed errato in diritto - aveva affermato la sostanziale indeterminatezza della sproporzione della controprestazione pretesa dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei Mugnai.

A fronte della ravvisata "indeterminatezza" - e non indeterminabilità - della sproporzione integrante il reato, la Corte distrettuale avrebbe invero potuto, rectius dovuto, fare fronte disponendo un accertamento peritale sul punto ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., versandosi in un caso nel quale essa non era in grado di decidere e, dunque, di dare una "razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado".

A ciò si doveva aggiungere che, contrariamente a quanto ritenuto dal Collegio torinese, per un verso, il reato di usura - giusta l'espresso enunciato testuale della norma dell'art. 644 cod. pen. - si configura come reato a schema duplice che si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari ovvero "sproporzionati" ai sensi del comma terzo dello stesso art. 644 (avendo riguardo all'ipotesi recepita dal primo giudice), ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi (v. da ultimo, Sez. 2, n. 50397 del 21/11/2014, Aronica, Rv. 261487).

Riteneva pertanto il giudice di legittimità che la Corte distrettuale aveva errato nella parte in cui aveva escluso la sussistenza del reato nel rilascio da parte dei Mugnai delle 41 cambiali ipotecarie al [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che la circostanza "che non si sia trattato di un pagamento vero e proprio lo si deduce già dal fatto che i titoli non siano mai stati messi in circolazione dai creditori" e che, pertanto, si "trattava di una garanzia nella forma di promesse di pagamento"...

Sottolineava che la circostanza che detti titoli di credito non siano stati monetizzati, non escludeva l'integrazione del delitto, dal momento che - per quanto chiarito in ordine alla struttura dell'elemento oggettivo del reato - l'usura si perfeziona già solo con l'accettazione della promessa di interessi o vantaggi usurai o sproporzionati, a prescindere dal fatto - anzi proprio in considerazione del fatto - che quanto oggetto della promessa non sia poi conseguito dall'autore del reato.

Non è, d'altronde, revocabile in dubbio che la promessa integrante la materialità del delitto possa sostanziarsi nel rilascio di cambiali, che costituiscono titolo all'ordine, astratto ed autonomo dal rapporto di debito credito ad esso sottostante, trasferibile mediante girata, valido come titolo di credito e azionabile come titolo esecutivo, a prescindere da una sentenza di condanna o da un decreto ingiuntivo.

Con la conseguenza che, per accertare la sussistenza o meno di interessi o vantaggi (usurai o) sproporzionati, la Corte avrebbe dovuto considerare la globalità delle utilità oggetto tanto di pattuizione (promesse mediante rilascio delle cambiali) cui non abbia fatto seguito alcuna monetizzazione, quanto di effettiva dazione da parte delle persone offese.

Per le medesime ragioni doveva, dunque, essere censurato anche l'ulteriore passaggio svolto dal Collegio del gravame, là dove aveva considerato "meri inadempimenti di natura civilistica le mancate corresponsioni delle quali si resero colpevoli i coniugi [OSCURATO:PERSONA]", atteso che, anche in questo caso, la condotta dell'imputato avrebbe dovuto essere valutata nel quadro complessivo del sinallagma stipulato con i fratelli Mugnai.

Veniva inoltre posto in luce che, ai fini della valutazione in ordine alla integrazione del requisito della natura usuraia e proporzionata della controprestazione e quindi del complesso dei vantaggi ottenuti dal [OSCURATO:PERSONA], la Corte non avrebbe dovuto limitarsi ad un mero raffronto fra i valori economici (numerici) iniziali - cioè oggetto di pattuizione - e quelli finali - alla scadenza del 30 aprile 2011 fissata per le cambiali - in termini sincroni, ma avrebbe dovuto "attualizzare" il valore delle due prestazioni oggetto del sinallagma, cioè raffrontare l'entità del prestito ed il quantum promesso in restituzione in ragione del decorso del tempo.

Fra l'altro, il Tribunale verbano aveva posto a base della decisione gli esiti dell'operazione di "attualizzazione" compiuta dal consulente tecnico del P.M. (come dato conto dalla stessa Corte d'appello nelle pagine 26 e seguenti della sentenza in verifica), passaggio argomentativo con il quale il Collegio di merito non si era invece in nessun modo confrontato.

In conclusione, secondo la sentenza di annullamento la Corte territoriale avrebbe dovuto confrontarsi con la decisione del primo giudice, dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti posti a base della condanna e, con rigorosa e penetrante analisi critica, seguita da completa e convincente motivazione, avrebbe dovuto dare ragione delle scelte operate.

Poggiando la condanna essenzialmente su di un complesso accertamento tecnico (la consulenza del P.M.), il Collegio d'appello avrebbe potuto pervenire al radicale rovesciamento di tale valutazione solo argomentando puntualmente, in riferimento agli specifici dati fattuali ed, appunto, tecnici, che l'avevano condotto al convincimento opposto rispetto a quella recepito nella decisione non condivisa, eventualmente disponendo una perizia d'ufficio ove ravvisata l'assoluta necessità ai fini del decidere ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

Il giudice del rinvio con la sentenza in questa sede impugnata ha ritenuto che la condotta contestata al capo il) - provata nella sua consistenza storica e documentale- integri il reato di usura e che pertanto la sentenza di condanna doveva essere confermata.

In particolare ha rilevato che le modalità di calcolo dei tassi di interesse seguiti dal consulente della pubblica accusa (specificatamente riportate a pagina 34 e 35 della sentenza di primo grado) con la dovuta operazione di attualizzazione del valore delle prestazioni oggetto del sinallagma non erano state contestate nella loro correttezza neppure dalla difesa che si era limitata a porre in dubbio il fatto che le cambiali costituissero uno smobilizzo anticipato del credito e che perciò i relativi importi si potessero considerare comparabili con l'erogazione.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa secondo la sentenza impugnata il dato testuale ricavabile dal contratto di apertura di credito del 19/20 aprile 2006 non può lasciare spazio a dubbi sul fatto che le cambiali dovessero essere emesse a smobilizzo del credito del [OSCURATO:PERSONA] per importo corrispondente all'erogazione.

Proprio l'utilizzo di tali locuzioni nel testo dell'accordo tra le parti e il voluto nesso di contestualità tra la consegna degli effetti e le singole erogazioni ha portato il giudice del rinvio a concludere per la correttezza delle valutazioni del consulente in ordine al fatto che le somme portate dai titoli consegnati da [OSCURATO:PERSONA] ai creditori costituissero modalità di restituzione del finanziamento con conseguente comparabilità delle stesse (quali flussi finanziari in entrata) con l'erogazione (flussi finanziari in uscita).

La tesi difensiva per cui la consegna dei titoli sarebbe invece avvenuta a garanzia delle restituzioni del capitale e degli interessi, secondo i giudici del rinvio, oblitera totalmente il dato testuale di una clausola contrattuale espressamente voluta dalle parti, con un risalto finanche grafico (neretto) in sede di perfezionamento dell'accordo.

Viene sottolineato inoltre che, come correttamente rilevato dal consulente del pubblico ministero, la funzione di garanzia era già assolta dall'ipoteca volontaria su villa Carlotta sicché anche sotto questo profilo non pare attribuibile all'emissione dei titoli cambiare una finalità duplicativa della garanzia difforme da quella che espressamente le parti hanno inteso perseguire.

Veniva altresì osservato che in ordine alla natura delle cambiali con specifico riferimento alla dicitura non all'ordine, successivamente opposta - alla quale la difesa aveva attribuito, unitamente alla data di scadenza, significato concludente, a sostegno della propria tesi - nessuna incidenza aveva sulla sussistenza del credito perché, come correttamente osservato dal primo giudice, le cambiali bene avrebbero potuto essere utilizzate sul mercato prima della scadenza, presentate presso istituti di crediti o altri intermediari al fine di ottenere finanziamenti rappresentando anche un immediato vantaggio in capo all'imputato in stretto collegamento con le erogazioni effettuate.

Il giudice del rinvio si è uniformato ai principi di diritto della sentenza rescindente e, confrontandosi anche con le deduzioni difensive, ha offerto, con motivazione congrua e priva di illogicità manifesta, una completa spiegazione delle ragioni della sua decisione.

Va rammentato, inoltre, che non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che, come quella in esame, indichi con adeguatezza e logicità le circostanze e le emergenze processuali che siano state determinanti per la formazione del convincimento del giudice, consentendo così l'individuazione dell'iter logico- giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata.

Pertanto, anche il silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame non rileva qualora questa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata perché non è necessario che il giudice confuti esplicitamente la specifica tesi difensiva disattesa, ma è sufficiente che evidenzi nella sentenza una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa.

Così come la sentenza impugnata ha dato atto di come la declaratoria di non doversi procedere per tardività della querela nei confronti dell'odierno imputato in relazione reato di cui all'articolo 388 cod. pen. per essersi il [OSCURATO:PERSONA] sottratto all'adempimento dell'obbligo di restituzione nascente dalla sentenza in esame, trasferendo fraudolentemente la proprietà degli immobili oggetto dei contratti, di cui il Tribunale di Verbania aveva dichiarato la nullità, al pari della assoluzione dalla contestazione di riciclaggio per ritenuta insussistenza del reato presupposto, con riguardo agli altri imputati, non costituisce un giudicato pregiudiziale in termini di bis in idem.

Le vicende di trasferimento immobiliare, integrante il reato presupposto della contestazione di riciclaggio nel processo definito dal Gup di Milano, risultano esterne alla condotta usuraria per cui si procede, circoscritta - per come chi ha chiarito dalla sentenza di annullamento - nei limiti del capo i1) delle imputazioni e quindi sostanziata nell'avere il [OSCURATO:PERSONA] ottenuto dai Mugnai 41 cambiali garantite da ipoteca sull'hotel villa Carlotta, così facendosi dare o promettere interessi che, avuto riguardo alle concrete modalità di esecuzione del rapporto negoziale e dei tempi di erogazione dei finanziamenti ai Mugnai, nonché al tasso medio praticato risultavano sproporzionate rispetto alle prestazioni di denaro trovandosi le persone offese in difficoltà economica Con il ricorso il [OSCURATO:PERSONA] non fa altro che reiterare le doglianze già espresse con gli originari motivi d'appello, rinnovando contestazioni del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici del gravame in sede di rinvio.

Il ricorso, non proponendosi una effettiva ed autonoma critica impugnatoria rispetto alla motivazione esibita dai giudici a quibus, finisce quindi per risultare del tutto aspecifico.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali legali rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA] che liquida in complessivi euro 4.563,00, oltre accessori di legge P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza/ordinanza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Torino, decidendo in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verbania del 24/05/2010, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di usura cui al capo I1), revocava le pene accessorie nonché la dichiarazione di nullità dei contratti in data 14/07/2006 e 11/02/2008, confermando nel resto l'appellata sentenza Ricorre per Cassazione il [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 1. violazione di legge in ordine alla configurabilità del reato di usura. Sostiene che le evidenze probatorie portano a rappresentare la natura di mera garanzia delle cambiali in argomento. Sottolinea che la circostanza che non si è trattato di un pagamento vero e proprio lo si deduce dal fatto che i titoli in parola non sono mai stati messi in circolazione, nemmeno a titolo di sconto. Sostiene che diversamente da quanto indicato dal consulente del pubblico ministero le cambiali non sono state date a smobilizzo del credito, bensì solo ed esclusivamente a garanzia dallo stesso. Lamenta che i giudici di merito hanno omesso di argomentare e motivare per quali ragioni l'imputato non ha portato all'incasso le cambiali ovvero quali avrebbero potuto essere gli svantaggi che sarebbero derivati da un ipotetico, quanto mai improbabile, sconto delle cambiali. Rileva inoltre che anche se il [OSCURATO:PERSONA] avesse trovato qualcuno disposto a ricevere le cambiali in parole la GOMBE avrebbe potuto opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto di apertura di credito. Trattasi pertanto di questione civilistica e non di usura; 2. Vizio della motivazione per contraddittorietà con la pronuncia del Gip di Milano che ha assolto con sentenza irrevocabile gli imputati con la formula "perchè il fatto non sussiste" in relazione all'ipotesi di reato ex articolo 648 bis cod. pen. il cui presupposto era proprio il reato di usura oggetto del presente procedimento. (all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avanti la Corte d'Appello, la difesa aveva prodotto sentenza irrevocabile emessa il 4 settembre 2018 dal Gup del Tribunale di Milano che aveva assolto il [OSCURATO:PERSONA] da un'imputazione ex articolo 388 codice penale e i coimputati dalla contestazione di riciclaggio collegato alla vicenda in argomento, ritenendo l'insussistenza del reato presupposto). 3. Lamenta inoltre che non sono state confutate in maniera specifica le deduzioni difensive avanzate dal consulente tecnico della difesa [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 24 maggio 2010, il Tribunale di Verbania ha dichiarato, per quello che qui rileva, [OSCURATO:PERSONA] colpevole, in concorso con la moglie [OSCURATO:PERSONA] (deceduta nel corso del processo di secondo grado), del reato di usura di cui al capo il) in danno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], legali rappresentanti della Gombe s.r.I., società operante nel settore alberghiero. La Corte di Appello di Torino con sentenza in data 7.11.2016 lo assolveva con la formula "perché il fatto non sussiste". Avverso detta decisione presentava ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino, sottolineando come la Corte d'appello, nel ritenere insussistente il reato di cui all'art. 644 cod. pen., a causa della mancata determinazione del valore usuraio della controprestazione, avesse omesso di tenere in considerazione le evidenze processuali concernenti la determinazione del valore - appunto usuraio - della controprestazione illecitamente pretesa dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, precisamente, la stima del valore dell'hotel [OSCURATO:PERSONA] compiuto dal Tribunale di Verbania, gli elementi significativi della direzione "usuraia" della "trattativa" condotta ed imposta dal [OSCURATO:PERSONA], nonché l'entità della somma che, poco dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], l'imputato consegnò alla sorella di questi. Veniva altresì rimarcato come il Collegio del gravame non avesse considerato che il delitto in oggetto è integrato anche dalla sola "promessa", sotto qualsiasi forma, di interessi o altri vantaggi usurai. E veniva sottolineato come la Corte avesse ribaltato in senso assolutorio la sentenza di primo grado senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riferimento al valore dell'hotel [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, senza disporre un'apposita perizia tesa ad accertare - in relazione al valore "attualizzato" della controprestazione indotta dagli usurari - il valore assolutamente sproporzionato fra l'entità del prestito e il quantum promesso in restituzione. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24744/18 accoglieva il ricorso precisando come la contestazione di usura in argomento riguardava la condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, ottenendo da parte dei Mugnai la sottoscrizione di 41 cambiali garantite dalla ipoteca sul complesso alberghiero "[OSCURATO:PERSONA]", si faceva dare o promettere interessi che - avuto riguardo alle concrete modalità di esecuzione del rapporto negoziale ed ai tempi di erogazione dei finanziamenti ai Mugnai nonché del tasso medio praticato per operazioni similari - risultavano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro, trovandosi i due Mugnai in condizioni di difficoltà economica/finanziaria. Veniva sottolineato che le condotte valorizzate nella sentenza di primo grado e dal ricorrente, concernenti prestazioni ulteriori rispetto alla dazione delle 41 cambiali ipotecarie, dovevano essere valutate nell'ambito delle "concrete modalità di esecuzione del rapporto negoziale" fra le parti, al fine di inquadrare i rapporti di dare- avere fra l'imputato e le due persone offese e la condizione di difficoltà economico finanziaria in cui esse versavano, e dunque allo scopo di verificare la "sproporzione" che sostanzia l'incriminazione. Veniva precisato che, contrariamente a quanto assunto dal Procuratore generale ricorrente, la Corte territoriale, per poter pervenire al ribaltamento del giudizio di condanna, non era necessariamente tenuta a disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Non era però revocabile in dubbio che il Giudice del gravame avrebbe dovuto supportare il giudizio liberatorio strutturando la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, avrebbe cioè dovuto passare in rassegna gli argomenti più rilevanti della sentenza del Tribunale di Verbania, evidenziare specificamente le ragioni per le quali tali argomenti e le conclusioni del primo giudice non fossero sostenibili sul piano logico e giuridico e, con rigorosa, completa e convincente motivazione, avrebbe, infine, dovuto dimostrare la sola plausibilità e correttezza delle difformi conclusioni assunte. Motivazione rafforzata che non era dato di rinvenire nei passaggi argomentativi svolti a sostegno dell'assoluzione per il delitto di usura, nei quali la Corte territoriale aveva sbrigativamente bypassato il puntuale accertamento compiuto dal consulente tecnico del P.M. Dott. [OSCURATO:PERSONA] posto a base della decisione di primo grado, senza evidenziare le ragioni della ritenuta non affidabilità di tali conclusioni tecniche, e - con un ragionamento all'evidenza illogico ed errato in diritto - aveva affermato la sostanziale indeterminatezza della sproporzione della controprestazione pretesa dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei Mugnai. A fronte della ravvisata "indeterminatezza" - e non indeterminabilità - della sproporzione integrante il reato, la Corte distrettuale avrebbe invero potuto, rectius dovuto, fare fronte disponendo un accertamento peritale sul punto ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., versandosi in un caso nel quale essa non era in grado di decidere e, dunque, di dare una "razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado". A ciò si doveva aggiungere che, contrariamente a quanto ritenuto dal Collegio torinese, per un verso, il reato di usura - giusta l'espresso enunciato testuale della norma dell'art. 644 cod. pen. - si configura come reato a schema duplice che si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari ovvero "sproporzionati" ai sensi del comma terzo dello stesso art. 644 (avendo riguardo all'ipotesi recepita dal primo giudice), ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi (v. da ultimo, Sez. 2, n. 50397 del 21/11/2014, Aronica, Rv. 261487). Riteneva pertanto il giudice di legittimità che la Corte distrettuale aveva errato nella parte in cui aveva escluso la sussistenza del reato nel rilascio da parte dei Mugnai delle 41 cambiali ipotecarie al [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che la circostanza "che non si sia trattato di un pagamento vero e proprio lo si deduce già dal fatto che i titoli non siano mai stati messi in circolazione dai creditori" e che, pertanto, si "trattava di una garanzia nella forma di promesse di pagamento"... Sottolineava che la circostanza che detti titoli di credito non siano stati monetizzati, non escludeva l'integrazione del delitto, dal momento che - per quanto chiarito in ordine alla struttura dell'elemento oggettivo del reato - l'usura si perfeziona già solo con l'accettazione della promessa di interessi o vantaggi usurai o sproporzionati, a prescindere dal fatto - anzi proprio in considerazione del fatto - che quanto oggetto della promessa non sia poi conseguito dall'autore del reato. Non è, d'altronde, revocabile in dubbio che la promessa integrante la materialità del delitto possa sostanziarsi nel rilascio di cambiali, che costituiscono titolo all'ordine, astratto ed autonomo dal rapporto di debito credito ad esso sottostante, trasferibile mediante girata, valido come titolo di credito e azionabile come titolo esecutivo, a prescindere da una sentenza di condanna o da un decreto ingiuntivo. Con la conseguenza che, per accertare la sussistenza o meno di interessi o vantaggi (usurai o) sproporzionati, la Corte avrebbe dovuto considerare la globalità delle utilità oggetto tanto di pattuizione (promesse mediante rilascio delle cambiali) cui non abbia fatto seguito alcuna monetizzazione, quanto di effettiva dazione da parte delle persone offese. Per le medesime ragioni doveva, dunque, essere censurato anche l'ulteriore passaggio svolto dal Collegio del gravame, là dove aveva considerato "meri inadempimenti di natura civilistica le mancate corresponsioni delle quali si resero colpevoli i coniugi [OSCURATO:PERSONA]", atteso che, anche in questo caso, la condotta dell'imputato avrebbe dovuto essere valutata nel quadro complessivo del sinallagma stipulato con i fratelli Mugnai. Veniva inoltre posto in luce che, ai fini della valutazione in ordine alla integrazione del requisito della natura usuraia e proporzionata della controprestazione e quindi del complesso dei vantaggi ottenuti dal [OSCURATO:PERSONA], la Corte non avrebbe dovuto limitarsi ad un mero raffronto fra i valori economici (numerici) iniziali - cioè oggetto di pattuizione - e quelli finali - alla scadenza del 30 aprile 2011 fissata per le cambiali - in termini sincroni, ma avrebbe dovuto "attualizzare" il valore delle due prestazioni oggetto del sinallagma, cioè raffrontare l'entità del prestito ed il quantum promesso in restituzione in ragione del decorso del tempo. Fra l'altro, il Tribunale verbano aveva posto a base della decisione gli esiti dell'operazione di "attualizzazione" compiuta dal consulente tecnico del P.M. (come dato conto dalla stessa Corte d'appello nelle pagine 26 e seguenti della sentenza in verifica), passaggio argomentativo con il quale il Collegio di merito non si era invece in nessun modo confrontato. In conclusione, secondo la sentenza di annullamento la Corte territoriale avrebbe dovuto confrontarsi con la decisione del primo giudice, dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti posti a base della condanna e, con rigorosa e penetrante analisi critica, seguita da completa e convincente motivazione, avrebbe dovuto dare ragione delle scelte operate. Poggiando la condanna essenzialmente su di un complesso accertamento tecnico (la consulenza del P.M.), il Collegio d'appello avrebbe potuto pervenire al radicale rovesciamento di tale valutazione solo argomentando puntualmente, in riferimento agli specifici dati fattuali ed, appunto, tecnici, che l'avevano condotto al convincimento opposto rispetto a quella recepito nella decisione non condivisa, eventualmente disponendo una perizia d'ufficio ove ravvisata l'assoluta necessità ai fini del decidere ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. Il giudice del rinvio con la sentenza in questa sede impugnata ha ritenuto che la condotta contestata al capo il) - provata nella sua consistenza storica e documentale- integri il reato di usura e che pertanto la sentenza di condanna doveva essere confermata. In particolare ha rilevato che le modalità di calcolo dei tassi di interesse seguiti dal consulente della pubblica accusa (specificatamente riportate a pagina 34 e 35 della sentenza di primo grado) con la dovuta operazione di attualizzazione del valore delle prestazioni oggetto del sinallagma non erano state contestate nella loro correttezza neppure dalla difesa che si era limitata a porre in dubbio il fatto che le cambiali costituissero uno smobilizzo anticipato del credito e che perciò i relativi importi si potessero considerare comparabili con l'erogazione. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa secondo la sentenza impugnata il dato testuale ricavabile dal contratto di apertura di credito del 19/20 aprile 2006 non può lasciare spazio a dubbi sul fatto che le cambiali dovessero essere emesse a smobilizzo del credito del [OSCURATO:PERSONA] per importo corrispondente all'erogazione. Proprio l'utilizzo di tali locuzioni nel testo dell'accordo tra le parti e il voluto nesso di contestualità tra la consegna degli effetti e le singole erogazioni ha portato il giudice del rinvio a concludere per la correttezza delle valutazioni del consulente in ordine al fatto che le somme portate dai titoli consegnati da [OSCURATO:PERSONA] ai creditori costituissero modalità di restituzione del finanziamento con conseguente comparabilità delle stesse (quali flussi finanziari in entrata) con l'erogazione (flussi finanziari in uscita). La tesi difensiva per cui la consegna dei titoli sarebbe invece avvenuta a garanzia delle restituzioni del capitale e degli interessi, secondo i giudici del rinvio, oblitera totalmente il dato testuale di una clausola contrattuale espressamente voluta dalle parti, con un risalto finanche grafico (neretto) in sede di perfezionamento dell'accordo. Viene sottolineato inoltre che, come correttamente rilevato dal consulente del pubblico ministero, la funzione di garanzia era già assolta dall'ipoteca volontaria su villa Carlotta sicché anche sotto questo profilo non pare attribuibile all'emissione dei titoli cambiare una finalità duplicativa della garanzia difforme da quella che espressamente le parti hanno inteso perseguire. Veniva altresì osservato che in ordine alla natura delle cambiali con specifico riferimento alla dicitura non all'ordine, successivamente opposta - alla quale la difesa aveva attribuito, unitamente alla data di scadenza, significato concludente, a sostegno della propria tesi - nessuna incidenza aveva sulla sussistenza del credito perché, come correttamente osservato dal primo giudice, le cambiali bene avrebbero potuto essere utilizzate sul mercato prima della scadenza, presentate presso istituti di crediti o altri intermediari al fine di ottenere finanziamenti rappresentando anche un immediato vantaggio in capo all'imputato in stretto collegamento con le erogazioni effettuate. Il giudice del rinvio si è uniformato ai principi di diritto della sentenza rescindente e, confrontandosi anche con le deduzioni difensive, ha offerto, con motivazione congrua e priva di illogicità manifesta, una completa spiegazione delle ragioni della sua decisione. Va rammentato, inoltre, che non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che, come quella in esame, indichi con adeguatezza e logicità le circostanze e le emergenze processuali che siano state determinanti per la formazione del convincimento del giudice, consentendo così l'individuazione dell'iter logico- giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata. Pertanto, anche il silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame non rileva qualora questa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata perché non è necessario che il giudice confuti esplicitamente la specifica tesi difensiva disattesa, ma è sufficiente che evidenzi nella sentenza una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Così come la sentenza impugnata ha dato atto di come la declaratoria di non doversi procedere per tardività della querela nei confronti dell'odierno imputato in relazione reato di cui all'articolo 388 cod. pen. per essersi il [OSCURATO:PERSONA] sottratto all'adempimento dell'obbligo di restituzione nascente dalla sentenza in esame, trasferendo fraudolentemente la proprietà degli immobili oggetto dei contratti, di cui il Tribunale di Verbania aveva dichiarato la nullità, al pari della assoluzione dalla contestazione di riciclaggio per ritenuta insussistenza del reato presupposto, con riguardo agli altri imputati, non costituisce un giudicato pregiudiziale in termini di bis in idem. Le vicende di trasferimento immobiliare, integrante il reato presupposto della contestazione di riciclaggio nel processo definito dal Gup di Milano, risultano esterne alla condotta usuraria per cui si procede, circoscritta - per come chi ha chiarito dalla sentenza di annullamento - nei limiti del capo i1) delle imputazioni e quindi sostanziata nell'avere il [OSCURATO:PERSONA] ottenuto dai Mugnai 41 cambiali garantite da ipoteca sull'hotel villa Carlotta, così facendosi dare o promettere interessi che, avuto riguardo alle concrete modalità di esecuzione del rapporto negoziale e dei tempi di erogazione dei finanziamenti ai Mugnai, nonché al tasso medio praticato risultavano sproporzionate rispetto alle prestazioni di denaro trovandosi le persone offese in difficoltà economica Con il ricorso il [OSCURATO:PERSONA] non fa altro che reiterare le doglianze già espresse con gli originari motivi d'appello, rinnovando contestazioni del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici del gravame in sede di rinvio. Il ricorso, non proponendosi una effettiva ed autonoma critica impugnatoria rispetto alla motivazione esibita dai giudici a quibus, finisce quindi per risultare del tutto aspecifico. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali legali rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA] che liquida in complessivi euro 4.563,00, oltre accessori di legge P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qual
Sentenza Cassazione n. 14247/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris