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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 15850/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31576/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via B. Tortolini, n. 30, presso lo studio del Dott. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- MENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- POLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qua- lità di procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; – intimati – avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 12183/21, depositata il 7 maggio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31576/2021 Numero sezionale 4617/2022 Numero di raccolta generale 15850/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 aprile 2018, la Corte d'appello di Napoli dichiarò inammissibile l'appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero per il coordinamento della protezione civile e dal Sindaco di Na- poli, in qualità di Commissario straordinario di Governo, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 24 febbraio 2016, n. 2418/16, dichiarò inam- missibile l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], ed accolse l'appello incidentale pro- posto da Anna, Marco, Laura e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di Vin- cenzo Sagliocco, confermando il rigetto della domanda da questi ultimi pro- posta nei confronti del Comune di Napoli e la condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento della somma di Euro 1.026.321,00 a titolo d'indennità di requisizione e della somma di Euro 1.678.718,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni.

2. Il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], è stato rigettato da questa Corte con ordinanza del 7 maggio 2021.

Premesso che [OSCURATO:PERSONA], costituita in origine unitamente agli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA], era deceduta nel corso della fase attiva del giu- dizio di primo grado, e precisato che tale evento era stato dichiarato soltanto alla prima udienza di comparizione dinanzi alla Corte di appello, ad opera del medesimo procuratore nuovamente costituitosi soltanto in difesa dei coeredi, la Corte ha confermato la tardività dell'appello incidentale proposto dai ricor- renti, in quanto formulato soltanto nella comparsa di costituzione depositata a seguito della riassunzione del giudizio nei loro confronti.

Richiamato infatti il principio secondo cui, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrat- tività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle succes- 2 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31576/2021 Numero sezionale 4617/2022 Numero di raccolta generale 15850/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 sive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione, ha affermato che, nonostante il decesso della Sagliocco, il difensore della stessa era legittimato a ricevere la notifica dell'appello princi- pale, ed avrebbe quindi potuto costituirsi tempestivamente per conto della Sagliocco in sede di gravame, proponendo appello incidentale e provocando successivamente l'interruzione del processo, ovvero costituirsi tempestiva- mente per conto degli eredi, proponendo appello incidentale, ma non avrebbe potuto dichiarare l'evento interruttivo senza costituirsi per conto della de cu- jus.

Ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'interruzione, l'avvenuta produzione del certificato di morte da parte dei coeredi, osservando che la valutazione dell'e- vento interruttivo è rimessa esclusivamente al procuratore della parte inte- ressata; ha aggiunto che la dichiarazione effettuata in udienza induceva a ritenere che il difensore fosse munito di procura rilasciata anche per il giudizio di secondo grado, osservando comunque che i ricorrenti non avevano preci- sato che il mandato era stato rilasciato soltanto per il giudizio di primo grado, ed aggiungendo che, ove si fosse potuto accedere agli atti prodotti, sarebbe risultato che la procura si estendeva anche al giudizio di appello.

3. Avverso la predetta ordinanza i Villani hanno proposto ricorso per re- vocazione, per due motivi, illustrati anche con memoria.

Gl'intimati non han- no svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione, i ricorrenti sostengono che, nel dichiarare tardivo l'appello incidentale, l'ordinanza impugnata è incorsa in un errore di fatto risultante dagli atti di causa, non avendo tenuto conto della dichiarazione dell'evento interruttivo effettuata alla prima udienza di compa- rizione dal procuratore costituito della de cujus, in virtù dell'ultrattività del mandato, né dell'analoga dichiarazione contenuta nella comparsa di costitu- zione dei coeredi, tempestivamente depositata, né infine dell'avvenuta pro- posizione dell'appello incidentale da parte di essi ricorrenti, tempestivamente costituitisi a seguito della notifica dell'atto di riassunzione.

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano l'ordinanza impugnata per non aver tenuto conto del mutamento di giurisprudenza intervenuto in 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31576/2021 Numero sezionale 4617/2022 Numero di raccolta generale 15850/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 ordine alla questione concernente l'operatività del principio di ultrattività del mandato, che, escludendo l'imputabilità della decadenza, avrebbe giustificato la rimessione in termini ai fini della proposizione dell'appello incidentale, ai sensi degli artt. 153 e 294 cod. proc. civ.

Premesso che con sentenza del 28 luglio 2005, n. 15783 le Sezioni Unite di questa Corte avevano limitato l'ap- plicabilità del predetto principio alla fase del processo in cui si verifica l'evento interruttivo, osservano che tale orientamento, perdurato almeno fino all'anno 2014, avrebbe comportato l'inammissibilità dell'appello principale, in quanto notificato al difensore della parte deceduta nel corso del giudizio di primo grado, escludendo pertanto l'onere degli appellati di costituirsi tempestiva- mente e di proporre appello incidentale.

Aggiungono che nella specie sussi- stevano tutti i presupposti per l'applicazione dei principi in tema di overruling, dovendosi tutelare il ragionevole affidamento riposto dalla parte in ordine ad un orientamento consolidatosi nel tempo, rispetto ad un mutamento di giuri- sprudenza imprevedibile e tale da precludere l'esercizio del diritto di azione o di difesa.

3. Il ricorso è inammissibile.

Com'è noto, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sen- tenza, ivi comprese quelle della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali, e deve a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immedia- tezza ed obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o ar- gomentazioni induttive, c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (cfr. Cass., Sez.

VI, 10/06/2021, n. 16439; Cass., Sez.

III, 14/02/2006, n. 3190).

Nella specie, l'insussistenza del primo requisito emerge con evidenza dal mero confronto tra la ricostruzione dello svolgimento del processo contenuta nell'ordinanza impugnata, che ha indotto questa Corte a confermare l'inam- 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31576/2021 Numero sezionale 4617/2022 Numero di raccolta generale 15850/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 missibilità dell'appello incidentale proposto dai ricorrenti, e quella da questi ultimi fornita a sostegno del primo motivo d'impugnazione, non rilevandosi alcuna differenza tra le due rappresentazioni del fatto processuale, tale da giustificare il convincimento che la ritenuta tardività del gravame sia stata determinata da una svista occorsa nella lettura degli atti processuali.

Questa Corte ha infatti rilevato, conformemente a quanto sostenuto dai ricorrenti, che il difensore della Sagliocco era comparso alla prima udienza del giudizio di secondo grado ed aveva dichiarato l'avvenuto decesso della propria assi- stita, ma ha ritenuto che tale evento fosse inidoneo a dispensarlo dall'onere di proporre l'appello incidentale entro il termine di cui all'art. 343, primo comma, cod. proc. civ., avuto riguardo all'ultrattività del mandato conferitogli dalla de cujus, che, determinando la stabilizzazione della posizione della parte nel processo, lo legittimava a ricevere la notificazione dell'atto di appello nei confronti della stessa, imponendogli quindi di costituirsi tempestivamente in giudizio e d'impugnare la sentenza di primo grado per conto della sua assi- stita, per provocare poi l'interruzione del processo, ovvero consentendogli, in alternativa, di costituirsi direttamente per conto degli eredi della Sagliocco e di proporre altrettanto tempestivamente l'appello incidentale.

Sotto un di- verso profilo, poi, l'ordinanza impugnata ha rilevato che la comparizione del difensore non era stata preceduta dal deposito di una comparsa per conto della de cujus, ed ha ritenuto pertanto irrituale la sua costituzione in giudizio, desumendone l'inidoneità della dichiarazione resa in udienza a determinare l'interruzione del processo, ed escludendo altresì l'efficacia della dichiarazione contenuta nella comparsa di costituzione depositata per conto degli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA], ancorché accompagnata dal deposito del certificato di morte, in virtù della considerazione che la valutazione in ordine all'effettivo verificarsi di un pregiudizio in caso di prosecuzione del processo è riservata in via esclusiva al procuratore della parte colpita dall'evento interruttivo.

Que- sta Corte non ha infine negato che l'appello incidentale fosse stato proposto nella comparsa di costituzione depositata dal difensore dei ricorrenti a seguito della riassunzione del giudizio, ma ha ritenuto che ciò non consentisse di escludere l'inammissibilità dell'impugnazione, avuto riguardo alla preclusione già verificatasi anteriormente alla dichiarazione dell'evento interruttivo. 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31576/2021 Numero sezionale 4617/2022 Numero di raccolta generale 15850/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 La predetta ricostruzione dei fatti coincide perfettamente con quella for- nita a sostegno del ricorso per revocazione, giustificando pertanto il convin- cimento che, attraverso la sottolineatura dell'avvenuto rilascio della dichiara- zione da parte del procuratore, la difesa dei ricorrenti intenda in realtà rimet- tere in discussione non già la situazione processuale accertata da questa Corte a fondamento della propria decisione, ma proprio la ritenuta insuffi- cienza della comparizione del procuratore in udienza, in luogo di una formale costituzione mediante il deposito della relativa comparsa, e l'affermata inef- ficacia della dichiarazione resa nella comparsa di costituzione depositata per conto degli altri appellati, nonché la tardività dell'appello incidentale proposto nella comparsa di costituzione depositata per conto dei ricorrenti: in quanto inerenti alla sussunzione della fattispecie concreta, così come ricostruita dalla ordinanza impugnata, in quella astratta delineata dagli artt. 300 e 343 cod. proc. civ., tali affermazioni non risultano tuttavia suscettibili di dar luogo ad un errore di fatto, idoneo a giustificare la revocazione dell'ordinanza impu- gnata, potendo al più tradursi in una non condivisa interpretazione delle nor- me che disciplinano l'interruzione del giudizio, la cui applicazione, già conte- stata nel giudizio di cassazione e ritenuta corretta da questa Corte, non risulta ulteriormente censurabile in questa sede.

La revocazione non è infatti proponibile nell'ipotesi in cui, come nella spe- cie, l'errore dedotto a sostegno dell'impugnazione cada non già sull'individua- zione o la ricostruzione del fatto sostanziale o processuale posto a fonda- mento della decisione, ma sull'applicazione di norme giuridiche, la cui falsa rappresentazione, anche se indotta da un'errata percezione d'interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, può integrare al più gli estremi dell'error juris, tanto nel caso di obliterazione delle norme medesime (ricon- ducibile all'ipotesi della falsa applicazione), quanto nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all'ipotesi della violazione) (cfr. Cass., Sez.

Un., 11/04/2018, n. 8984; 27/12/2017, n. 30994; Cass., Sez.

VI, 21/02/2020, n. 4584).

4. Per le medesime ragioni deve escludersi la possibilità di far valere con l'impugnazione per revocazione l'omessa applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di overruling, non riferibili d'altron- 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Un., 4/07/2014, n. 15295) sia inter- venuto in epoca anteriore a quest'ultimo, e sia stato comunque preceduto da pronunce giurisprudenziali (cfr. al riguardo, Cass., 10/03/2010, n. 5841; Cass., Sez.

III, 14/11/2006, n. 24208) che, ponendosi in contrasto con l'o- rientamento precedentemente consolidatosi, abbiano rimesso in discussione l'interpretazione delle norme processuali fatta propria dalla parte che richiede la rimessione in termini.

In tema di norme regolatrici del processo, questa Corte ha infatti escluso ripetutamente che l'intervento regolatore delle Sezioni Unite, a composizione di un preesistente contrasto di orientamenti di legittimità, consenta di rite- nere sussistente un errore scusabile, tale da giustificare, ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., la rimessione in termini della parte che abbia confidato sull'o- rientamento che non sia poi prevalso, dal momento che tale intervento, non essendo preceduto da un orientamento univoco, non dà luogo ad una fatti- specie di overruling, la quale postula un rivolgimento ermeneutico avente ca- rattere, se non proprio repentino, quanto meno inatteso (cfr. Cass., Sez.

VI, 9/11/2021, n. 32827; Cass., Sez.

II, 11/03/2019, n. 6918; Cass., Sez. lav., 5/06/2013, n. 14214).

3. La mancata costituzione degl'intimati esclude la necessità di provve- dere al regolamento delle spese processuali.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 4/05/2022 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31576/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via B. Tortolini, n. 30, presso lo studio del Dott. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- MENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- POLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qua- lità di procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; – intimati – avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 12183/21, depositata il 7 maggio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31576/2021 Numero sezionale 4617/2022 Numero di raccolta generale 15850/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 aprile 2018, la Corte d'appello di Napoli dichiarò inammissibile l'appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero per il coordinamento della protezione civile e dal Sindaco di Na- poli, in qualità di Commissario straordinario di Governo, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 24 febbraio 2016, n. 2418/16, dichiarò inam- missibile l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], ed accolse l'appello incidentale pro- posto da Anna, Marco, Laura e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di Vin- cenzo Sagliocco, confermando il rigetto della domanda da questi ultimi pro- posta nei confronti del Comune di Napoli e la condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento della somma di Euro 1.026.321,00 a titolo d'indennità di requisizione e della somma di Euro 1.678.718,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni. 2. Il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], è stato rigettato da questa Corte con ordinanza del 7 maggio 2021. Premesso che [OSCURATO:PERSONA], costituita in origine unitamente agli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA], era deceduta nel corso della fase attiva del giu- dizio di primo grado, e precisato che tale evento era stato dichiarato soltanto alla prima udienza di comparizione dinanzi alla Corte di appello, ad opera del medesimo procuratore nuovamente costituitosi soltanto in difesa dei coeredi, la Corte ha confermato la tardività dell'appello incidentale proposto dai ricor- renti, in quanto formulato soltanto nella comparsa di costituzione depositata a seguito della riassunzione del giudizio nei loro confronti. Richiamato infatti il principio secondo cui, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrat- tività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle succes- 2 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31576/2021 Numero sezionale 4617/2022 Numero di raccolta generale 15850/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 sive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione, ha affermato che, nonostante il decesso della Sagliocco, il difensore della stessa era legittimato a ricevere la notifica dell'appello princi- pale, ed avrebbe quindi potuto costituirsi tempestivamente per conto della Sagliocco in sede di gravame, proponendo appello incidentale e provocando successivamente l'interruzione del processo, ovvero costituirsi tempestiva- mente per conto degli eredi, proponendo appello incidentale, ma non avrebbe potuto dichiarare l'evento interruttivo senza costituirsi per conto della de cu- jus. Ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'interruzione, l'avvenuta produzione del certificato di morte da parte dei coeredi, osservando che la valutazione dell'e- vento interruttivo è rimessa esclusivamente al procuratore della parte inte- ressata; ha aggiunto che la dichiarazione effettuata in udienza induceva a ritenere che il difensore fosse munito di procura rilasciata anche per il giudizio di secondo grado, osservando comunque che i ricorrenti non avevano preci- sato che il mandato era stato rilasciato soltanto per il giudizio di primo grado, ed aggiungendo che, ove si fosse potuto accedere agli atti prodotti, sarebbe risultato che la procura si estendeva anche al giudizio di appello. 3. Avverso la predetta ordinanza i Villani hanno proposto ricorso per re- vocazione, per due motivi, illustrati anche con memoria. Gl'intimati non han- no svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, i ricorrenti sostengono che, nel dichiarare tardivo l'appello incidentale, l'ordinanza impugnata è incorsa in un errore di fatto risultante dagli atti di causa, non avendo tenuto conto della dichiarazione dell'evento interruttivo effettuata alla prima udienza di compa- rizione dal procuratore costituito della de cujus, in virtù dell'ultrattività del mandato, né dell'analoga dichiarazione contenuta nella comparsa di costitu- zione dei coeredi, tempestivamente depositata, né infine dell'avvenuta pro- posizione dell'appello incidentale da parte di essi ricorrenti, tempestivamente costituitisi a seguito della notifica dell'atto di riassunzione. 2. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano l'ordinanza impugnata per non aver tenuto conto del mutamento di giurisprudenza intervenuto in 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31576/2021 Numero sezionale 4617/2022 Numero di raccolta generale 15850/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 ordine alla questione concernente l'operatività del principio di ultrattività del mandato, che, escludendo l'imputabilità della decadenza, avrebbe giustificato la rimessione in termini ai fini della proposizione dell'appello incidentale, ai sensi degli artt. 153 e 294 cod. proc. civ. Premesso che con sentenza del 28 luglio 2005, n. 15783 le Sezioni Unite di questa Corte avevano limitato l'ap- plicabilità del predetto principio alla fase del processo in cui si verifica l'evento interruttivo, osservano che tale orientamento, perdurato almeno fino all'anno 2014, avrebbe comportato l'inammissibilità dell'appello principale, in quanto notificato al difensore della parte deceduta nel corso del giudizio di primo grado, escludendo pertanto l'onere degli appellati di costituirsi tempestiva- mente e di proporre appello incidentale. Aggiungono che nella specie sussi- stevano tutti i presupposti per l'applicazione dei principi in tema di overruling, dovendosi tutelare il ragionevole affidamento riposto dalla parte in ordine ad un orientamento consolidatosi nel tempo, rispetto ad un mutamento di giuri- sprudenza imprevedibile e tale da precludere l'esercizio del diritto di azione o di difesa. 3. Il ricorso è inammissibile. Com'è noto, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sen- tenza, ivi comprese quelle della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali, e deve a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immedia- tezza ed obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o ar- gomentazioni induttive, c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (cfr. Cass., Sez. VI, 10/06/2021, n. 16439; Cass., Sez. III, 14/02/2006, n. 3190). Nella specie, l'insussistenza del primo requisito emerge con evidenza dal mero confronto tra la ricostruzione dello svolgimento del processo contenuta nell'ordinanza impugnata, che ha indotto questa Corte a confermare l'inam- 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31576/2021 Numero sezionale 4617/2022 Numero di raccolta generale 15850/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 missibilità dell'appello incidentale proposto dai ricorrenti, e quella da questi ultimi fornita a sostegno del primo motivo d'impugnazione, non rilevandosi alcuna differenza tra le due rappresentazioni del fatto processuale, tale da giustificare il convincimento che la ritenuta tardività del gravame sia stata determinata da una svista occorsa nella lettura degli atti processuali. Questa Corte ha infatti rilevato, conformemente a quanto sostenuto dai ricorrenti, che il difensore della Sagliocco era comparso alla prima udienza del giudizio di secondo grado ed aveva dichiarato l'avvenuto decesso della propria assi- stita, ma ha ritenuto che tale evento fosse inidoneo a dispensarlo dall'onere di proporre l'appello incidentale entro il termine di cui all'art. 343, primo comma, cod. proc. civ., avuto riguardo all'ultrattività del mandato conferitogli dalla de cujus, che, determinando la stabilizzazione della posizione della parte nel processo, lo legittimava a ricevere la notificazione dell'atto di appello nei confronti della stessa, imponendogli quindi di costituirsi tempestivamente in giudizio e d'impugnare la sentenza di primo grado per conto della sua assi- stita, per provocare poi l'interruzione del processo, ovvero consentendogli, in alternativa, di costituirsi direttamente per conto degli eredi della Sagliocco e di proporre altrettanto tempestivamente l'appello incidentale. Sotto un di- verso profilo, poi, l'ordinanza impugnata ha rilevato che la comparizione del difensore non era stata preceduta dal deposito di una comparsa per conto della de cujus, ed ha ritenuto pertanto irrituale la sua costituzione in giudizio, desumendone l'inidoneità della dichiarazione resa in udienza a determinare l'interruzione del processo, ed escludendo altresì l'efficacia della dichiarazione contenuta nella comparsa di costituzione depositata per conto degli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA], ancorché accompagnata dal deposito del certificato di morte, in virtù della considerazione che la valutazione in ordine all'effettivo verificarsi di un pregiudizio in caso di prosecuzione del processo è riservata in via esclusiva al procuratore della parte colpita dall'evento interruttivo. Que- sta Corte non ha infine negato che l'appello incidentale fosse stato proposto nella comparsa di costituzione depositata dal difensore dei ricorrenti a seguito della riassunzione del giudizio, ma ha ritenuto che ciò non consentisse di escludere l'inammissibilità dell'impugnazione, avuto riguardo alla preclusione già verificatasi anteriormente alla dichiarazione dell'evento interruttivo. 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31576/2021 Numero sezionale 4617/2022 Numero di raccolta generale 15850/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 La predetta ricostruzione dei fatti coincide perfettamente con quella for- nita a sostegno del ricorso per revocazione, giustificando pertanto il convin- cimento che, attraverso la sottolineatura dell'avvenuto rilascio della dichiara- zione da parte del procuratore, la difesa dei ricorrenti intenda in realtà rimet- tere in discussione non già la situazione processuale accertata da questa Corte a fondamento della propria decisione, ma proprio la ritenuta insuffi- cienza della comparizione del procuratore in udienza, in luogo di una formale costituzione mediante il deposito della relativa comparsa, e l'affermata inef- ficacia della dichiarazione resa nella comparsa di costituzione depositata per conto degli altri appellati, nonché la tardività dell'appello incidentale proposto nella comparsa di costituzione depositata per conto dei ricorrenti: in quanto inerenti alla sussunzione della fattispecie concreta, così come ricostruita dalla ordinanza impugnata, in quella astratta delineata dagli artt. 300 e 343 cod. proc. civ., tali affermazioni non risultano tuttavia suscettibili di dar luogo ad un errore di fatto, idoneo a giustificare la revocazione dell'ordinanza impu- gnata, potendo al più tradursi in una non condivisa interpretazione delle nor- me che disciplinano l'interruzione del giudizio, la cui applicazione, già conte- stata nel giudizio di cassazione e ritenuta corretta da questa Corte, non risulta ulteriormente censurabile in questa sede. La revocazione non è infatti proponibile nell'ipotesi in cui, come nella spe- cie, l'errore dedotto a sostegno dell'impugnazione cada non già sull'individua- zione o la ricostruzione del fatto sostanziale o processuale posto a fonda- mento della decisione, ma sull'applicazione di norme giuridiche, la cui falsa rappresentazione, anche se indotta da un'errata percezione d'interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, può integrare al più gli estremi dell'error juris, tanto nel caso di obliterazione delle norme medesime (ricon- ducibile all'ipotesi della falsa applicazione), quanto nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all'ipotesi della violazione) (cfr. Cass., Sez. Un., 11/04/2018, n. 8984; 27/12/2017, n. 30994; Cass., Sez. VI, 21/02/2020, n. 4584). 4. Per le medesime ragioni deve escludersi la possibilità di far valere con l'impugnazione per revocazione l'omessa applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di overruling, non riferibili d'altron- 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31576/2021 Numero sezionale 4617/2022 Numero di raccolta generale 15850/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 de all'ipotesi in cui, come nella specie, il mutamento di giurisprudenza invo- cato a sostegno della scusabilità del comportamento tenuto dalla parte nel processo (cfr. nella specie, Cass., Sez. Un., 4/07/2014, n. 15295) sia inter- venuto in epoca anteriore a quest'ultimo, e sia stato comunque preceduto da pronunce giurisprudenziali (cfr. al riguardo, Cass., 10/03/2010, n. 5841; Cass., Sez. III, 14/11/2006, n. 24208) che, ponendosi in contrasto con l'o- rientamento precedentemente consolidatosi, abbiano rimesso in discussione l'interpretazione delle norme processuali fatta propria dalla parte che richiede la rimessione in termini. In tema di norme regolatrici del processo, questa Corte ha infatti escluso ripetutamente che l'intervento regolatore delle Sezioni Unite, a composizione di un preesistente contrasto di orientamenti di legittimità, consenta di rite- nere sussistente un errore scusabile, tale da giustificare, ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., la rimessione in termini della parte che abbia confidato sull'o- rientamento che non sia poi prevalso, dal momento che tale intervento, non essendo preceduto da un orientamento univoco, non dà luogo ad una fatti- specie di overruling, la quale postula un rivolgimento ermeneutico avente ca- rattere, se non proprio repentino, quanto meno inatteso (cfr. Cass., Sez. VI, 9/11/2021, n. 32827; Cass., Sez. II, 11/03/2019, n. 6918; Cass., Sez. lav., 5/06/2013, n. 14214). 3. La mancata costituzione degl'intimati esclude la necessità di provve- dere al regolamento delle spese processuali. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 4/05/2022 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e
Sentenza Cassazione n. 15850/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris