CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04451/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
019 ORDINANZA sul ricorso 24723/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate Riscossione, già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 12754/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la Provincia di Grosseto ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 12754 del 2019 del Tribunale civile di Roma, esponendo che: - [OSCURATO:PERSONA] aveva opposto una cartella esattoriale e i sottesi verbali di accertamento di violazioni del codicè stradale, deducendo la mancata notifica dell'atto prodromico e, in via subordinata, l'illegittimità della maggiorazione di cui all'art. 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981; - la deducente aveva resistito eccependo, oltre all'incompetenza territoriale del giudice adito, la tardività dell'opposizione per superamento del termine di cui all'attuale art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, ovvero ex art. 617, cod. proc. civ., e, nel merito, controdeducendo la notifica del primo dei due verbali presupposti, nonché la spettanza della discussa maggiorazione stante il richiamo della disciplina alla riscossione esattoriale tributaria; - il Giudice di pace aveva dato atto del sopravvenuto discarico della pretesa sanzionatoria contenuta nel secondo verbale, e aveva accolto nel resto l'opposizione riscontrando la mancata prova della notifica del primo verbale; - il Tribunale, pronunciando sull'appello della deducente, aveva viceversa accolto le ragioni inerenti al primo verbale, di cui si era constatata la notifica, e quelle concernenti la richiamata maggiorazione, condannando la Provincia stessa al pagamento delle spese processuali del doppio grado con compensazione per metà; non hanno svolto difese [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle Entrate Riscossione; con ordinanza interlocutoria n. 18602 del 2022 è stato disposto il rinnovo della notifica all'Agenzia delle Entrate Riscossione;RG n 24723 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 91, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato condannando la parte totalmente vittoriosa in appello e prevalentemente vittoriosa nel merito, al pagamento della metà delle spese di lite del doppio grado, laddove il giudice di prime cure aveva solo preso atto dell'intervenuto discarico amministrativo della pretesa di cui al secondo verbale, con statuizione non oggetto di censura; Considerato che: il ricorso è fondato; preliminarmente deve rimarcarsi l'ammissibilità del ricorso, quale oggetto dell'ordine di rinnovazione della notifica di cui in parte narrativa, ai sensi dell'art. 371-bis cod. proc. civ. (norma applicabile a tale ipotesi: Cass., Sez. U., 21/07/2004, n. 13602, Cass., 02/04/2019, n. 9097); infatti, non emergendo una qualificazione dell'azione effettuata dai giudici di merito, e su cui sia in ipotesi formato il giudicato, va preso atto che, dal complessivo ricorso, risulta che era stata dedotta la mancata notifica in specie dell'originario verbale di accertamento, oltre all'illegittimità della maggiorazione ex art. 27 della legge n. 689 del 1981; e, dunque, era stata svolta sia un'opposizione c.d. recuperatoria, avverso il verbale per il tramite della cartella quale primo atto indicato come ricevuto (Cass., Sez. U., 22/09/2017, n. 22080), sia un'opposizione all'esecuzione quanto al secondo profilo (Cass., 22/12/2017, n. 30774); ne deriva che, trattandosi di cumulo di domande, o più propriamente di più capi autonomi di domanda (opposizione a cartella), l'uno soggetto alla c.d. sospensione feriale dei termini (l'opposizione recuperatoria) a differenza dell'altro (l'opposizione all'esecuzione), non scisse dalle decisioni di merito e dall'impugnazione, l'intero processo ne risulta assoggettato, a mente del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (Cass., 29/09/2007, n. 20594 e succ. conf.), che la fattispecie non offre elementi per rimeditare;RG n 24723 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] ciò posto, l'amministrazione risulta aver proceduto a discarico sulla pretesa sanzionatoria sottesa al secondo verbale, mentre è stata vittoriosa quanto all'opposizione recuperatoria relativa al primo verbale e quanto all'opposizione esecutiva; per ciò che concerne il profilo del discarico, a quest'ultimo consegue la cessazione della materia del contendere, con conseguente necessità di valutare la soccombenza virtuale ai fini delle spese, come non risulta essere stato fatto dal giudice di merito; per ciò che concerne il resto dell'opposizione, la Provincia risulta essere stata vittoriosa; ora, sul punto questa Corte ha affermato che: a) nel caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di domande contrapposte, il giudice, ove non ritenga di compensare integralmente le spese di lite, deve porle (in tutto o in parte nell'ipotesi di compensazione parziale) a carico della parte la cui domanda, pur se accolta, ha valore minore rispetto a quella, anch'essa accolta, dell'altra parte (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1269); b) la reciproca soccombenza è configurabile (non nell'ipotesi di accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo, bensì) in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, ma anche in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (Cass., Sez. U., 31/10/2022, n. 32061); ne deriva che il giudice di merito dovrà prima delibare la soccombenza virtuale sopra ricordata e poi, nel caso, fare applicazione del principio di prevalenza sub a), rapportando i capi che, se oggetto di contrapposte statuizioni, anche virtuali, potrebbero condurre alla configurazione di una soccombenza reciproca, ferma restando l'ormai intangibile statuizione sulle spese nei rapporti con l'agente per la riscossione; spese al giudice del rinvio; P. Q. M. RG n 24723 del 2019 5 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, perché provved