CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 1994
Cassazione n. 45184/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/12/1994 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 588, comma 1 e 2, cod. pen. (fatto commesso in Milano il 16 febbraio 2018); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha confermato il diniego del beneficio richiesto, sia in ragione della carenza di qualsivoglia segnale di resipiscenza da parte dell'imputato e della presenza di plurimi precedenti penali a suo carico, sia in ragione della mancanza di elementi positivamente valutabili al fine del riconoscimento della mitigazione invocata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]