CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 28330/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. nnodif., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per i delitti di cui al capo C, con eliminazione della relativa pena di 12 mesi di reclusione e l'inammissibilità nel resto del ricorso, nonché le conclusioni della parte civile nel s:enso del rigetto del ricorso, con deposito della nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 18/07/2020, il Tribunale di Bari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di possesso e fabbricazione dei documenti di identità falsi (capo a), falsità continuata in titoli di credito (capo b) e truffa e sostituzione di persona continuata (capo e) e lo aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Bari, con sentenza deliberata in data 01/03/2022, ha assolto Disanto dal reato sub b), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e ha rideterminato in melius la pena irrogata (anni 2 e mesi 5 di reclusione, così determinata: pena base per il reato sub a), anni 1 e mesi 5 di reclusione; aumentata complessivamente di un anno per i reati di cui al capo c). 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia, con riferimento al capo a), vizi di motivazione in relazione alla ritenuta formazione del documento falso, non avendo la Corte di appello motivato sul motivo di appello che lamentava come dall'istruttoria dibattimentale non fosse emersa la prova che l'imputato avesse formato o concorso a formare il documento falso. 2.2. Il secondo motivo denuncia, con riferimento capo c), inosservanza degli artt. 640 cod. pen. e 337 cod. proc. pen., in quanto, in relazione ai reati di truffa e di sostituzione di persona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la querela è stata proposta solo da [OSCURATO:PERSONA], madre della titolare della società [OSCURATO:PERSONA], che si limitò ad essere presente all'atto. 2.3. Il terzo motivo denuncia, con riferimento al capo c), vizi di motivazione in ordine alla perseguibilità d'ufficio del reato di truffa, in quanto la circostanza aggravante del danno di rilevante valore non può essere ritenuta contestata in fatto. 2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza dell'art. 157 cod. pen., in quanto i reati di cui al capo c) erano già prescritti prima della deliberazione della sentenza di appello. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento senza rinvio per i delitti di cui al capo C, con eliminazione della relativa pena di 12 mesi di reclusione e l'inammissibilità nel resto del ricorso. La parte civile ha concluso per il rigetto del ricorso depositando nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata - in linea con quella di primo grado, che si integra con quella, sul punto, conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145) - ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che afferma la sussistenza della fattispecie della fabbricazione di un documento falso valido per l'espatrio lì dove il documento falso sia stato realizzato mediante apposizione della foto dell'imputato su una carta di identità intestata ad altra persona, sicché l'imputato aveva formato il documento falso mediante apposizione della propria foto. Il rilievo, non scalfito nella sua tenuta logico-argomentativa dalle deduzioni difensive, è del tutto il linea con il consolidato principio di diritto in forza del quale integra il reato di cui all'art. 497 -bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché, attraverso la sottoscrizione della denuncia - querela di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], titolare della società truffata, ha, all'evidenza, ratificato l'atto, che, dunque, deve ritenersi valido. La presentazione di una valida querela rende superfluo l'esame del terzo motivo, che resta, pertanto, assorbito. 4. Il quarto motivo è, invece, fondato. Il più recente dei fatti contestati con imputazione sub c) risale al 30/12/2013, sicché, in assenza di cause di sospensione, la fattispecie estintiva del reato si è perfezionata il 30/06/2021, prima della sentenza di appello. Pertanto, ai soli effetti penali, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al capo c) e deve essere eliminata la relativa pena pari ad anni 1 di reclusione. Nel resto - e, dunque, anche agli effetti civili per i capi in relazione ai quali è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione - il ricorso è inammissibile.Infine, nulla può liquidarsi a favore della parte civile, la quale non ha fornito alcun contributo al fine di contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo e) perche i reati sono estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di un anno di reclusione. Dichiara inammissibile nel rest