CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05665/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 23 marzo 2022, che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo friA 14 - avente ad oggetto la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] riferibile al ricorrente - e di favoreggiamento personale (capo 35), entrambi aggravati dal fine di agevolare la cosca di 'ndrangheta radicata in Roma e facente capo ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo ritenuto socio occulto della [OSCURATO:PERSONA] per il 25% delle quote e soggetto favorito dal ricorrente, al pari del Carzo, ad eludere le investigazioni dell'Autorità. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 14. Il ricorrente contesta l'assunto del Tribunale secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] fosse socio occulto della [OSCURATO:PERSONA] e che tra questa società e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., riferibile alla coindagata [OSCURATO:PERSONA], vi fosse una commistione economica (e non solo nell'esercizio di fatto della attività) tale da far ritenere che si trattasse di un'unica entità imprenditoriale, volta a gestire, negli stessi locali commerciali, la vendita di tabacchi ed un bar. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto di alcuni elementi investigativi tratti dalle intercettazioni e rivelativi del fatto che se interposizione fittizia vi era stata, essa sarebbe riferibile solo alla [OSCURATO:SOCIETA]. e non alla [OSCURATO:PERSONA], ditta che il ricorrente gestiva personalmente fin dal 2006. Il riferimento specifico è alla conversazione n. 925 del 13 luglio 2017, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA], Vincenzo e Domenico, il cui contenuto, in parte trasfuso ai fgg. 5 e 6 del ricorso, il Tribunale avrebbe parcellizzato, non rilevando il dato decisivo che l'Alvaro fosse socio occulto ma non del ricorrente e non della [OSCURATO:PERSONA] ma della [OSCURATO:SOCIETA]. attraverso altro coindagato, [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il Tribunale non avrebbe dato il giusto valore al dato emergente dalla conversazione del 13 luglio 2017 tra gli stessi Carzo ed in quella tra il Mengarelli e la di lui sorella (fg. 9 del ricorso), secondo cui l'indagato aveva investito nella [OSCURATO:PERSONA] la somma di 100 mila euro; ed ancora, al fatto che non vi fosse la prova di alcun flusso di denaro in entrata od in uscita tra il ricorrente e l'Alvaro nonché della provenienza illecita dei capitali impiegati, circostanze che, laddove correttamente valutate, avrebbero portato ad escludere la sussistenza del reato. Infine, il ricorso censura l'ordinanza impugnata che ha ritenuto sussistente il dolo specifico pur in assenza di elementi dai quali desumere che il ricorrente fosse consapevole della finalità di elusione delle misure di prevenzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e che tale finalità egli avesse condiviso; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di favoreggiamento personale aggravato di cui al capo 35.Il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato i dati investigativi tratti dai tabulati telefonici e dai messaggi whatsapp alla stregua della regola per cui tali risultanze necessitano di riscontri esterni, che il ricorso assume non esservi. Inoltre, non si sarebbe tenuto conto che sarebbero solo due le occasioni (il 4 aprile ed il 9 maggio 2018) nelle quali, secondo la contestazione, il ricorrente avrebbe fatto da tramite negli incontri tra Alvaro e Carzo, così risultando contraddittorio l'assunto che egli fosse soggetto affidabile a fare da mediatore in ogni occasione. Si sarebbe equivocato il contenuto di una intercettazione, affibbiando al ricorrente la conoscenza del luogo ove i due boss erano soliti incontrarsi (fg. 21 del ricorso) e la intermediazione dell'incontro, tuttavia non avvenuto nella data indicata nel dialogo di interesse ma il giorno successivo (fg. 22 del ricorso). Si sarebbe travisato il contenuto di altra conversazione, ritenuta dal ricorrente non sintomatica del suo coinvolgimento nella mediazione dell'incontro tra Alvaro e Carzo del 9 maggio 2018 (fgg. 23 e 24 del ricorso). Il ricorrente si duole anche della circostanza che il Tribunale abbia ritenuto sussistente, senza elementi dimostrativi al di là di un apodittico riferimento al contesto generale, la sua consapevolezza che i soggetti favoriti fossero sottoposti ad investigazioni; 3) violazione di legge per non avere il Tribunale rilevato il difetto di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari con riferimento al reato di favoreggiamento personale di cui al capo 35. Il Tribunale avrebbe adottato una incongrua motivazione per relationem al contenuto di altro provvedimento inerente ad un coindagato, senza specificare le ragioni contenutistiche per le quali ha ritenuto che non vi fosse il vizio denunciato dell'ordinanza genetica; 4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod.pen., sotto il profilo della finalità di agevolazione di una cosca mafiosa. Il Tribunale avrebbe travisato il dato investigativo del coinvolgimento del ricorrente nella "mangiata" del 15 ottobre 2017 alla quale si riconnetteva importanza al fine di provare l'intraneità alla 'ndrangheta; il ricorrente, come affermato dal Giudice per le indagini preliminari, non era presente in quella occasione. Quanto al reato di favoreggiamento personale, posta la mancanza di dolo per le ragioni espresse nel precedente motivo, l'aggravante sarebbe rimasta priva di supporto, non potendosi fare riferimento alla posizione di altri coindagati nello specifico reato.Il Tribunale, inoltre, avrebbe travisato il contenuto di una intercettazione ritenuta utile (fg. 33 del ricorso), non cogliendo la distanza di obbiettivi che permeava la posizione del ricorrente rispetto a quella del gruppo mafioso con il quale si assume avesse contatti e che a lui era noto, obbiettivi che sarebbero tra loro inconciliabili, avendo avuto egli di mira solo personali interessi di tipo imprenditoriale; ciò che, più in generale, connoterebbe tutta la sua posizione ed escluderebbe il dolo intenzionale richiesto per ritenere integrata, anche in concreto, l'aggravante di cui si discute; 5) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari ed alla scelta della misura. Il Tribunale avrebbe ritenuto l'attualità della misura basandosi sulle emergenze tratte da un provvedimento di sequestro preventivo emesso nello stesso procedimento e relativo a diverse incolpazioni rispetto a quelle sulle quali è stata basata l'applicazione della misura cautelare personale, violando il principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen. e quello del contraddittorio, non potendo bastare la produzione del provvedimento di sequestro. Restando inutilizzabili tali elementi di giudizio, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione dei fatti, la condotta di favoreggiamento contestata essendo avvenuta nel 2018 e quella di trasferimento di valori nel 2016. Circa l'intensità dei rapporti tra Alvaro e Mengarelli, l'ordinanza impugnata non avrebbe valutato un pregnante elemento investigativo sottoposto dalla difesa alla sua attenzione (cfr. fg. 40 del ricorso). Il Tribunale avrebbe reso incongrua motivazione anche con riguardo alla scelta della misura, non tenendo conto del massimo vincolo cautelare applicato ai coindagati con i quali il ricorrente aveva avuto contatti e del ridimensionamento della condotta di favoreggiamento personale. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi inerenti al primo ed al quinto motivo del ricorso principale, oltre ad una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Quanto al primo motivo, che attiene al reato di trasferimento fraudolento di valori, il ricorso non tiene conto di tutte le risultanze investigative indicate dal Tribunale, il cui esame di insieme, sfuggito al ricorrente, rende generiche le argomentazioni difensive. In primo luogo, viene del tutto obliterata la ricostruzione del contesto di riferimento, relativo alla costituzione in Roma di una "locale" di 'ndrangheta che aveva ai vertici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti con i quali il ricorrente, come il Tribunale ha evidenziato in più parti del lungo provvedimento, era in contatti diretti e personali, avendo anche partecipato al matrimonio della figlia di [OSCURATO:PERSONA] e venendo indicato con il nome proprio da [OSCURATO:PERSONA] in una conversazione con il figlio Domenico a proposito del favoreggiamento personale. Tale entità criminale, costituitasi tra il 2014 ed il 2015, aveva come obbiettivo principale la gestione di aziende attraverso l'interposizione fittizia di soggetti che schermassero l'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indicato come la mente commerciale del sodalizio, soggetto già sottoposto a misura di prevenzione e ad altri procedimenti penali. La conformazione dell'attività commerciale della quale il ricorrente si occupava - vendita di tabacchi con annesso bar, attraverso una gestione di fatto promiscua non contestata - risultava essere del tutto analoga ad altra vicenda indicata dal Tribunale ed inerente ad altre ditte gestite da prestanome con identiche modalità. Inoltre, la confluenza degli interessi del ricorrente e della titolare della [OSCURATO:SOCIETA]. (l'indagata [OSCURATO:PERSONA], persona anch'essa legata ad Alvaro) era fatta decorrere proprio in concomitanza con la nascita della "locale" di Roma ed attraverso una acquisizione della attività che dimostrava come anche il precedente titolare, tale Schirripa, fosse soggetto vicino ad Alvaro (fgg. 40-42 dell'ordinanza impugnata) e come la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente avessero iniziato la loro attività attraverso un unico contratto di locazione nel 2014 avente ad oggetto i medesimi locali. Di tanto, nel ricorso non vi è traccia, nonostante tale ricostruzione di contesto abbia guidato il Tribunale nella interpretazione del tenore - già, di per sé, chiarissimo - delle intercettazioni, di molti passaggi delle quali il ricorso, di nuovo, non si occupa. In particolare, evidenziando il contenuto delle conversazioni n. 925 del 13 luglio 2017 e n. 1376 del 18 giugno 2018 (fgg. 41-43 dell'ordinanza impugnata), il ricorrente trascura il dato decisivo che il figlio di [OSCURATO:PERSONA] (leader della "locale"), riferiva al padre del fatto, appreso direttamente dal Mengarelli stesso, che quest'ultimo fosse socio di Alvaro e di altri soggetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in particolare, si veda la parte in grassetto del fg. 40 dell'ordinanza, non citata in ricorso) e che aveva interesse a discutere degli apporti economici degli altri soci, ivi compreso Alvaro (al quale si attribuiva un versamento di 40.000 euro) in forza del fatto che Mengarelli aveva versato 100 mila euro. La commistione tra le due aziende non era, dunque, solo di fatto (come ampiamente emergente dalle ulteriori risultanze investigative e come il ricorso non contesta), ma anche economica e originaria.Il ricorrente, inoltre, risultava inserito anche nella attività illecita - analoga a quella esercitata da altri coindagati con altre compagini facenti parte del cosiddetto "sistema Alvaro" - volta all'utilizzo di ricariche Postepay effettuate nel punto Sisal esistente nei locali commerciali di interesse per stornare somme dell'attività economica, così dimostrandosi il suo pieno coinvolgimento nelle dinamiche criminali facenti capo al leader della "locale" (fgg. 48 e 49 della ordinanza impugnata). Anche di questa circostanza il ricorso non fa alcuna menzione. Ne consegue che la diversa ricostruzione difensiva, anche sotto il profilo giuridico, parte da presupposti di fatto non corrispondenti al tenore dell'ordinanza ed è, per questo, del tutto infondata. Rimane ininfluente la dimostrazione della provenienza illecita dei cespiti che hanno consentito ad Alvaro di diventare socio del ricorrente. In proposito, deve ricordarsi il principio di diritto secondo il quale, il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la ratio dell'incrinninazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216; Sez. 2, n. 13448 del 16/12/2015, dep. 2016, Zummo, Rv. 266438). Infine, sotto il profilo della ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato, i dati indicati dal Tribunale danno ragione di un inserimento del ricorrente a tutto campo nelle attività illecite riconducibili ad Alvaro, circostanza che il Tribunale ha avvalorato, in una logica visione di insieme sulla quale il ricorso sorvola, attraverso l'indicazione dei rapporti personali tra il ricorrente ed i massimi esponenti della "locale" di 'ndrangheta, culminata nella attività di favoreggiamento personale di entrambi come contestatogli al capo 35. Evenienze, queste, che se lette unitariamente danno ragione anche della ritenuta sussistenza dell'aggravante del fine di agevolazione della cosca criminale attraverso i suoi vertici e della condivisione dell'intento di Alvaro di sfuggire alle misure di prevenzione. 2. Anche i motivi che riguardano la contestazione del reato di favoreggiamento personale di cui al capo 35 sono infondati. 2.1. Nel censurare l'esistenza di una autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari, attraverso il terzo motivo che ha priorità logica sull'esame del secondo, il ricorrente omette di considerare la circostanza decisiva - che il Tribunale, con motivazione che rimane ancorata al merito del giudizio, ha indicato a fg. 5 dell'ordinanza impugnata - secondo cui le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice riguardo alla richieste cautelari del Pubblico ministero erano state in diversi casi difformi ed il Giudice per le indagini preliminari aveva costruito un provvedimento non solo graficamente diverso ma anche sensibilmente più corposo rispetto alla richiesta del Pubblico ministero. Stando così le cose, di nessun rilievo è la circostanza che nel caso del ricorrente il primo giudice abbia adottato una decisione conforme alla richiesta. Infatti, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'autonoma valutazione del giudice cautelare, di cui all'art. 292, comma 2, lett. c-bis, cod. proc. pen., è compatibile con la redazione dell'ordinanza con la tecnica c.d. della "incorporazione" quando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga la conoscenza degli atti del procedimento, e, ove necessaria, la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame, giacché la valutazione autonoma non necessariamente comporta la valutazione difforme (Sez, 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 275339). Inoltre, in tema di riesame di misure cautelari personali, il tribunale del riesame, procedendo al controllo sulla motivazione dell'ordinanza redatta per relationem o mediante incorporazione della richiesta cautelare, deve analizzare l'ordinanza nel suo complesso e verificare se, alla luce delle eventuali connessioni esistenti tra i singoli addebiti, il parziale rigetto della richiesta cautelare sia suscettibile di essere apprezzato quale indice del rispetto del requisito dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, prescritto dall'art. 292, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 (Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273659). 2.2. Quanto al motivo inerente agli indizi di colpevolezza del reato di favoreggiamento personale, pesa sulla ricostruzione difensiva, in primo luogo, l'assenza di riferimenti di contesto relativi ai rapporti che legavano il ricorrente ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (all'interno della cui abitazione egli era stato intercettato in una circostanza), anche attraverso il figlio [OSCURATO:PERSONA], che del genitore era il "braccio destro" (cfr. fgg. 53 e 54 dell'ordinanza impugnata), in una visione di insieme che non può non tenere conto delle due contestazioni di reato viste nel loro complesso, secondo quanto già esplicitato più sopra. In secondo luogo, il Tribunale ha messo in luce due specifiche condotte del ricorrente, evidenziando come esse si andassero ad inserire nell'ambito degli sporadici incontri tra i due esponenti di vertice della "locale", già avvertiti della necessità di diradare i loro dialoghi diretti ad eventi di carattere eccezionale, stante le indagini in corso nei loro confronti ed il rinvenimento di microspie in epoca pregressa a quella nella quale era intervenuto Mengarelli.Ciò, a dimostrazione, ancora sotto un profilo generale, della importanza del suo contributo e della irrilevanza del dato, messo in risalto in ricorso, che solo in due occasioni il ricorrente sarebbe intervenuto. In terzo luogo, l'esame delle risultanze investigative valorizzate dal Tribunale - consistenti in maniera preponderante da intercettazioni ma anche da servizi di osservazione (cfr. fg. 52 del provvedimento impugnato) - consente di superare agevolmente l'assunto difensivo volto a mettere in luce una illegittima utilizzazione delle risultanze dei tabulati, non conforme alla regola del riscontro di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.. Quanto alla analisi delle specifiche emergenze investigative, il ricorso tenta di offrire una diversa ricostruzione dei dialoghi intervenuti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], offuscando la concomitanza temporale tra questi e quello nel quale - con riferimento all'incontro del 9 maggio 2018, oggetto di diretta osservazione della polizia giudiziaria - [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al figlio di procurargli tramite «Eugenio», nome di battesimo del ricorrente, un incontro con [OSCURATO:PERSONA], nonché della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e Mengarelli subito dopo l'avvenuto incontro dove ci si riferiva a «discorsi» avvenuti, preceduto da squilli a vuoto, che si registravano anche nel primo incontro dell'aprile precedente così da far logicamente ritenere che si trattasse di modalità concordate e convenzionali. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, il mancato confronto del ricorrente con gli elementi evidenziati dal Tribunale, come prima sintetizzati, a proposito dei suoi rapporti con Alvaro e Carzo, rende infondato l'assunto che egli potesse non avere consapevolezza di favorire due esponenti di vertice della "locale" di 'ndrangheta ad eludere le investigazioni in corso, le modalità degli incontri dimostrando la logicità delle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale sul pieno coinvolgimento del Mengarelli nella vicenda, anche sotto il profilo inerente alla sussistenza del dolo. 4. Le censure di cui al quarto motivo, relativo all'aggravante del fine di agevolare la cosca criminale, contestato in entrambe le imputazioni provvisorie, rimane assorbito da quanto fin qui evidenziato relativamente a tutte le condotte illecite ed alla loro sinergia nell'unico contesto di riferimento. 5. E' infondato anche l'ultimo motivo relativo alle esigenze cautelari. E' pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, ai fini del giudizio sulla personalità, richiesto in materia cautelare dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., va tenuto conto anche delle eventuali pendenze penali, le quali, pur se non qualificabili come "precedenti penali" in senso stretto, sono tuttavia sempre riferibili a "comportamenti o atti concreti" che si assumono posti in essere dall'imputato o indagato e sono pertanto valutabili sotto tale profilo, sulla base del testuale tenore della suindicata disposizione normativa, senza che ne derivi contrasto alcuno con il principio di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma secondo, Cost., atteso che tale principio vieta di assumere la "colpevolezza" a base di qualsivoglia provvedimento, fino a quando essa non sia stata definitivamente accertata, ma non vieta affatto di trarre elementi di valutazione sulla personalità dell'accusato dal fatto obiettivo della pendenza, a suo carico, di altri procedimenti penali (Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, Perricciolo, Rv. 265069; Sez. 6, n. 33873 del 15/07/2008, Magnante, Rv. 240761). Se tanto è consentito con riguardo alle emergenze di altro procedimento penale pendente, a maggior ragione e con ancora più garanzie per il contraddittorio, ciò deve valere per le acquisizioni investigative successive alla emissione del titolo cautelare avvenute nel medesimo procedimento a carico dell'indagato, confluite in ulteriori addebiti provvisori basati su condotte illecite, omologabili per titolo di reato e modalità a quella già contestata di trasferimento fraudolento di valori, commesse in tempi recentissimi e, per questo, oltre alla significativa pervicacia del ricorrente messa in luce dal Tribunale, da quest'ultimo utilizzate al fine di lumeggiare l'attualità del pericolo di recidiva, in uno al giudizio di inadeguatezza di ogni altra misura in considerazione dei collegamenti dell'interessato con un contesto criminale particolarmente allarmante. Nel che, la correttezza della decisione adottata rispetto ai principi regolatori della materia. Tutte le considerazioni che precedono assorbono ogni altro argomento difensivo, anche per quel che concerne il contenuto dei motivi nuovi e della memoria. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti