CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15504/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 26 maggio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Torino il 24 ottobre 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, riconosciute le attenuanti generiche e con i doppi benefici di legge, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui all'art. 10 quater, comma 2 (capo 1) e 10 ter (capo 2) del d. Igs. n. 74 del 2000; reati commessi in Torino, rispettivamente, il 16 marzo 2018 (capo 1) e il 27 dicembre 2018 (capo 2). Rilevato che i tre motivi di ricorso, con cui si censura, in termini sostanzialmente sovrapponibili, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto ai reati a lui ascritti, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'esauriente valutazione operata dai giudici di merito, i quali hanno adeguatamente ricostruito i fatti di causa, valorizzando il ruolo dell'imputato di legale rappresentante della società Novacoop SC resasi protagonista delle compensazioni indebite con crediti inesistenti e dell'omesso versamento dell'iva; è stato precisato al riguardo che non sono emersi elementi di prova da cui desumere che l'attività gestoria della società fosse svolta da altri soggetti, fermo restando che, in tema di reati tributari, l'amministratore di una società risponde del reato contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (cfr. Sez. 3, n. 4333 del 04/12/2025, dep. 2026, Rv. 289133 e Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, Rv. 273939). Osservato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. o P.Q.Mp2,, o DE:Pn .ffel 1-