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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 03536/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FtANALDI; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 624-bis, comma 2, cod. pen. a lui ascritto.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo, nullità assoluta della sentenza impugnata, per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello al difensore di fiducia nominato.

Espone che la notifica del decreto di citazione è stata erroneamente effettuata ad altro legale presso indirizzo p.e.c. (filippogallina©legalmail.it) diverso da quello corretto ([OSCURATO:EMAIL]), con la conseguenza che il giudizio di appello è stato celebrato in assenza del difensore di fiducia, sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. da altro difensore.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste nell'accoglimento del ricorso.

5. Il motivo dedotto è fondato.

È pacifico che la nullità conseguente al mancato avviso dell'udienza al difensore di fiducia non è sanata dalla nomina del difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. peri., la quale è consentita nelle sole ipotesi tassativamente elencate dalla norma e presuppone, pertanto, un regolare avviso al titolare del diritto di difesa (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263599 - 01).

Nel caso che occupa, risulta dagli atti processuali che effettivamente il decreto di citazione a giudizio è stato notificato a mezzo p.e.c. ad un indirizzo diverso da quello titolare del diritto di difesa, così come rappresentato in ricorso; il che non ha consentito al difensore fiduciario dell'imputato di partecipare al giudizio, in palese violazione del suo diritto di difesa.

Pertanto, può ritenersi integrata l'invocata nullità assoluta, che si è riverberata su tutti gli atti del procedimento di appello, fino alla sentenza, che deve pertanto essere annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per nuova instaurazione del giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo, per l'ulteriore corso.

Così deciso il 1° dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Al dro Ranaldi Emani41 D' DEPOSITATONC;CTELLE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FtANALDI; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 624-bis, comma 2, cod. pen. a lui ascritto. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo, nullità assoluta della sentenza impugnata, per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello al difensore di fiducia nominato. Espone che la notifica del decreto di citazione è stata erroneamente effettuata ad altro legale presso indirizzo p.e.c. (filippogallina©legalmail.it) diverso da quello corretto ([OSCURATO:EMAIL]), con la conseguenza che il giudizio di appello è stato celebrato in assenza del difensore di fiducia, sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. da altro difensore. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste nell'accoglimento del ricorso. 5. Il motivo dedotto è fondato. È pacifico che la nullità conseguente al mancato avviso dell'udienza al difensore di fiducia non è sanata dalla nomina del difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. peri., la quale è consentita nelle sole ipotesi tassativamente elencate dalla norma e presuppone, pertanto, un regolare avviso al titolare del diritto di difesa (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263599 - 01). Nel caso che occupa, risulta dagli atti processuali che effettivamente il decreto di citazione a giudizio è stato notificato a mezzo p.e.c. ad un indirizzo diverso da quello titolare del diritto di difesa, così come rappresentato in ricorso; il che non ha consentito al difensore fiduciario dell'imputato di partecipare al giudizio, in palese violazione del suo diritto di difesa. Pertanto, può ritenersi integrata l'invocata nullità assoluta, che si è riverberata su tutti gli atti del procedimento di appello, fino alla sentenza, che deve pertanto essere annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per nuova instaurazione del giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo, per l'ulteriore corso. Così deciso il 1° dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Al dro Ranaldi Emani41 D' DEPOSITATONC;CTELLE
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