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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40621/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21322/25 [OSCURATO:PERSONA] + 4 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti, ad anni sette e mesi quattro di reclusione per [OSCURATO:PERSONA], ad anni sette e mesi quattro di reclusione per Casarano, ad anni sette di reclusione per [OSCURATO:PERSONA], ad anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa per [OSCURATO:PERSONA] e ad anni sette e mesi quattro di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]; che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzíonatorio; che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] censura l'assenza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato e la violazione di legge in ordine alla verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizio di motivazione quanto all'applicazione della recidiva e al trattamento sanzionatorio; che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] censura l'assenza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato e l'asserita erronea applicazione dell'istituto della continuazione tra i fatti commessi; che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge, dal momento che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; che è inoltre orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione, al di fuori dell'ipotesi di illegalità della pena, la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599- uiLe 9 bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte degli appellanti; che alle relative declaratorie d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, dì una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21322/25 [OSCURATO:PERSONA] + 4 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti, ad anni sette e mesi quattro di reclusione per [OSCURATO:PERSONA], ad anni sette e mesi quattro di reclusione per Casarano, ad anni sette di reclusione per [OSCURATO:PERSONA], ad anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa per [OSCURATO:PERSONA] e ad anni sette e mesi quattro di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]; che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzíonatorio; che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] censura l'assenza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato e la violazione di legge in ordine alla verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizio di motivazione quanto all'applicazione della recidiva e al trattamento sanzionatorio; che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] censura l'assenza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato e l'asserita erronea applicazione dell'istituto della continuazione tra i fatti commessi; che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge, dal momento che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; che è inoltre orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione, al di fuori dell'ipotesi di illegalità della pena, la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599- uiLe 9 bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte degli appellanti; che alle relative declaratorie d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, dì una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
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