CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 00107/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sLfl ricorso 22328/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 54 PE.?.C: [OSCURATO:EMAIL] massinoridoifielordineavvocatiroma.org -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia Delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] succeduta ex lege a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 194/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Ridevato che: Tribunale di Roma, pronunciando sull'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] SpA quale concessionaria agente per la riscossione per la Provincia di Macerata avverso il decreto ingiuntivo intimato ad istanza della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], accolse l'opposizione ritenendo che l'entrata in vigore della I. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) avesse determinato l'estinzione dei ruoli con discarico automatico degli agenti di riscossione, trattandosi di crediti tutti ci importo inferiore ad C 2000 ed iscritti a ruolo entro il 31/12/1999; ia Cassa di Previdenza propose appello per sentir dichiarare l'inapplicabilità della legge n. 228 del 2012 che aveva disposto l'estinzione dei ruoli sia perché la stessa condizionerebbe l'annullamento dei ruoli ed il discarico degli agenti della riscossione all'esaurimento delle attività di competenza relative ai ruoli medesimi sia perché essa appellante sarebbe un soggetto privato tenuto all'aut:ofinanziamento non potendo essere inciso da leggi capaci di determinare un annullamento del gettito; la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato l'appello, statuendo, per quanto ancora di interesse in questa sede, che, per le quote di valore inferiore ad C 2000 si determina l'annullamento automatico delle iscrizioni a ruolo eseguite fino al 31 dicembre 1999, mentre per i medesimi ruoli di importo superbre ad C 2000 l'Agente dà notizia dell'esaurimento dell'attività di riscossione all'ente impositore. Poi con D.M. attuativo si è previsto che, per le quote fino ad C 2000, le stesse sono automaticamente scaricate senza oneri amministrativi, per quelle relative a crediti di importo superiore ad C 2000 non interessate da procedure esecutive ancora in corso sono automaticamente discaricate senza oneri amministrativi a carico dell'ente mentre, per quelle ancora interessate da procedure di riscossione, le stesse proseguono il loro iter. I crediti di cui è causa risultano discaricati per legge; quanto all'argomento della pretesa inapplicabilità della legge del 2013 alla controversia in esame sul presupposto della natura privatistica della Cassa, la Corte ha ribadito che la legge in esame non prevede alcuna distinzione tra soggetti pubblici o beneficiari di finanziamenti pubblici e ruoli concernenti crediti vantati da soggetti privati, anche perché la ratio della legge, consistente nella razionalizzazione e rivalutazione dei bilanci degli enti a seguito della rottamazione della procedura di riscossione mediante ruolo nazionale, vale per entrambe le categorie di soggetti; avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; ria resistito [OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] con contrc ricorso ; 'a ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo - violazione e/o falsa applicazione degli artt. commi 527 e 529 L. 24 dicembre 2012 n. 228, 1 del [OSCURATO:PERSONA] e Finanze 15 giugno 2015, 1 e 2 D.Igs. 30 giugno 1994 n. 509 17 Dlgs. 13/4/1999 n. 112, 3, 35, comma primo, 36, comma primo, 38, 42 comma terzo, 97 comma secondo, 1:L7 Cost. e art. 6 Cedu (art. 360, comma primo n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 19 - la ricorrente contesta che la Corte d'Appello abbia ritenuto applicabile alla Cassa la disciplina di cui alla legge di stabilità del 2013 ed abbia ritenuto che, in ragione della sopravvenienza normativa specifica, non vi sarebbe stato più spazio per verificare se il concessionario incaricato della riscossione dei contributi previdenziali degli avvocati nel contesto provinciale di Macerata fosse incorso nella decadenza del diritto al discarico e dovesse quindi riversare alla odierna esponente l'ammontare ingiustificatamente non riscosso. L'effetto caducatorio disposto dalla legge di stabilità riguarderebbe non i ruoli ma direttamente i crediti con l'effetto di un azzeramento dell'attivo patrimoniale senza alcuna distinzione se l'annullamento del ruolo fosse dipeso o meno da una condotta negligente dell'incaricato alla riscossione. Ad avviso della ricorrente questa disciplina non avrebbe dovuto ritenersi applicabile agli enti di previdenza privatizzati in quanto soggetti al cui bilancio lo Stato non contribuisce neppure in via indiretta. Quindi, nonostante il mantenimento di connotati pubblicistici legati alla dimensione sociale degli interessi perseguiti, il modello operativo adottato nel caso in esame sarebbe quello di un'entità squisitamente privata, chiamata a far fronte alle proprie esigenze finanziarie facendo affidamento esclusivamente sulle proprie entrate contributive con piena autonomia gestionale organizzativa e contabile senza possibilità di fruire di contribuzioni pubbliche. Ad avviso della ricorrente in questa prospettiva tra gli enti impositori i cui crediti sono annullati e per i quali sono escluse le responsabilità dei concessionari della riscossione ai sensi dell'art. 1 co. 527 e 529 L. n. 228 del 2012 non possono ritenersi inclusi anche quelli privatizzati posto che non è ipotizzabile un intervento ablatorio di tipo pubblicistico.Ad opinare diversamente si dovrebbe ammettere una sorta di condono occulto in favore degli agenti della riscossione. Il motivo è infondato. Questa Corte in precedenti pronunzie ha chiarito che la normativa cui fa riferimento la Cassa non incide direttamente sul diritto di credito neanche per i crediti inferiori ad C 2000 ma esclusivamente sulla relativa iscrizione a ruolo, che essa è applicabile alla [OSCURATO:PERSONA] e che tale applicabilità non è irragionevole né sospettabile di illegittimità costituzionale o di contrasto con il diritto dell'Unione Europea, in quanto ha lo scopo di razionalizzare i bilanci degli enti creditori, pubblici o privati, che provvedono alla riscossione mediante ruolo, inserendosi in un percorso normativo complesso di riordino del servizio di riscossione dei crediti previdenziali e in generale di pubblico interesse avviato sin dal 1999, tale da escludere che si sia inteso semplicemente incidere su giudizi in corso in senso favorevole allo Stato (si veda in particolare il principio di diritto enunciato in Cass., n. 12229 del 2019: "[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], ente privatizzato ex art. 1 Dlgs. n. 509 del 1994, ma deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale, è concesso ex lege di provvedere alla riscossione mediante ruolo e pertanto si applica ad essa la procedura prevista dall'art. 1, commi 527-529 della I. n. 228 del 2012 di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti - antecedenti il 1999- introdotta ai fini della razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori pubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo; la richiamata disciplina presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori ad C 2000 scongiura la antieconomicità della riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell'esazione e benefici dell'eventuale riscossione e, che per quelli superiori ad C 2000 non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che l'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall'ente secondo l'ordinaria procedura", analoghe conclusioni sono enunciate in Cass., n, 11972 n. 26531 del 2020 con specifica esclusione di ogni dubbio di contrasto della disciplina in esame con norme e principi ricavabili dall'ordinamento sovranazionale europeo). In base a tali principi di diritto, cui il collegio intende dare piena continuità, le censure non possono trovare accoglimento. Con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 528 e 529 L. 24 dicembre 2012 n. 228, 1 e 2 Decreto del Direttore del M.E.F. 15 giugno 2015, 1 e 2 D.Igs. 30 giugno 1994, 17 D.Igs. 13aprile 1999 n. 112, 3, 35 co. 1 36, co. 1, 38, 42 co. terzo, 97, co. secondo, nonché 117, co. 1 Cost. in relazione all'art. 6 Cedu (art. 360, co. primo, n. 3 c.p.c.) la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui la stessa ha ribadito che il meccanismo ablatorio si riferirebbe al solo meccanismo di riscossione e non anche ai crediti; la ricorrente ripropone le stesse censure prospettate nel primo motivo con riguardo, però, alla disciplina dei crediti di valore superiore ad C 2000; motivo sembrerebbe privo di decisività in quanto, secondo quanto riferito dal Tribunale e non smentito dalla Corte d'Appello, i crediti oggetto di causa sarebbero tutti di valore inferiore ad C 2000 ed iscritti a ruolo prima del 31/12/1999, dunque tutti rientranti nella disciplina del discarico ex lege; conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo;sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 1400 per compensi, C 200 per esborsi, oltre accessori e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in R