CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 37829/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2019 del TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata, il Tribunale di Mantova disponeva, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'applicazione della pena di mesi 4 di arresto ed euro 1500,00 di ammenda, sostituita con giorni 126 di lavori di pubblica utiilità, per il reato di cui all'art. 186, comma 1 e 2 lett. c) e 2-sexies cod. strada. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, il quale ha dedotto violazione di legge, evidenziando che il Tribunale ha disposto l'applicazione di una pena illegale, frutto di un errore di calcolo: la riduzione per il rito della pena detentiva risulterebbe superiore ad un terzo e l'errore si sarebbe riverberato sulla determinazione del numero dei giorni in cui è stata convertita la suddetta pena. 2. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il calcolo della pena su cui si è formato il consenso delle parti, recepito nella sentenza di patteggiamento, è palesemente erroneo: il giudice ha individuato la pena base in mesi 7 di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, ha proceduto ad aumentare ad euro 2.000,00 la sola pena pecuniaria e, a seguito della riduzione per il rito, è pervenuto alla pena finale di mesi 4 di arresto ed euro 1500,00 di ammenda. Il risultato finale, in ragione della prevista riduzione, illegale in quanto la pena detentiva non poteva essere inferiore a mesi 4 e giorni 20 di arresto. Si tratta di una ipotesi di determinazione "contra legem" della pena concordata tra le parti ed illegittimamente ratificata dal giudice, che, secondo l'orientamento nettamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, invalida la base negoziale sulla quale è maturato l'accordo, viziando la sentenza che lo ha recepito. Ne deriva che, non potendosi fare luogo alla procedura di rettificazione di cui all'art. 619, comma 2, cod. »/' proc. pen., tale pronuncia deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso, potendo le parti eventualmente proporre una nuova richiesta di applicazione della pena determinata in misura legale (cfr. ex multis Sez. 6, Sentenza n. 44948 del 16/10/2019, Rv. 277382 - 01). P.Q.M. Aannulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Mantova per il prosieguo. Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]