CassazionesentenzaSezione UDecisione del 27 settembre 2021
Cassazione n. 05050/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso R.g. nr. 26460/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. ED. UNIONE a r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - per regolamnto di giurisdizione in relazione al giudizio R.g. 67930/2019 pendente presso il TRIBUNALE di ROMA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che, visto l'art. 380 ter c.p.c., ha chiesto alle Sezioni Unite della Corte di cassazione di voler dichiarare la giurisdizione del Giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] Con atto notificato il 23 ottobre 2020 Antonio VENTRIGLIA ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, basato su un unico .motivo, in relazione al giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma tra il medesimo ricorrente e la società cooperativa edilizia a r.l. UNIONE, da lui introdotto per ottenere sentenza avente gli effetti costitutivi dell'acquisto di unità immobiliare ex art. 2932 c.c., nel corso.del quale la società convenuta si è costituita ed oltre a difendersi nel merito, preliminarmente, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Al regolamento preventivo ha resistito la società cooperativa, con controricorso, concludendo per la inammissibilità ovvero la infondatezza del ricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.[OSCURATO:PERSONA] Alla esposizione del motivo di ricorso è preliminare il rilievo che il regolamento di giurisdizione proposto è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La parte ricorrente ha, infatti, depositato il 27 settembre 2021 atto di rinuncia al regolamento, attestante anche l'avvenuta rinuncia agli atti del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma, a seguito di accordo bonario intervenuto fra le parti, che con atto del [OSCURATO:PERSONA] del 14 maggio 2021 hanno proceduto all'assegnazione al Ventriglia dell'alloggio oggetto di controversia, definendo tutte le pendenze economiche sussistenti, rinuncia (che reca la data del 16 luglio 2021) presentata dallo stesso ricorrente ed accettata dalla [OSCURATO:SOCIETA], con sottoscrizione da parte dei rispettivi difensori. Tale atto di rinuncia comunque è successiva al deposito delle conclusioni del RG., pacificamente pervenute alle parti in data 17.06.2021 (v. dichiarazione contenuta nella stessa rinuncia), e quindi è tardivo (art. 390, primo comma, ult. parte c.p.c.). La documentazione depositata, tuttavia, dimostra che la parte ricorrente ha perso ogni interesse alla decisione del ricorso; e poiché la parte controricorrente ha chiesto, in via principale, che il regolamento venga dichiarato inammissibile, non sussiste alcuna ragione perché la Corte esamini nel merito la questione di giurisdizione (v. ordinanze n. 3164 del 2019 e n. 26897 del 2020 di queste Sezioni Unite). Il regolamento proposto, pertanto, va dichiarato inammissibile. In ragione dell'esito finale, della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, la Corte ritiene giusta l'integrale compensazione delle spese del presente regolamento.Non vi è luogo all'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità della stessa, e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr di recente, Cass., Sez. Un., 9 novembre 2018 n. 28650), vertendosi nella specie di regolamento preventivo di giurisdizione e non già di impugnazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili del