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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 07855/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 5992/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26, 25030 - Paratico (BG), C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Scanzorosciate (BG) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 10, C.F.

RSSNDR85S141628J, quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] n. 9, 24121 - Bergamo - P.I. 03756030163, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Bari, giusta procura in calce al ricorso, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 9; - ricorrenti - contro F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5992/2018 Numero sezionale 209/2022 Numero di raccolta generale 7855/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore generale p.t., rappresentato e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente– -avverso la sentenza n. 1084/2017 emessa dalla Corte d’appello di Brescia in data 13/07/2017 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponevano opposizione avverso l’ordinanza con cui era stata loro ingiunto il pagamento della somma di € 55.000,00 a favore della Agenzia delle Dogane e Monopoli per la violazione dell’art. 110, commi 6 e 7, TULPS, per avere consentito l’uso in luogo pubblico ed aperto al pubblico, senza essere muniti delle prescritte autorizzazioni, di undici apparecchi da divertimento e di intrattenimento (slot machine).

Deducevano il difetto di legittimazione passiva del Cifone e la nullità della notifica effettuata a questi, il quale , con atto del 28 dicembre 2014, era stato sollevato dalla carica di amministratore e legale rappresentante della società.

Nel merito, deducevano il difetto dell’elemento soggettivo, ai sensi dell’art. 3 l. 689/81, in ragione del fatto che, pur non essendo muniti dell’autorizzazione all’esercizio delle scommesse, prevista dall’art. 88 TULPS, l’esercizio aveva tuttavia ottenuto il rilascio della licenza prescritta dall’art 86 TULPS.

Con sentenza in data 17 febbraio 2016 il Tribunale di Bergamo respingeva il ricorso, confermando l’ordinanza ingiunzione impugnata.

Accertava la legittimazione passiva del Cifone, in quanto era legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] all’epoca della violazione.

Nel merito, sottolineava che l’autorizzazione prevista dall’art 88 TULPS, riguardante l’attività di esercizio delle scommesse, era diversa rispetto alla licenza prevista dall’art 86 TULPS, che invece riguardava l’attività di installazione di congegni ed apparecchi di gioco, per cui alla circostanza F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5992/2018 Numero sezionale 209/2022 Numero di raccolta generale 7855/2022 che tale seconda licenza fosse stata ottenuta non poteva attribuirsi alcuna Data pubblicazione 10/03/2022 rilevanza né dal punto di vista soggettivo né da quello oggettivo.

Proponevano appello il Cifone e la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che, in riforma della medesima, si annullasse l’ordinanza ingiunzione n. 72657 del 30 luglio 2015.

Si costituiva l’Agenzia delle Dogane - Ufficio dei Monopoli per la Lombardia Sezione operativa Territoriale di Bergamo, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell’appello e, nel merito, il rigetto del medesimo.

Con sentenza del 13.7.2017, la Corte d’appello di Brescia rigettava il gravame sulla base delle seguenti considerazioni: - non era stata svolta alcuna argomentazione difensiva volta a confutare la valutazione operata dal Tribunale di irrilevanza della circostanza che LA [OSCURATO:PERSONA] era titolare dell’autorizzazione Ex art. 86 TULPS , in quanto essa ERA distinta rispetto a quella ex art. 88 TULPS, di cui era stata accertata la mancanza; - le disquisizioni in ordine alla dedotta incompatibilità della normativa interna con quella comunitaria e alla dedotta discriminazione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] attenevano più propriamente al giudizio promosso avanti al [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’annullamento del provvedimento del questore di Bergamo di diniego dell’autorizzazione ex art. 88 TULPS, ma non erano atte a dimostrare la legittimità dell’esercizio della attività in assenza di detta autorizzazione; - peraltro, proprio la circostanza che in data 2 luglio 2015 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva ottenuto l’autorizzazione ai sensi dell’art. 88 TULPS costituiva indiretta conferma della necessità di tale licenza; - conseguentemente, in ragione della pacifica mancanza dell’autorizzazione ex art. 88 all’epoca del fatti, doveva ritenersi la sussistenza dei presupposti oggettivi della violazione contestata, non essendo poi stato oggetto di gravame il profilo dell’elemento soggettivo.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio, e [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5992/2018 Numero sezionale 209/2022 Numero di raccolta generale 7855/2022 s.r.l., sulla base di tre motivi.

Data pubblicazione 10/03/2022 Il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali ha resistito con controricorso.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 689/1981 e della licenza ex art. 86 TULPS e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per non aver la corte d’appello escluso la sussistenza dell’elemento soggettivo della violazione contestata, nonostante la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse munita sin dal 18.10.2011 della prescritta autorizzazione ex art. 86 citato, e per non aver considerato che il possesso della licenza di cui all’art. 86 escludeva la necessità di quella ex art. 88 per installare slot machine.

1.1. Il motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.

Con riferimento all’asserito “vizio motivazionale”, la doglianza si rivela inammissibile, atteso che, in tema di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006 - il vizio relativo all'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve essere riferito ad un "fatto", da intendere quale specifico accadimento in senso storico- naturalistico.

Nel caso di specie, la corte territoriale ha tenuto in debita considerazione la circostanza che la società odierna ricorrente fosse già in possesso della licenza di cui all’art. 86 t.u.l.p.s., evidenziando che, essendo la stessa diversa da quella prescritta dal successivo art. 88, e mancante, nessuna rilevanza poteva avere dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo.

Con riferimento all’elemento soggettivo dell’infrazione, avendo la corte bresciana espressamente rilevato che non era stato oggetto di gravame il profilo dell’elemento soggettivo (pag. 8 della sentenza), con conseguente formazione sul punto di un giudicato interno, avrebbero dovuto i ricorrenti trascrivere l’atto d’appello, al fine di attestare l’avvenuta proposizione di uno specifico motivo di gravame.

1.2. Avuto riguardo al dedotto vizio di violazione di legge, l’art. 86 del r.d.

F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5992/2018 Numero sezionale 209/2022 Numero di raccolta generale 7855/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 18.6.1931, n. 773, stabilisce che: “1.

Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.

2. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: a) […]; c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 (la sottolineatura è dello scrivente) ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati”.

L’art. 88 t.u.l.p.s. prevede che: “La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”.

L'art. 86 TULPS, quindi, prevede - relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al successivo art. 110 - l'obbligatorietà della licenza per l'installazione degli apparecchi in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o dell'art. 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

Pertanto, la possibilità di installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento sulla base della licenza di cui all'art. 86 riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti all'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88, come appunto previsto da tale norma "per l'esercizio delle scommesse".

Sul piano letterale, se il legislatore avesse voluto ritenere F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5992/2018 Numero sezionale 209/2022 Numero di raccolta generale 7855/2022 che anche in siffatta evenienza gli operatori già in possesso della licenza Data pubblicazione 10/03/2022 di cui all’art. 86 non avrebbero avuto il bisogno di munirsi altresì di quella di cui all’art. 88, il richiamo a quest’ultima disposizione sarebbe stata del tutto inutile e, quindi, ultroneo.

Da quanto sopra emerge che i soggetti che effettuano l'esercizio delle scommesse (compresi i c.d.

"corner") possono installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6, solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88 TULPS.

Infatti, l'art. 86 TULPS, nel richiedere l'obbligo della licenza ivi prevista per l'installazione degli apparecchi in esercizi commerciali, si riferisce a quelli diversi dagli esercizi per i quali è previsto l'obbligo della licenza di cui all'art. 88.

In buona sostanza, dal combinato disposto degli artt. 86 e 88, si rileva che, nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento possono esservi installati solo se l'imprenditore è in possesso della licenza di polizia di cui all'art. 88 TULPS.

In definitiva, ai fini dell'eventuale installazione o utilizzo di apparecchi di tipo AWP (acronimo di [OSCURATO:PERSONA], tipologia di slot machine) l'autorizzazione di polizia ex art. 88 è comunque obbligatoria sia in locali in cui si esercitano scommesse sia nell'ipotesi di locali in cui si esercitano scommesse unitamente ad altre attività soggette all'obbligo della licenza di polizia di cui all'art. 86 (ad esempio corner).

La ratio della previsione normativa è quella di impedire l'utilizzo di apparecchi da divertimento ed intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, tenuto conto della pericolosità sociale di tali congegni e dell'esigenza che il loro uso avvenga solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività in esse effettuate.

E’ opportuno evidenziare che integra il presupposto per l’infrazione contestata l'esercizio di scommesse svolto in Italia per conto di un "bookmaker" straniero senza avere ottenuto l'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. anche se l'allibratore straniero delegante sia stato regolarmente autorizzato nel suo Paese (Sez. 3, n. 7695 del 12/01/2012 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5992/2018 Numero sezionale 209/2022 Numero di raccolta generale 7855/2022 dep. 28/02/2012, Scerra, Rv. 252096), nel caso di specie, peraltro, in Data pubblicazione 10/03/2022 epoca successiva alla contestazione della violazione.

1.3. Non incide sulle considerazioni che precedono la sentenza della Corte di Giustizia Europea nelle cause riunite c-72/10 e 77/10, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (1/2012), atteso che la stessa concerne profili che non hanno diretta incidenza sulla questione in esame.

Invero, in primo luogo, la Corte si è pronunciata circa la compatibilità con gli artt. 43 e 49 CE di una disposizione quale l’art. 38, commi 2 e 4, del decreto Bersani, secondo cui i concessionari che hanno ottenuto la concessione a seguito delle nuove gare indette dal medesimo decreto devono insediarsi ad una distanza minima dai concessionari già esistenti.

In secondo luogo, l’intervento della Corte di Giustizia è stato sollecitato sulla compatibilità con gli artt. 43 e 49 CE delle nuove ipotesi di decadenza dalla concessione introdotte a seguito del decreto Bersani.

Da ultimo, la Corte ha affermato che l’ipotesi di decadenza prevista dall’art. 23, comma 3, dello schema di convenzione mancava di chiarezza riguardo agli obiettivi ed effetti.

Aderendo a tale impostazione, la Cassazione penale ha affermato che, in tema di raccolta non autorizzata di scommesse, la procedura di regolarizzazione dei centri non autorizzati di raccolta di scommesse in Italia per conto di bookmaker stranieri, introdotta dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e prorogata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, non pone restrizioni alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi sancite dagli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europe, agevolandone, viceversa, l'esercizio attraverso un incremento del rilascio delle concessioni provvisorie, legittimamente subordinato alla verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la tutela dell'ordine pubblico (Sez. 3, Sentenza n. 6709 del 19/01/2016).

In ogni caso, in ambito penale è stato ritenuto che la normativa nazionale contrasta con i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea ex artt. 43 e 49 del Trattato CE, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5992/2018 Numero sezionale 209/2022 Numero di raccolta generale 7855/2022 Giustizia Europea (cfr. sentenza Placanica del 6 marzo 2007 in cause Data pubblicazione 10/03/2022 riunite C - 338/04, C -3S9/04 e C - 360/04 e sentenza Costa e Cifone, in cause riunite C -72/10 e C- 77/10 del 16 febbraio 2002), soltanto nel caso, giustificativo della sua non applicazione, in cui il soggetto svolga senza autorizzazione di pubblica sicurezza attività organizzata di intermediazione per l'accettazione e la raccolta di scommesse sportive in favore di un allibratore straniero che non abbia potuto ottenere in Italia le concessioni o le autorizzazioni richieste dalla normativa nazionale a causa del rifiuto dello Stato italiano di concederle e tale rifiuto abbia violato il diritto comunitario (Sez. 3, n. 18767 del 08/02/2012 - dep. 16/05/2012, Ferraro, Rv. 252634; Sez. 3, n. 28413 del 10/07/2012 - dep. 16/07/2012, Cifone, Rv. 253241).

In quest’ottica, la Cassazione penale ha ritenuto integrare il reato previsto dall'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero senza il preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014 - dep. 16/09/2014, Parrelli, Rv. 260944).

Nella fattispecie in esame, invece, non entra in gioco l’attività di intermediazione posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] per conto di un bookmaker straniero (intesa come effettuazione in modo trasparente, in forza di vincolo contrattuale con il bookmaker, di attività di raccolta delle scommesse, di incasso delle poste di gioco, di trasmissione dei dati all'allibratore ed, eventualmente, di pagamento delle vincite su mandato di quest'ultimo, secondo lo schema della raccolta delle scommesse attraverso i "luoghi di vendita" di cui all'art. 1, comma 2, lett. i), d.m. 1 marzo 2006, n. 111), ma l’installazione in luogo pubblico di apparecchi da divertimento e di intrattenimento in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Non si è, cioè, al cospetto di un’attività svolta in sinergia con un società straniera, ma di un’attività interna, soggetta, come tale, F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5992/2018 Numero sezionale 209/2022 Numero di raccolta generale 7855/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 alle autorizzazioni ed ai controlli prescritti dalla normativa nazionale.

Orbene, la liceità del sistema autorizzatorio - concessorio tutt'ora in vigore è stata riconosciuta dalla stessa CGUE con la sentenza Biasci, avendo, infatti, i giudici eurounitari affermato, da un lato, che "Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione", e, dall'altro, che i medesimi articoli "devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un'autorizzazione che gli consente di offrire giochi d'azzardo non osta a che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell'Unione, subordini al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio" (CGUE, Sez.

III, sentenza 12 settembre 2013, in cause riunite C-660/11 e C-8/12, Biasci ed altri).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 339 c.p.c. e 1, comma 2, l. n. 689/1981, per non aver la corte territoriale considerato che la normativa interna doveva considerarsi incompatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento comunitario di cui agli artt. 43 e 49 TCE e con i principi di parità di trattamento e di effettività allorquando, come nel caso di specie, il bookmaker Goldbet, di cui la [OSCURATO:PERSONA] era intermediaria, era stato in modo discriminatorio escluso dalle gare, come riconosciuto nella sentenza della CGE Costa-Cifone.

2.1. Il motivo è infondato per le ragioni già esposte nell’analisi del precedente, dovendosi qui aggiungere che è palesemente inammissibile nella parte in cui richiama in rubrica l’asserita violazione dell’art. 339 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Va altresì ribadito che la questione analizzata e decisa in sede di Corte di Giustizia riguardava il diverso profilo della raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compiva attività di intermediazione per conto di un bookmaker straniero, nonostante l’operatore estero non avesse ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione ex art. 339 c.p.c., per non aver la corte di merito considerato un punto decisivo della controversia rappresentato dalla concessione della licenza ex art. 88 t.u.l.p.s. a seguito di contenzioso amministrativo.

3.1. Il motivo è per più versi inammissibile.

In primo luogo, sì come già evidenziato nell’analisi del secondo motivo, non è dato comprendere la ragione del richiamo in rubrica dell’art. 339 c.p.c., che attiene al profilo, ai nostri fini del tutto irrilevante, dell’appellabilità delle sentenze, in nessun modo messa in dubbio nel corso del presente contenzioso.

In secondo luogo, al di là dell’impossibilità, sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., di denunciare la mera contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione, se non viene superato il minimo che costituzionalmente deve essere assicurato, la corte d’appello ha preso espressa posizione sulla questione, affermando (pag. 7 della sentenza) che le censure attinenti l’asserita incompatibilità della normativa interna con quella comunitaria e la dedotta discriminazione nei confronti del bookmaker Goldbet attenevano “più propriamente al giudizio promosso avanti al [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’annullamento del provvedimento del questore di Bergamo di diniego dell’autorizzazione ex art. 88 TULPS; ma non sono atte a dimostrare la legittimità dell’esercizio della attività in assenza di detta autorizzazione”.

Ha altresì aggiunto (pagg. 8-9) che “proprio la circostanza che in data 2 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5992/2018 Numero sezionale 209/2022 Numero di raccolta generale 7855/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 luglio 2015 [OSCURATO:PERSONA] srl ha ottenuto la autorizzazione ai sensi dell’art. 88 TULPS costituisce indiretta conferma della necessità di tale licenza”.

In terzo luogo, essendosi in presenza di una cd.

“doppia conforme”, trova applicazione l’ultimo comma dell’art. 348-ter c.p.c., in combinato disposto con il comma 4 dello stesso articolo, a mente del quale il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

4. Il ricorso non merita, pertanto, di essere accolto.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.100,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge (se dovuti); - dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, se dovuto.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 27.1.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 5992/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26, 25030 - Paratico (BG), C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Scanzorosciate (BG) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 10, C.F. RSSNDR85S141628J, quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] n. 9, 24121 - Bergamo - P.I. 03756030163, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Bari, giusta procura in calce al ricorso, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 9; - ricorrenti - contro F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5992/2018 Numero sezionale 209/2022 Numero di raccolta generale 7855/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore generale p.t., rappresentato e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente– -avverso la sentenza n. 1084/2017 emessa dalla Corte d’appello di Brescia in data 13/07/2017 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponevano opposizione avverso l’ordinanza con cui era stata loro ingiunto il pagamento della somma di € 55.000,00 a favore della Agenzia delle Dogane e Monopoli per la violazione dell’art. 110, commi 6 e 7, TULPS, per avere consentito l’uso in luogo pubblico ed aperto al pubblico, senza essere muniti delle prescritte autorizzazioni, di undici apparecchi da divertimento e di intrattenimento (slot machine). Deducevano il difetto di legittimazione passiva del Cifone e la nullità della notifica effettuata a questi, il quale , con atto del 28 dicembre 2014, era stato sollevato dalla carica di amministratore e legale rappresentante della società. Nel merito, deducevano il difetto dell’elemento soggettivo, ai sensi dell’art. 3 l. 689/81, in ragione del fatto che, pur non essendo muniti dell’autorizzazione all’esercizio delle scommesse, prevista dall’art. 88 TULPS, l’esercizio aveva tuttavia ottenuto il rilascio della licenza prescritta dall’art 86 TULPS. Con sentenza in data 17 febbraio 2016 il Tribunale di Bergamo respingeva il ricorso, confermando l’ordinanza ingiunzione impugnata. Accertava la legittimazione passiva del Cifone, in quanto era legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] all’epoca della violazione. Nel merito, sottolineava che l’autorizzazione prevista dall’art 88 TULPS, riguardante l’attività di esercizio delle scommesse, era diversa rispetto alla licenza prevista dall’art 86 TULPS, che invece riguardava l’attività di installazione di congegni ed apparecchi di gioco, per cui alla circostanza F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5992/2018 Numero sezionale 209/2022 Numero di raccolta generale 7855/2022 che tale seconda licenza fosse stata ottenuta non poteva attribuirsi alcuna Data pubblicazione 10/03/2022 rilevanza né dal punto di vista soggettivo né da quello oggettivo. Proponevano appello il Cifone e la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che, in riforma della medesima, si annullasse l’ordinanza ingiunzione n. 72657 del 30 luglio 2015. Si costituiva l’Agenzia delle Dogane - Ufficio dei Monopoli per la Lombardia Sezione operativa Territoriale di Bergamo, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell’appello e, nel merito, il rigetto del medesimo. Con sentenza del 13.7.2017, la Corte d’appello di Brescia rigettava il gravame sulla base delle seguenti considerazioni: - non era stata svolta alcuna argomentazione difensiva volta a confutare la valutazione operata dal Tribunale di irrilevanza della circostanza che LA [OSCURATO:PERSONA] era titolare dell’autorizzazione Ex art. 86 TULPS , in quanto essa ERA distinta rispetto a quella ex art. 88 TULPS, di cui era stata accertata la mancanza; - le disquisizioni in ordine alla dedotta incompatibilità della normativa interna con quella comunitaria e alla dedotta discriminazione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] attenevano più propriamente al giudizio promosso avanti al [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’annullamento del provvedimento del questore di Bergamo di diniego dell’autorizzazione ex art. 88 TULPS, ma non erano atte a dimostrare la legittimità dell’esercizio della attività in assenza di detta autorizzazione; - peraltro, proprio la circostanza che in data 2 luglio 2015 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva ottenuto l’autorizzazione ai sensi dell’art. 88 TULPS costituiva indiretta conferma della necessità di tale licenza; - conseguentemente, in ragione della pacifica mancanza dell’autorizzazione ex art. 88 all’epoca del fatti, doveva ritenersi la sussistenza dei presupposti oggettivi della violazione contestata, non essendo poi stato oggetto di gravame il profilo dell’elemento soggettivo. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio, e [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5992/2018 Numero sezionale 209/2022 Numero di raccolta generale 7855/2022 s.r.l., sulla base di tre motivi. Data pubblicazione 10/03/2022 Il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali ha resistito con controricorso. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 689/1981 e della licenza ex art. 86 TULPS e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per non aver la corte d’appello escluso la sussistenza dell’elemento soggettivo della violazione contestata, nonostante la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse munita sin dal 18.10.2011 della prescritta autorizzazione ex art. 86 citato, e per non aver considerato che il possesso della licenza di cui all’art. 86 escludeva la necessità di quella ex art. 88 per installare slot machine. 1.1. Il motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato. Con riferimento all’asserito “vizio motivazionale”, la doglianza si rivela inammissibile, atteso che, in tema di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006 - il vizio relativo all'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve essere riferito ad un "fatto", da intendere quale specifico accadimento in senso storico- naturalistico. Nel caso di specie, la corte territoriale ha tenuto in debita considerazione la circostanza che la società odierna ricorrente fosse già in possesso della licenza di cui all’art. 86 t.u.l.p.s., evidenziando che, essendo la stessa diversa da quella prescritta dal successivo art. 88, e mancante, nessuna rilevanza poteva avere dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo. Con riferimento all’elemento soggettivo dell’infrazione, avendo la corte bresciana espressamente rilevato che non era stato oggetto di gravame il profilo dell’elemento soggettivo (pag. 8 della sentenza), con conseguente formazione sul punto di un giudicato interno, avrebbero dovuto i ricorrenti trascrivere l’atto d’appello, al fine di attestare l’avvenuta proposizione di uno specifico motivo di gravame. 1.2. Avuto riguardo al dedotto vizio di violazione di legge, l’art. 86 del r.d. F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5992/2018 Numero sezionale 209/2022 Numero di raccolta generale 7855/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 18.6.1931, n. 773, stabilisce che: “1. Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili. 2. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. 3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: a) […]; c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 (la sottolineatura è dello scrivente) ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati”. L’art. 88 t.u.l.p.s. prevede che: “La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”. L'art. 86 TULPS, quindi, prevede - relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al successivo art. 110 - l'obbligatorietà della licenza per l'installazione degli apparecchi in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o dell'art. 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. Pertanto, la possibilità di installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento sulla base della licenza di cui all'art. 86 riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti all'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88, come appunto previsto da tale norma "per l'esercizio delle scommesse". Sul piano letterale, se il legislatore avesse voluto ritenere F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5992/2018 Numero sezionale 209/2022 Numero di raccolta generale 7855/2022 che anche in siffatta evenienza gli operatori già in possesso della licenza Data pubblicazione 10/03/2022 di cui all’art. 86 non avrebbero avuto il bisogno di munirsi altresì di quella di cui all’art. 88, il richiamo a quest’ultima disposizione sarebbe stata del tutto inutile e, quindi, ultroneo. Da quanto sopra emerge che i soggetti che effettuano l'esercizio delle scommesse (compresi i c.d. "corner") possono installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6, solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88 TULPS. Infatti, l'art. 86 TULPS, nel richiedere l'obbligo della licenza ivi prevista per l'installazione degli apparecchi in esercizi commerciali, si riferisce a quelli diversi dagli esercizi per i quali è previsto l'obbligo della licenza di cui all'art. 88. In buona sostanza, dal combinato disposto degli artt. 86 e 88, si rileva che, nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento possono esservi installati solo se l'imprenditore è in possesso della licenza di polizia di cui all'art. 88 TULPS. In definitiva, ai fini dell'eventuale installazione o utilizzo di apparecchi di tipo AWP (acronimo di [OSCURATO:PERSONA], tipologia di slot machine) l'autorizzazione di polizia ex art. 88 è comunque obbligatoria sia in locali in cui si esercitano scommesse sia nell'ipotesi di locali in cui si esercitano scommesse unitamente ad altre attività soggette all'obbligo della licenza di polizia di cui all'art. 86 (ad esempio corner). La ratio della previsione normativa è quella di impedire l'utilizzo di apparecchi da divertimento ed intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, tenuto conto della pericolosità sociale di tali congegni e dell'esigenza che il loro uso avvenga solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività in esse effettuate. E’ opportuno evidenziare che integra il presupposto per l’infrazione contestata l'esercizio di scommesse svolto in Italia per conto di un "bookmaker" straniero senza avere ottenuto l'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. anche se l'allibratore straniero delegante sia stato regolarmente autorizzato nel suo Paese (Sez. 3, n. 7695 del 12/01/2012 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5992/2018 Numero sezionale 209/2022 Numero di raccolta generale 7855/2022 dep. 28/02/2012, Scerra, Rv. 252096), nel caso di specie, peraltro, in Data pubblicazione 10/03/2022 epoca successiva alla contestazione della violazione. 1.3. Non incide sulle considerazioni che precedono la sentenza della Corte di Giustizia Europea nelle cause riunite c-72/10 e 77/10, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (1/2012), atteso che la stessa concerne profili che non hanno diretta incidenza sulla questione in esame. Invero, in primo luogo, la Corte si è pronunciata circa la compatibilità con gli artt. 43 e 49 CE di una disposizione quale l’art. 38, commi 2 e 4, del decreto Bersani, secondo cui i concessionari che hanno ottenuto la concessione a seguito delle nuove gare indette dal medesimo decreto devono insediarsi ad una distanza minima dai concessionari già esistenti. In secondo luogo, l’intervento della Corte di Giustizia è stato sollecitato sulla compatibilità con gli artt. 43 e 49 CE delle nuove ipotesi di decadenza dalla concessione introdotte a seguito del decreto Bersani. Da ultimo, la Corte ha affermato che l’ipotesi di decadenza prevista dall’art. 23, comma 3, dello schema di convenzione mancava di chiarezza riguardo agli obiettivi ed effetti. Aderendo a tale impostazione, la Cassazione penale ha affermato che, in tema di raccolta non autorizzata di scommesse, la procedura di regolarizzazione dei centri non autorizzati di raccolta di scommesse in Italia per conto di bookmaker stranieri, introdotta dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e prorogata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, non pone restrizioni alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi sancite dagli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europe, agevolandone, viceversa, l'esercizio attraverso un incremento del rilascio delle concessioni provvisorie, legittimamente subordinato alla verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la tutela dell'ordine pubblico (Sez. 3, Sentenza n. 6709 del 19/01/2016). In ogni caso, in ambito penale è stato ritenuto che la normativa nazionale contrasta con i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea ex artt. 43 e 49 del Trattato CE, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5992/2018 Numero sezionale 209/2022 Numero di raccolta generale 7855/2022 Giustizia Europea (cfr. sentenza Placanica del 6 marzo 2007 in cause Data pubblicazione 10/03/2022 riunite C - 338/04, C -3S9/04 e C - 360/04 e sentenza Costa e Cifone, in cause riunite C -72/10 e C- 77/10 del 16 febbraio 2002), soltanto nel caso, giustificativo della sua non applicazione, in cui il soggetto svolga senza autorizzazione di pubblica sicurezza attività organizzata di intermediazione per l'accettazione e la raccolta di scommesse sportive in favore di un allibratore straniero che non abbia potuto ottenere in Italia le concessioni o le autorizzazioni richieste dalla normativa nazionale a causa del rifiuto dello Stato italiano di concederle e tale rifiuto abbia violato il diritto comunitario (Sez. 3, n. 18767 del 08/02/2012 - dep. 16/05/2012, Ferraro, Rv. 252634; Sez. 3, n. 28413 del 10/07/2012 - dep. 16/07/2012, Cifone, Rv. 253241). In quest’ottica, la Cassazione penale ha ritenuto integrare il reato previsto dall'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero senza il preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014 - dep. 16/09/2014, Parrelli, Rv. 260944). Nella fattispecie in esame, invece, non entra in gioco l’attività di intermediazione posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] per conto di un bookmaker straniero (intesa come effettuazione in modo trasparente, in forza di vincolo contrattuale con il bookmaker, di attività di raccolta delle scommesse, di incasso delle poste di gioco, di trasmissione dei dati all'allibratore ed, eventualmente, di pagamento delle vincite su mandato di quest'ultimo, secondo lo schema della raccolta delle scommesse attraverso i "luoghi di vendita" di cui all'art. 1, comma 2, lett. i), d.m. 1 marzo 2006, n. 111), ma l’installazione in luogo pubblico di apparecchi da divertimento e di intrattenimento in assenza delle prescritte autorizzazioni. Non si è, cioè, al cospetto di un’attività svolta in sinergia con un società straniera, ma di un’attività interna, soggetta, come tale, F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5992/2018 Numero sezionale 209/2022 Numero di raccolta generale 7855/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 alle autorizzazioni ed ai controlli prescritti dalla normativa nazionale. Orbene, la liceità del sistema autorizzatorio - concessorio tutt'ora in vigore è stata riconosciuta dalla stessa CGUE con la sentenza Biasci, avendo, infatti, i giudici eurounitari affermato, da un lato, che "Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione", e, dall'altro, che i medesimi articoli "devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un'autorizzazione che gli consente di offrire giochi d'azzardo non osta a che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell'Unione, subordini al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio" (CGUE, Sez. III, sentenza 12 settembre 2013, in cause riunite C-660/11 e C-8/12, Biasci ed altri). 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 339 c.p.c. e 1, comma 2, l. n. 689/1981, per non aver la corte territoriale considerato che la normativa interna doveva considerarsi incompatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento comunitario di cui agli artt. 43 e 49 TCE e con i principi di parità di trattamento e di effettività allorquando, come nel caso di specie, il bookmaker Goldbet, di cui la [OSCURATO:PERSONA] era intermediaria, era stato in modo discriminatorio escluso dalle gare, come riconosciuto nella sentenza della CGE Costa-Cifone. 2.1. Il motivo è infondato per le ragioni già esposte nell’analisi del precedente, dovendosi qui aggiungere che è palesemente inammissibile nella parte in cui richiama in rubrica l’asserita violazione dell’art. 339 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5992/2018 Numero sezionale 209/2022 Numero di raccolta generale 7855/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 c.p.c. che, riguardando l’appellabilità delle sentenze, non entra in gioco in alcun modo nella presente controversia. Va altresì ribadito che la questione analizzata e decisa in sede di Corte di Giustizia riguardava il diverso profilo della raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compiva attività di intermediazione per conto di un bookmaker straniero, nonostante l’operatore estero non avesse ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione ex art. 339 c.p.c., per non aver la corte di merito considerato un punto decisivo della controversia rappresentato dalla concessione della licenza ex art. 88 t.u.l.p.s. a seguito di contenzioso amministrativo. 3.1. Il motivo è per più versi inammissibile. In primo luogo, sì come già evidenziato nell’analisi del secondo motivo, non è dato comprendere la ragione del richiamo in rubrica dell’art. 339 c.p.c., che attiene al profilo, ai nostri fini del tutto irrilevante, dell’appellabilità delle sentenze, in nessun modo messa in dubbio nel corso del presente contenzioso. In secondo luogo, al di là dell’impossibilità, sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., di denunciare la mera contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione, se non viene superato il minimo che costituzionalmente deve essere assicurato, la corte d’appello ha preso espressa posizione sulla questione, affermando (pag. 7 della sentenza) che le censure attinenti l’asserita incompatibilità della normativa interna con quella comunitaria e la dedotta discriminazione nei confronti del bookmaker Goldbet attenevano “più propriamente al giudizio promosso avanti al [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’annullamento del provvedimento del questore di Bergamo di diniego dell’autorizzazione ex art. 88 TULPS; ma non sono atte a dimostrare la legittimità dell’esercizio della attività in assenza di detta autorizzazione”. Ha altresì aggiunto (pagg. 8-9) che “proprio la circostanza che in data 2 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5992/2018 Numero sezionale 209/2022 Numero di raccolta generale 7855/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 luglio 2015 [OSCURATO:PERSONA] srl ha ottenuto la autorizzazione ai sensi dell’art. 88 TULPS costituisce indiretta conferma della necessità di tale licenza”. In terzo luogo, essendosi in presenza di una cd. “doppia conforme”, trova applicazione l’ultimo comma dell’art. 348-ter c.p.c., in combinato disposto con il comma 4 dello stesso articolo, a mente del quale il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. 4. Il ricorso non merita, pertanto, di essere accolto. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato. P.Q.M. La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.100,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge (se dovuti); - dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, se dovuto. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 27.1.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t