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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 settembre 2026

Cassazione n. 34132/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOPremesso che, con sentenza del 14 dicembre 2022, il Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Napoli condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena dianni 16 di reclusione, avendolo ritenuto responsabile dei reati contestati ex art.416-bis e 56, 575 cod. pen.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 26aprile 2024, confermava la sentenza nei confronti dell’imputato.

La Corte dicassazione, con sentenza della Sezione 5, n. 2216 del 10.12.2024 (dep. 2025),annullava la sentenza relativamente alla posizione dell’odierno ricorrente e dialtro coimputato limitatamente alla determinazione degli aumenti a titolo dicontinuazione, rinviando per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appellodi Napoli.

La Corte di appello, decidendo in sede di rinvio con sentenza del 18novembre 2025, accoglieva la richiesta di concordato presentata dalle parti erideterminava l’aumento di pena a titolo di continuazione in anni due direclusione, infliggendo, quindi, all’imputato, la pena finale di anni 13 e mesi 4 direclusione;rilevato che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa diSalvatore [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.,censurando la decisione per essere stata motivata per relationem alla decisionedel giudice di primo grado, così argomentando in modo incompleto;ritenuto cheil ricorso sia inammissibile per essere stato proposto avverso unasentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dopo il3/07/2017, data di entrata in vigore della riforma attuata con la legge n. 103 del2017.

Sul punto, si rileva che «In tema di concordato in appello è ammissibile ilricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex articolo 599-bis cod. proc.pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte diaccedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta e alcontenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili ledoglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex articolo 129 cod. proc. pen. ed altresì a vizi attenenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102)» (Sez. 1, n.944 del 23/10/2019, Rv. 278170-01; Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025,Rv. 289033 - 02);rilevato che, nel caso in esame, il ricorso è proposto sulla base di motivi noncompresi tra quelli per i quali è ammesso il ricorso per cassazione;rilevato, in ogni caso, che il ricorso, oltre ad essere inammissibile perché proponemotivi non consentiti dalla legge, lo è anche perché estremamente generico, nondeducendo neanche quale punto della sentenza, motivato per relationem, nonsarebbe esaustivo al fine di comprendere le ragioni della decisione;ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualinonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonessendo il ricorso in oggetto esente da profili di colpa; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOPremesso che, con sentenza del 14 dicembre 2022, il Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Napoli condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena dianni 16 di reclusione, avendolo ritenuto responsabile dei reati contestati ex art.416-bis e 56, 575 cod. pen. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 26aprile 2024, confermava la sentenza nei confronti dell’imputato. La Corte dicassazione, con sentenza della Sezione 5, n. 2216 del 10.12.2024 (dep. 2025),annullava la sentenza relativamente alla posizione dell’odierno ricorrente e dialtro coimputato limitatamente alla determinazione degli aumenti a titolo dicontinuazione, rinviando per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appellodi Napoli. La Corte di appello, decidendo in sede di rinvio con sentenza del 18novembre 2025, accoglieva la richiesta di concordato presentata dalle parti erideterminava l’aumento di pena a titolo di continuazione in anni due direclusione, infliggendo, quindi, all’imputato, la pena finale di anni 13 e mesi 4 direclusione;rilevato che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa diSalvatore [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.,censurando la decisione per essere stata motivata per relationem alla decisionedel giudice di primo grado, così argomentando in modo incompleto;ritenuto cheil ricorso sia inammissibile per essere stato proposto avverso unasentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dopo il3/07/2017, data di entrata in vigore della riforma attuata con la legge n. 103 del2017. Sul punto, si rileva che «In tema di concordato in appello è ammissibile ilricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex articolo 599-bis cod. proc.pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte diaccedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta e alcontenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili ledoglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex articolo 129 cod. proc. pen. ed altresì a vizi attenenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102)» (Sez. 1, n.944 del 23/10/2019, Rv. 278170-01; Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025,Rv. 289033 - 02);rilevato che, nel caso in esame, il ricorso è proposto sulla base di motivi noncompresi tra quelli per i quali è ammesso il ricorso per cassazione;rilevato, in ogni caso, che il ricorso, oltre ad essere inammissibile perché proponemotivi non consentiti dalla legge, lo è anche perché estremamente generico, nondeducendo neanche quale punto della sentenza, motivato per relationem, nonsarebbe esaustivo al fine di comprendere le ragioni della decisione;ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualinonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonessendo il ricorso in oggetto esente da profili di colpa; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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