CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2025
Cassazione n. 15285/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA nel procedimento tra le parti KT – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati professori [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) in virtù di procura speciale in atti; -già ricorrente in via principale - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati e professori [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e Prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura speciale in atti; -già controricorrente e ricorrente in via incidentale condizionata – nonché KT – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati professori [OSCURATO:PERSONA](PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) in virtù di procura speciale in atti; -già controricorrente al ricorso incidentale condizionato - relativamente alla pronuncia di [OSCURATO:PERSONA] n. 1910/2025depositata il 27/01/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Questa Corte con ordinanza n. 1910 pubblicata il 27/01/2025 ha respinto il ricorso principale avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2729/2021, pubblicata il 23/09/2021 e notificata il 04/10/2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di HYL Tecnologies S.A. de C.V. e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.A. de C.V. nei confronti di KT – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., condannando la parte ricorrente principale alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte controricorrente. Tuttavia, per errore materiale, nel dispositivo (pag.10) è stato scritto «condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese in favoredel Comune, liquidate nella somma...» D’ufficio è stato disposto che si proceda a correzione dell’errore materiale ex art.391 bis c.p.c., dell’ordinanza suddetta con la disposizione della condanna a favore della parte controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Occorre procedere alla correzione di errore materiale, considerato che l’indicazione del “Comune” nel dispositivo (pag.10) in luogo della “parte controricorrente”, come si evince dalla intestazione e dalla motivazione, è frutto di evidente errore materiale. Va quindi disposto che la ordinanza n. 1910 pubblicata il 27/01/2025 di questa Corte di Cassazione venga corretta nel dispositivo a pag. 10, nel senso che là dove è scritto «condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese in favoredel Comune, liquidate nella somma...» deve essere corretto e debba leggersi ed intendersi «condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese in favoredella parte controricorrente, liquidate nella somma...». Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013). P.Q.M La Corte dispone che la ordinanza n. 1910 pubblicata il 27/01/2025 di questa Corte di Cassazione venga corretta nel dispositivo a pag. 10, nel senso che là dove è scritto «condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese in favoredel Comune, liquidate nella somma...» deve essere corretto e debba leggersi ed intendersi «condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese in favoredella parte controricorrente, liquidate nella somma...». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196- quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ. Così