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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 01122/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Atteso che la richiesta formulata dal difensore del ricorrente nella memoria depositata il 6 luglio 2022, tendente ad ottenere il rinvio della deliberazione sul ricorso in attesa del deposito delle conclusioni del Procuratore generale, non può essere accolta, perché il deposito di tali conclusioni non è obbligatorio; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è volto a prefigurare una rivalutazione o lettura alternativa delle fonti probatorie, in modo estraneo al sindacato di legittimità, sulla base di censure avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (in particolare, il ricorrente solo genericamente indica l'assenza di elementi costitutivi della fattispecie di molestia e sostiene che il giudice di appello non abbia adeguatamente valorizzato le dichiarazioni del testimone Uras; in realtà, i giudici del merito hanno illustrato le ragioni in base alle quali hanno ritenuto configurabile il reato e hanno spiegato che dette dichiarazioni non intaccano la ricostruzione recepita dalle sentenze); Considerato che il secondo e il terzo motivo dedotti nel ricorso, riguardanti il discorso argomentativo della sentenza impugnata, sono manifestamente infondati, perché la lettura del provvedimento consente di rilevare che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (cori puntuali osservazioni sia circa la sussistenza di un comportamento petulante, caratterizzato da insistenza eccessiva e fastidiosa; sia circa il danno da risarcire, derivante dalla intromissione continua e pressante da parte di Atzeni e dal turbamento della tranquillità della persona offesa); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Atteso che le deduzioni contenute nella citata memoria difensiva - peraltro presentata dopo la scadenza del relativo termine - non consentono il superamento della valutazione in termini di inammissibilità del ricorso per cassazione; Ritenuto il reato non è prescritto neppure in considerazione del tempo trascorso durante la pendenza del presente giudizio di legittimità, perché l'inammissibilità originaria dell'impugnazione„ per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi, impedisce la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione e, quindi, non consente di affermare la prescrizione del reato (Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015 - dep. 2016, Azzini, Rv. 266172-01); nel caso in esame, l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso, sopra notata, rende irrilevante, ai fini della prescrizione, il decorso del tempo nella pendenza del presente giudizio.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Atteso che la richiesta formulata dal difensore del ricorrente nella memoria depositata il 6 luglio 2022, tendente ad ottenere il rinvio della deliberazione sul ricorso in attesa del deposito delle conclusioni del Procuratore generale, non può essere accolta, perché il deposito di tali conclusioni non è obbligatorio; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è volto a prefigurare una rivalutazione o lettura alternativa delle fonti probatorie, in modo estraneo al sindacato di legittimità, sulla base di censure avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (in particolare, il ricorrente solo genericamente indica l'assenza di elementi costitutivi della fattispecie di molestia e sostiene che il giudice di appello non abbia adeguatamente valorizzato le dichiarazioni del testimone Uras; in realtà, i giudici del merito hanno illustrato le ragioni in base alle quali hanno ritenuto configurabile il reato e hanno spiegato che dette dichiarazioni non intaccano la ricostruzione recepita dalle sentenze); Considerato che il secondo e il terzo motivo dedotti nel ricorso, riguardanti il discorso argomentativo della sentenza impugnata, sono manifestamente infondati, perché la lettura del provvedimento consente di rilevare che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (cori puntuali osservazioni sia circa la sussistenza di un comportamento petulante, caratterizzato da insistenza eccessiva e fastidiosa; sia circa il danno da risarcire, derivante dalla intromissione continua e pressante da parte di Atzeni e dal turbamento della tranquillità della persona offesa); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Atteso che le deduzioni contenute nella citata memoria difensiva - peraltro presentata dopo la scadenza del relativo termine - non consentono il superamento della valutazione in termini di inammissibilità del ricorso per cassazione; Ritenuto il reato non è prescritto neppure in considerazione del tempo trascorso durante la pendenza del presente giudizio di legittimità, perché l'inammissibilità originaria dell'impugnazione„ per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi, impedisce la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione e, quindi, non consente di affermare la prescrizione del reato (Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015 - dep. 2016, Azzini, Rv. 266172-01); nel caso in esame, l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso, sopra notata, rende irrilevante, ai fini della prescrizione, il decorso del tempo nella pendenza del presente giudizio. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro
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