CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 36453/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] H [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza del 3 febbraio 2022, confermava la responsabilità penale, rideterminando la pena, di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta impropria documentale e patrimoniale per distrazione, nonché per violazione dell'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla formazione del documento di identità falso, denunciando la sommarietà della motivazione a riguardo, come anche, in ordine ai reati fallimentari, che Longobardi non abbia avuto conoscenza della procedura fallimentare. 4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione, in relazione al travisamento della prova operato dal Giudice di primo grado quanto alla identificazione dell'attuale imputato e alla circostanza che lo stesso, a differenza di quanto ritenuto in sentenza, mai ebbe contezza della procedura fallimentare. 5. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena. 6. Il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 610, comma 5, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. 2. La sentenza impugnata risultava emessa il 3 febbraio 2022 con termini per il deposito, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen. di giorni trenta, che andavano scadere il 5 marzo 2022. La sentenza veniva tempestivamente depositata in data 11 febbraio 2022. Dal 5 marzo 2022 decorrevano i 45 giorni per l'impugnazione, con scadenza al 19 aprile 2022. Il ricorso invece è stato depositato il 13 luglio 2022 presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quindi tardivamente. Per altro in atti risulta anche che il difensore abbia avanzato alla Corte territoriale istanza di rimessione nei termini, in relazione alla presentazione del ricorso per cassazione, rigettata dalla Corte di appello, senza che sia intervenuta impugnazione del provvedimento di rigetto. Ne consegue l'inammissibilità del presente ricorso. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11/05/2023 Il Consigliere este