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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22475/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33818/2019 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t.,con domicilio eletto in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – e sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo Catasto studio dell’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente in via incidentale – contro Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –controricorrente al ricorso incidentale – avverso la sentenza n. 243/19, depositata il 9 aprile 2019 , della Commissione tributaria regionaledel Veneto; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 7 giugno 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. – con sentenza n. 243/19, depositata il 9 aprile 2019, la Commissione tributaria regionale del Veneto - pronunciando sugli appelli proposti dalle odierne parti ricorrenti - ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate ed ha accolto quello spiegato da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,così integralmente riformando la decisione di prime cure che aveva parzialmente accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento catastale emesso in relazione ad area demaniale marittima, con sovrastante capannone, in concessione alla [OSCURATO:PERSONA] di Lio GrandoS.r.l.; 1.1 –a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che: -andava disatteso il motivo di impugnazione proposto dall’Agenzia con riferimento al difetto di legitimatio ad causam di controparte, in quanto veniva in rilievo la posizione di contribuente,soggettivo passivo ICI, così che sussisteva la legittimazione ad impugnare un avviso di accertamento le cui ricadute si producevano sulla base imponibile di quel tributo; - diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice - che impropriamente aveva attribuito rilievo al compiuto svolgimento di attività difensiva da parte della contribuente nonché alla possibilità di integrare la motivazione dell’atto in corso di giudizio - l’avviso di accertamento - che non recava, in allegato, gli att i richiamati - difettava di una compiuta motivazione in quanto connotato da formule di stile e dal riferimento a dati (costi medi, prontuari del settore) sprovvisti di un effettivo contenuto individualizzante laddove il prospetto di stima allegato si risolveva in «un insiemedi cifre messe in colonna corrispondenti a valori indicati senza alcuna minima spiegazione o senza alcunriferimento specifico, se non quello minimo e insufficiente alle varie partidell'immobile.»;

2. –l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi; -[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resiste con controricorso e articola un motivo di ricorso incidentale cui l’Agenzia delle Entrate, a sua volta, resiste concontroricorso.

Considerato che:

1. –il ricorso principale è articolato sui seguenti motivi: 1.1 – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, ed agli artt. 81 e 115 cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, che non aveva fondamento, nella disposizione di cui all’art. 74, comma 1, cit., la legitimatio ad causamrilevata dal giudice del gravame con riferimentoalla soggettività passiva, a fini ICI, della concessionaria dei beni demaniali marittimi, in quanto detta disposizione correlava la soggettivitàpassiva, in relazione agli avvisi di accertamento catastale, (solo) alla posizione degli intestatari della partita; 1.2 –col secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 81 cod. proc. civ., alla l. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1,ed al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, così riproponendo la quaestio iuris dedotta col primo motivo di ricorso sotto il profilo della definitività dell’avviso di accertamento catastale che, notificato all’amministrazione del demanio, non aveva formato oggetto di impugnazione da parte del (solo) soggetto a tanto legittimato; 1.3 -il terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. 27 luglio 2000, n. 212,art. 7, ed alla l. 7 agosto 1990, n. 241, 3, deducendo, in sin tesi, l’Agenzia che - diversamente da quanto rilevato dal giudice del gravame - l’avviso di accertamento catastale - che non recava alcun rinvio ad atti esterni, risultandovi allegata una perizia di stima dei beni oggetto di classamento -esponeva una compiuta motivazione dei criteri fondanti la determinazione della rendita catastale, ed atteso che, secondo il criterio del costo di ricostruzione, in concreto applicato, nella perizia che vi era allegata risultavano indicati «i dati tecnici, oggettivi ed economici attraverso i quali è stata determinata la rendita», venendo, per l’appunto, in considerazione un’unità immobiliare a destinazione speciale (di Categoria D/8) che era stata sottoposta a stima diretta; -né, soggiunge la ricorrente, i dati di stima erano stati integrati in corso di giudizio ove l’amministrazione si era limitata a produrre documentazione a riscontro probatorio della correttezza dei dati sulla cui base la rendita catastale era stata determinata secondo il costo di ricostruzione;2. – con un solo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente in via incidentale denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., così assumendo che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sui motivi di appello che involgevano la correttezza dei dati di stima utilizzati dall’Agenzia ai fini della determinazione della rendita catastale;

3. – il primo ed il secondo motivo di ricorso - che vanno congiuntamente esaminati in quanto sottendono una comune questione di fondo - sono fondati, e vanno accolti, secondo quanto in appresso precisato; 3.1 –come ben deduce la ricorrente, il rilievo svolto dal giudice del gravame in punto di (sussistenza della) legitimatio ad causam, rimane del tutto inconferente rispetto ad un atto (l’avviso di accertamento catastale) che involge il titolare della cd. partita catastale (l. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, cit.) da identificare, a sua volta, nel proprietario ovvero nel titolare di altro diritto reale sulla unità immobiliare (v. il d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 3, 41, 56); - così come la Corte, difatti, ha già avuto modo di rilevare, i provvedimenti attributivi o modificativi della rendita catastale hanno rilievo giuridico nei soli confronti dei soggetti intestatari della relativa partita, come desumibile dall'art. 74 della l. n. 342 del 2000, che prevede la notificazione dei summenzionati atti esclusivamente nei confronti di quest'ultimi ai fini della decorrenza della relativa efficacia; pertanto, legittimato alla loro impugnazione è esclusivamente l'intestatario della partita, nè a diversa conclusione può condurre il rilievoche in determinate circostanze, espressamente previste dall'art. 3, comma 2, del d.lgs n. 504 del 1992, tale soggetto non coincida con il soggetto passivo dell'imposta, atteso che quest'ultimo ha un interesse temporaneo e di mero fatto a contestare il classamento e l'attribuzione della rendita sulla cui base viene calcolata l'ICI(Cass., 21 ottobre 2022, n. 31173; Cass., 3 novembre 2020, n. 24299; Cass., 16 ottobre 2019, n. 26140); 3.2 – la circostanza , quindi, che, ai fini della soggettività passiva ICI, la rimodulazione della relativa disciplina (l. n. 388 del 2000, art. 18, comma 3) abbia fatto venir meno la necessità di accertare se la concessione demaniale, attributiva del diritto di costruire immobili , avesse effetti reali, con conseguente tassabilità degli immobili ai fini ICI in capo al concessionario, od obbligatori, con l'opposta conseguenza dell'intassabilità, siccome individuato ad ogni modo il soggetto passivo nel concessionario (v., ex plurimis , Cass., 15 dicembre 2020, n. 28563) non esclude che, ai fini in discorso, il predetto accertamento assuma specifica rilevanza e in connessione (proprio) all’individuazione dell’intestatario della cd. partita catastale (v., con riferimento ad una fattispecie connotata dalla presentazione, con procedura docfa, di una dichiarazione catastale relativa ad un compendio immobiliare, Cass., 20 aprile 2016, n. 7867cui adde Cass., 23 maggio 2019, n. 14025; Cass., 16 gennaio 2018, n. 807); - difatti - sul rilievo che la concessione demaniale marittima può attribuire al concessionario tanto diritti di consistenza realecosì come diritti assimilabili a quelli personali di godimento, e che la disposizione di cui all'art. 49 cod. nav., con riferimento ai beni edificati su suolo demaniale in concessione, deve essere interpretata qualeespressione del generale principio dell'accessione di cui all'art. 934 cod. civ., enel senso che tale accessione si verifica ipso iureal termine del periodo di concessione(v.

Cass., 24 marzo 2004, n. 5842 ; v. altresì, ex plurimis , Consiglio di Stato, sez.

VI, 17 febbraio 2017, n. 729) - si è condivisibilmente ritenutoche nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento catastale, relativo ad immobili insistenti su suolo del demanio marittimo realizzati dal concessionario in funzione dell'attività svolta, lo Stato non è parte necessaria non avendo esso alcun diritto su tali beni, realizzandosi l'eventuale accessione exart. 49 c. nav. ipso iure soltanto al termine del periodo di concessione, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione ovvero diversa previsione contenuta nella concessione ( Cass., 22 gennaio 2020, n. 1326);

4. – dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso consegue l’assorbimento tanto del terzo motivo di ricorso -la censurabilità della motivazione dell’avviso di accertamento presupponendo la ricorrenza di una legitimatio ad causam che, come anticipato, non può fondarsi, come rilevato dalla gravata pronuncia, sulla mera soggettività passiva a fini ICI - quanto del motivo di ricorso incidentale che (anch’esso) implica il previo accertamento della contestata legittimazione attiva all’impugnazione dell’avviso di accertamento;

5. – l’impugnata sentenza va pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito dietro dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario della contribuente; -le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti, avuto riguardo al consolidarsi, in corso di giudizio, della pertinente giurisprudenza della Corte, e non sussistonoi presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale il cui esame, così come nella fattispecie, sia rimasto assorbito ( Cass., 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., 17 marzo 2020, n. 7413).

P.Q.M.

La Corte - accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale , assorbito il terzomotivo nonché il motivo di ricorso incidentale;- cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33818/2019 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t.,con domicilio eletto in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – e sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo Catasto studio dell’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente in via incidentale – contro Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –controricorrente al ricorso incidentale – avverso la sentenza n. 243/19, depositata il 9 aprile 2019 , della Commissione tributaria regionaledel Veneto; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 7 giugno 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. – con sentenza n. 243/19, depositata il 9 aprile 2019, la Commissione tributaria regionale del Veneto - pronunciando sugli appelli proposti dalle odierne parti ricorrenti - ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate ed ha accolto quello spiegato da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,così integralmente riformando la decisione di prime cure che aveva parzialmente accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento catastale emesso in relazione ad area demaniale marittima, con sovrastante capannone, in concessione alla [OSCURATO:PERSONA] di Lio GrandoS.r.l.; 1.1 –a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che: -andava disatteso il motivo di impugnazione proposto dall’Agenzia con riferimento al difetto di legitimatio ad causam di controparte, in quanto veniva in rilievo la posizione di contribuente,soggettivo passivo ICI, così che sussisteva la legittimazione ad impugnare un avviso di accertamento le cui ricadute si producevano sulla base imponibile di quel tributo; - diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice - che impropriamente aveva attribuito rilievo al compiuto svolgimento di attività difensiva da parte della contribuente nonché alla possibilità di integrare la motivazione dell’atto in corso di giudizio - l’avviso di accertamento - che non recava, in allegato, gli att i richiamati - difettava di una compiuta motivazione in quanto connotato da formule di stile e dal riferimento a dati (costi medi, prontuari del settore) sprovvisti di un effettivo contenuto individualizzante laddove il prospetto di stima allegato si risolveva in «un insiemedi cifre messe in colonna corrispondenti a valori indicati senza alcuna minima spiegazione o senza alcunriferimento specifico, se non quello minimo e insufficiente alle varie partidell'immobile.»; 2. –l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi; -[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resiste con controricorso e articola un motivo di ricorso incidentale cui l’Agenzia delle Entrate, a sua volta, resiste concontroricorso. Considerato che: 1. –il ricorso principale è articolato sui seguenti motivi: 1.1 – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, ed agli artt. 81 e 115 cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, che non aveva fondamento, nella disposizione di cui all’art. 74, comma 1, cit., la legitimatio ad causamrilevata dal giudice del gravame con riferimentoalla soggettività passiva, a fini ICI, della concessionaria dei beni demaniali marittimi, in quanto detta disposizione correlava la soggettivitàpassiva, in relazione agli avvisi di accertamento catastale, (solo) alla posizione degli intestatari della partita; 1.2 –col secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 81 cod. proc. civ., alla l. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1,ed al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, così riproponendo la quaestio iuris dedotta col primo motivo di ricorso sotto il profilo della definitività dell’avviso di accertamento catastale che, notificato all’amministrazione del demanio, non aveva formato oggetto di impugnazione da parte del (solo) soggetto a tanto legittimato; 1.3 -il terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. 27 luglio 2000, n. 212,art. 7, ed alla l. 7 agosto 1990, n. 241, 3, deducendo, in sin tesi, l’Agenzia che - diversamente da quanto rilevato dal giudice del gravame - l’avviso di accertamento catastale - che non recava alcun rinvio ad atti esterni, risultandovi allegata una perizia di stima dei beni oggetto di classamento -esponeva una compiuta motivazione dei criteri fondanti la determinazione della rendita catastale, ed atteso che, secondo il criterio del costo di ricostruzione, in concreto applicato, nella perizia che vi era allegata risultavano indicati «i dati tecnici, oggettivi ed economici attraverso i quali è stata determinata la rendita», venendo, per l’appunto, in considerazione un’unità immobiliare a destinazione speciale (di Categoria D/8) che era stata sottoposta a stima diretta; -né, soggiunge la ricorrente, i dati di stima erano stati integrati in corso di giudizio ove l’amministrazione si era limitata a produrre documentazione a riscontro probatorio della correttezza dei dati sulla cui base la rendita catastale era stata determinata secondo il costo di ricostruzione;2. – con un solo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente in via incidentale denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., così assumendo che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sui motivi di appello che involgevano la correttezza dei dati di stima utilizzati dall’Agenzia ai fini della determinazione della rendita catastale; 3. – il primo ed il secondo motivo di ricorso - che vanno congiuntamente esaminati in quanto sottendono una comune questione di fondo - sono fondati, e vanno accolti, secondo quanto in appresso precisato; 3.1 –come ben deduce la ricorrente, il rilievo svolto dal giudice del gravame in punto di (sussistenza della) legitimatio ad causam, rimane del tutto inconferente rispetto ad un atto (l’avviso di accertamento catastale) che involge il titolare della cd. partita catastale (l. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, cit.) da identificare, a sua volta, nel proprietario ovvero nel titolare di altro diritto reale sulla unità immobiliare (v. il d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 3, 41, 56); - così come la Corte, difatti, ha già avuto modo di rilevare, i provvedimenti attributivi o modificativi della rendita catastale hanno rilievo giuridico nei soli confronti dei soggetti intestatari della relativa partita, come desumibile dall'art. 74 della l. n. 342 del 2000, che prevede la notificazione dei summenzionati atti esclusivamente nei confronti di quest'ultimi ai fini della decorrenza della relativa efficacia; pertanto, legittimato alla loro impugnazione è esclusivamente l'intestatario della partita, nè a diversa conclusione può condurre il rilievoche in determinate circostanze, espressamente previste dall'art. 3, comma 2, del d.lgs n. 504 del 1992, tale soggetto non coincida con il soggetto passivo dell'imposta, atteso che quest'ultimo ha un interesse temporaneo e di mero fatto a contestare il classamento e l'attribuzione della rendita sulla cui base viene calcolata l'ICI(Cass., 21 ottobre 2022, n. 31173; Cass., 3 novembre 2020, n. 24299; Cass., 16 ottobre 2019, n. 26140); 3.2 – la circostanza , quindi, che, ai fini della soggettività passiva ICI, la rimodulazione della relativa disciplina (l. n. 388 del 2000, art. 18, comma 3) abbia fatto venir meno la necessità di accertare se la concessione demaniale, attributiva del diritto di costruire immobili , avesse effetti reali, con conseguente tassabilità degli immobili ai fini ICI in capo al concessionario, od obbligatori, con l'opposta conseguenza dell'intassabilità, siccome individuato ad ogni modo il soggetto passivo nel concessionario (v., ex plurimis , Cass., 15 dicembre 2020, n. 28563) non esclude che, ai fini in discorso, il predetto accertamento assuma specifica rilevanza e in connessione (proprio) all’individuazione dell’intestatario della cd. partita catastale (v., con riferimento ad una fattispecie connotata dalla presentazione, con procedura docfa, di una dichiarazione catastale relativa ad un compendio immobiliare, Cass., 20 aprile 2016, n. 7867cui adde Cass., 23 maggio 2019, n. 14025; Cass., 16 gennaio 2018, n. 807); - difatti - sul rilievo che la concessione demaniale marittima può attribuire al concessionario tanto diritti di consistenza realecosì come diritti assimilabili a quelli personali di godimento, e che la disposizione di cui all'art. 49 cod. nav., con riferimento ai beni edificati su suolo demaniale in concessione, deve essere interpretata qualeespressione del generale principio dell'accessione di cui all'art. 934 cod. civ., enel senso che tale accessione si verifica ipso iureal termine del periodo di concessione(v. Cass., 24 marzo 2004, n. 5842 ; v. altresì, ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2017, n. 729) - si è condivisibilmente ritenutoche nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento catastale, relativo ad immobili insistenti su suolo del demanio marittimo realizzati dal concessionario in funzione dell'attività svolta, lo Stato non è parte necessaria non avendo esso alcun diritto su tali beni, realizzandosi l'eventuale accessione exart. 49 c. nav. ipso iure soltanto al termine del periodo di concessione, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione ovvero diversa previsione contenuta nella concessione ( Cass., 22 gennaio 2020, n. 1326); 4. – dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso consegue l’assorbimento tanto del terzo motivo di ricorso -la censurabilità della motivazione dell’avviso di accertamento presupponendo la ricorrenza di una legitimatio ad causam che, come anticipato, non può fondarsi, come rilevato dalla gravata pronuncia, sulla mera soggettività passiva a fini ICI - quanto del motivo di ricorso incidentale che (anch’esso) implica il previo accertamento della contestata legittimazione attiva all’impugnazione dell’avviso di accertamento; 5. – l’impugnata sentenza va pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito dietro dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario della contribuente; -le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti, avuto riguardo al consolidarsi, in corso di giudizio, della pertinente giurisprudenza della Corte, e non sussistonoi presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale il cui esame, così come nella fattispecie, sia rimasto assorbito ( Cass., 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., 17 marzo 2020, n. 7413). P.Q.M. La Corte - accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale , assorbito il terzomotivo nonché il motivo di ricorso incidentale;- cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, di
Sentenza Cassazione n. 22475/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris