CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23667/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 12514-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] DIARRAper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente - avverso la SENTENZA N. 2777 /202 0 [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 0 / 7 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l’ordinanza del tribunale che, in data 7/2/2019,aveva, a sua volta, respinto la domanda di protezione internazionale che lo stesso aveva proposto.Ric. 2021n. 1 2514 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 1.2. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 19/4/2021, ha chiesto, per unmotivo, la cassazione del l a sentenza . 1.3. Il ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con l’unico mo tivo articolato , il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2, 3, 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 251/2008, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appelloha escluso che in Costa d’Avorio sussistesse una situazione di violenza indiscriminata senza, tuttavia, considerare che le stesse fonti citate dalla sentenza ne documentano l’esistenza. 2.2. Il motivoè inammissibile. La Corte, invero, osserva che: - ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14 lett. c) n. 251 cit., la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale va accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria: il grado di violenza indiscriminata deve avere, pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019); - la sussistenza di tale presupposto dev’essere accertata dal giudice di merito, mediante integrazione istruttoria officiosa, con Ric. 2021n. 1 2514 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. 9230 del 2020; Cass. n. 15060 del 2021);- i l giudice, però, a norma dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008, ha il dovere di indicare la fonte a tal fine utilizzata nonché il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449 del 2019, Cass. n. 13450 del 2019, Cass. n. 13451 del 2019, Cass. n. 13452 del 2019). 2.3. Nel caso in esame, la decisione impugnata, indicando le fonti in concreto utilizzate (come l’EASO aggiornato al mese di giugno del 2019) ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti (v. la sentenza, p. 6 ss), ha (legittimamente) ritenuto che, nel paese di provenienza del richiedente, e cioè la Costa d’Avorio, pur a fronte di tensioni e conflitti, la violenza non ha raggiunto un livello così elevato da comportare per i civili, in ragione della loro mera presenza sul posto, il concreto rischio della vita o di un grave danno alla persona. 2.4. Né tale apprezzamento, del quale il giudice di merito ha indicato le ragioni in modo tutt’altro che apparente o contraddittorio, è stato correttamente censurato dal ricorrente per avere la corte del tutto omesso l’esame di uno o più fatti emergenti dagli atti del giudizio e decisivi ai fini di una ricostruzione della fattispecie diversa e allo stesso più favorevole. L’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui all’art. 14 lett. c) del d.lgs. n. 251 cit., Ric. 2021n. 1 2514 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 implica, invero, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito che può essere, come tale, censurato, con motivo di ricorso per cassazione, solo nei limiti consentiti dall’art. 360 n.5 c.p.c. (Cass. n. 23942 del 2020). 3. Il ricorso, quindi, per l’inammissibilità dell’unico motivo articolato, è, a sua volta, inammissibile. 4. Nulla per le spese di lite in difetto di una vera e propria attività difensiva da parte del ministero. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stes