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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 giugno 2025

Cassazione n. 17122/2026

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unisia il 20/10/1964 avverso la sentenza del 30/06/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito, per il ricorrente, l'[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 30 giugno 2025, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 12 settembre 2022 all'esito di giudizio abbreviato, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di SamirKacem per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 291-bis, primo comma, d.P.R. n. 43 del 1973, oggi art. 84 d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, e ha rideterminato la pena in tre anni e sei mesi di reclusione, eliminando la sanzione della multa.

Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di fornitore, il 21 agosto 2017 e il 25 agosto 2017, avrebbe detenuto, trasportato e venduto a [OSCURATO:PERSONA], una pluralità di casse di tabacco lavorato estero e, specificatamente 3-4 nella prima occasione e 7 nella seconda, per un peso complessivo superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, preceduti da una breve premessa sullo svolgimento del processo.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla partecipazione dell'imputato, e, in particolare, all'omessa risposta alla richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive.

Si deduce che illegittimamente è stata omessa qualunque risposta con riguardo alla richiesta di applicazione delle pene sostitutive, formulata con le conclusioni scritte inviate via p.e.c. in data 12 febbraio 2024, rispetto all'udienza del 22 febbraio 2024, poi rinviata per problemi di notifica.

Si premette che la richiesta è da ritenersi tempestiva alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine all'applicabilità delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. proc. pen., in conformità della disciplina transitoria prevista dall'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 (si cita, in proposito, Sez. 6, n. 2106 del 10/11/2023, dep. 2024).

Si osserva, poi, che l'omessa pronuncia sul punto integra non solo un vizio di motivazione, ma anche una ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., posto che l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte, va inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo (si citano: Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021, dep. 2022; Sez. 4, 32255 del 28/06/2022; Sez. 3, n. 31770 del 13/05/2022; Sez. 6, n. 23410 del 24/0572022; Sez. 1, n. 4989 del 14710/2022).

Si evidenzia, quindi, che la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare adeguatamente la richiesta di applicazione della pena sostitutiva, atteso che presentava una propria autonomia, nonché l'idoneità a incidere in modo significativo sul diritto di difesa del ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in ordine al significato attribuito al termine "scatole" nelle conversazioni intercettate. 2Si deduce che la Corte d'appello ha erroneamente interpretato il termine "scatole" utilizzato nelle conversazioni intercettate, riferendolo a "casse di TLE" anziché a "stecche di sigarette", come già evidenziato nei motivi di appello.

Si rappresenta il carattere decisivo della questione, posto che, qualora si trattasse di stecche di sigarette, il quantitativo sarebbe inferiore alla soglia di rilevanza prevista dall'art. 291-bis, comma 1, d.P.R. n. 43 del 1973.

Si osserva, poi, che, sebbene il contenuto delle conversazioni costituisca una questione di fatto, in sede di legittimità è consentito prospettare un'interpretazione dell'intercettazione diversa da quella formulata dal giudice di merito, allorché il contenuto indicato da quest'ultimo sia difforme da quello reale e tale difformità sia decisiva e incontestabile (si citano: Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013).

Si sottolinea, quindi, che, nell'interpretazione della parola "scatole", assume rilievo dirimente il riferimento al prezzo unitario per singola scatola, pari a 22,00/23,00 euro, così come emerge dalle conversazioni intercettate; elemento dal quale si desume il chiaro riferimento alle stecche di sigarette, considerato che, secondo l'esperienza giudiziaria, il costo di una cassa di sigarette si aggira intorno a 1.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Per le ragioni di seguito precisate, il ricorso è fondato limitatamente al punto concernente l'omessa risposta alla richiesta di applicazione di pene sostitutive, mentre è infondato nel resto.

2. Infondate sono le censure esposte nel secondo motivo, da esaminare preliminarmente perché relative all'affermazione di responsabilità, le quali contestano il significato attribuito al termine «scatole», impiegato nelle conversazioni intercettate, deducendo che le stesse non si riferiscono a "casse di t.l.e.", come ritiene la sentenza impugnata, e quindi a quantitativi superiori a 15 kg., come tali rilevanti ai fini della configurabilità della responsabilità penale, bensì a "stecche di t.l.e.", e quindi a quantitativi nettamente inferiori al limite di rilevanza penale, in quanto nei dialoghi si fa riferimento ad un prezzo di «ventidue», e perciò a 22,00 euro, corrispettivo coerente con la cessione di una "stecca".

2.1. Ai fini dell'esame delle censure appena sintetizzate, è utile precisare quali sono i limiti del controllo ammissibile in sede di legittimità in ordine al significato attribuito dal giudice di merito alle conversazioni oggetto di intercettazioni, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Invero, costituisce principio affermato anche dalle Sezioni Unite quello secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, y/3 (l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (così Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01).

2.2. La sentenza impugnata conclude che l'attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di fornitore, il 21 agosto 2017 e il 25 agosto 2017, avrebbe detenuto, trasportato e venduto a [OSCURATO:PERSONA], una pluralità di casse di tabacco lavorato estero e, specificatamente 3-4 nella prima occasione e 7 nella seconda, per un peso complessivo superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

A fondamento di questa conclusione, la Corte d'appello richiama i dialoghi intercettati tra l'attuale ricorrente e l'interlocutore [OSCURATO:PERSONA], e spiega perché le frasi pronunciate nel corso di tali conversazioni, quando contengono il termine «scatole», devono intendersi riferite a "casse", come tali contenenti 10 kg. ciascuna di t.l.e., e non invece a "stecche", contenenti quantitativi molto inferiori di t.l.e.

Segnatamente, la Corte d'appello osserva che la prospettazione difensiva, la quale riferisce il termine «scatole» a "stecche" in quanto nei dialoghi oggetto di captazione si richiama un prezzo pari a «ventidue», sostanzialmente corrispondente ai prezzi di mercato di una "stecca", è il risultato di una «lettura parcellizzata delle frasi, forzando il significato letterale delle conversazioni intercettate».

Questo rilievo della sentenza impugnata per essere valutato, sotto il profilo della correttezza logica, richiede di avere riguardo a quanto esposto nella sentenza di primo grado.

La sentenza di primo grado trascrive le conversazioni intercettate il 21 agosto 2017, il 25 agosto 2017 e il 6 settembre 2017 tra l'attuale ricorrente e l'interlocutore [OSCURATO:PERSONA].

Rappresenta poi che: a) le conversazioni del 21 agosto 2017 e del 25 agosto 2017 evidenziano una immediata disponibilità delle «scatole» da parte dell'attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], in quanto lo stesso si dice immediatamente pronto a soddisfare le richieste di [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto, nella prima occasione «tre o quattro scatole», e, nella seconda occasione, «sette scatole»; b) le «scatole» si riferiscono a "casse" e non a "stecche" di t.l.e. perché i due colloquianti fanno riferimento a proventi di una certa consistenza, in quanto, in entrambe le conversazioni, i due trattano del prezzo ponendosi il problema di quanto «guadagniamo», e si accordano per il prezzo di «ventidue», in quanto «vendiamo a questo prezzo e ci sistemiamo tu prendi la parte tua io la mia».

Può essere utile aggiungere che, nella conversazione del 21 agosto 2017, [OSCURATO:PERSONA], informato dall'attuale ricorrente del prezzo «a ventidue», 4osserva: «È assai, non guadagno niente, qua le portano da Mazara, dal tuo paese a venti e ventuno», poi riceve la seguente risposta: «Lasciali vendere, se non cosa guadagno io», quindi conclude chiedendo «tre o quattro scatole».

2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi.

Invero, sulla base degli elementi di prova esposti testualmente dal Tribunale, incensurabile è l'osservazione dei Giudici di merito secondo cui riferire il prezzo di "ventidue" alle "scatole", e, quindi, per questa ragione, identificare ciascuna "scatola" con una "stecca", è il risultato di un esame parcellizzato delle risultanze istruttorie, e, che, invece, un esame complessivo di ciascun dialogo, consente di affermare che la locuzione «tre o quattro scatole» si riferisse a "casse" di 10 kg. ciascuna, perché era funzionale ad assicurare apprezzabili "guadagni" e, perciò, aveva un oggetto ben più consistente, specie se il prezzo corrente per ciascuna "stecca", come osservato anche nel ricorso, era pari a 22,00/23,00 euro.

3. Fondate, invece, sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'omessa risposta alla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, deducendo di averla tempestivamente formulata con le conclusioni scritte inviate via p.e.c. in data 12 febbraio 2024, rispetto all'udienza del 22 febbraio 2024, poi rinviata per problemi di notifica.

3.1. È bene innanzitutto premettere che all'attuale ricorrente era sicuramente consentito chiedere nel giudizio di appello l'applicazione delle disposizioni in materia di pene detentive brevi introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, entrato in vigore il 30 dicembre 2022.

Invero, a norma dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, le disposizioni in materia di pene detentive brevi introdotte dal medesimo d.lgs., le quali hanno ampliato ai condannati a pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione la possibilità di fruire di tali misure, «si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto».

Nella specie, la sentenza di primo grado è stata emessa il 12 settembre 2022, e depositata il 16 settembre 2022, quindi in data anteriore al 30 dicembre 2022, giorno di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.

Di conseguenza, nella vicenda in questione, anche a ritenere la previsione di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, riferita alternativamente al primo giudizio o a quello di appello, a seconda del grado in cui pendeva il processo alla data di entrata in vigore dell'indicato testo normativo (cfr., in questo senso, Sez. 2, n. 3962 del 13/01/2026, C., Rv. 289291 - 01), la richiesta di applicazione delle disposizioni in materia di pene detentive brevi introdotte dal d.lgs. cit. era consentita per la prima volta in sede di gravame, perché il procedimento di primo 5grado era stato definito con sentenza del 15 settembre 2022, quindi anteriormente all'inizio di operatività della nuova disciplina in tema di sanzioni.

3.2. Va inoltre precisato che, nella vicenda in esame, il giudizio di appello è regolato dall'art. 23-bis, comma 2, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e non già dalla disciplina fissata dall'art. 598-bis cod. proc. pen., nel testo vigente per effetto delle modifiche recate dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

Invero, l'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, come novellato dall'art. 5- duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, introdotto, in sede di conversione con modificazioni del predetto decreto-legge, dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199, dispone: «2.

Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui L.] all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo».

E questa disciplina è stata ulteriormente prorogata a tutti i procedimenti impugnatori instaurati con impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024; precisamente, prima, fino al 31 dicembre 2023, per effetto dell'art. 17 dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, poi, fino al 30 giugno 2024, per effetto dell'art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, come sostituito, in sede di conversione, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

Nella specie, sono anteriori al 19 marzo 2024, sia la proposizione dell'appello, sia la fissazione della prima udienza, sia la presentazione della richiesta di applicazione di pene sostitutive.

In dettaglio, la prima udienza del giudizio di appello è stata fissata per il 22 febbraio 2024, mentre l'istanza contenente la richiesta di applicazione di pene sostitutive è stata formulata con l'atto contenente le conclusioni, depositato il 12 febbraio 2024.

La precisazione è importante, perché l'art. 598-bis cod. proc. pen. prevede innanzitutto che debba essere rispettato il principio devolutivo con l'inciso «[f]ermo restando quanto previsto dall'art. 597», e, poi, indica espressamente i termini entro i quali è possibile formulare, nel giudizio di appello, il consenso alla sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Secondo l'art. 598-bis cod. proc. pen., infatti, il consenso in questione può essere formulato, in caso di rito scritto, anche con memoria, ma «fino a quindici giorni prima dell'udienza» (comma 1-bis), mentre, in caso di trattazione orale, «sino alla data dell'udienza» (comma 4-bis).

L'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito in legge e successivamente prorogato, invece, nulla dice sulla richiesta di applicazione di Ì 6pene sostitutive brevi, ma, in linea generale, dispone: «Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.

La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai 16, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti, che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto».

Non rileva, invece, in questa sede, la disciplina di cui al comma 4 dell'art. 23- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito in legge e successivamente prorogato, perché il presente procedimento, nel giudizio di appello, è stato definito nelle forme del rito scritto, senza richiesta di discussione orale.

3.3. Il problema da esaminare, quindi, è se la richiesta di applicazione delle disposizioni in materia di pene detentive brevi introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in relazione ai processi già definiti in primo grado e pendenti in secondo grado alla data di entrata in vigore di tale disciplina, potesse essere avanzata, nei giudizi di appello celebrati nelle forme c.d.

"cartolari" a norma dell'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modificazioni, anche con le conclusioni scritte inviate via p.e.c.

Secondo l'orientamento che risulta essersi affermato nella giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di appello a trattazione scritta, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., in base alla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare con l'atto di gravame o, al più tardi, entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza, previsto per la presentazione delle conclusioni dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, da intendersi come perentorio (Sez. 6, n. 2106 del 10/11/2023, dep. 2024, Coppola, Rv. 285894 - 01; cfr., nello stesso senso, Sez. 2, n. 4772 del 05/10/2023, dep. 2024, A., Rv. 285996 - 02).

Né questo orientamento risulta contrastato da altra decisione, secondo cui la richiesta di applicazione, in grado di appello, di pene sostitutive di pene detentive brevi può essere avanzata, ove tale giudizio si svolga in forma cartolare, solo con l'atto di impugnazione o con i motivi nuovi, sicché, se è formulata con le 7conclusioni scritte, la questione non può ritenersi devoluta alla Corte di appello, che non è neppure tenuta a provvedervi ex officio, non rientrando la sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen. tra i casi espressamente previsti dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (così Sez. 3, n. 42825 del 15/10/2024, C., Rv. 287219 - 01, in relazione a fattispecie disciplinata ratione temporis dalla normativa di regime introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, antecedente al "correttivo" di cui al d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31).

Questa decisione, infatti, si riferisce ad una vicenda in cui la sentenza di primo grado era stata emessa il 12 aprile 2023, quindi anteriormente al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché la disciplina delle pene sostitutive introdotta dal medesimo d.lgs. avrebbe potuto essere invocata già davanti al giudice di prima cura, con conseguente applicazione nel giudizio di appello dei principi ordinariamente operanti, a partire da quello devolutivo. [OSCURATO:PERSONA] condivide la soluzione accolta dall'orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la richiesta di applicazione delle pene detentive brevi introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in relazione ai processi già definiti in primo grado e pendenti in secondo grado alla data di entrata in vigore di tale disciplina, poteva essere avanzata, nei giudizi di appello celebrati nelle forme cd.

"cartolari" a norma dell'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modificazioni, anche con le conclusioni scritte inviate via p.e.c..

Invero, l'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 ha inteso favorire al massimo l'applicazione della nuova e più favorevole disciplina in tema di pene sostitutive ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, anche in deroga ai limiti generali operanti nel processo penale.

Questa prospettiva, infatti, è stata perseguita sotto molteplici aspetti.

Innanzitutto, è stata consentita la richiesta di applicazione della nuova disciplina persino nel caso di procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione, mediante richiesta da presentare al giudice dell'esecuzione.

È stato poi omesso qualunque riferimento al principio devolutivo, diversamente da quanto successivamente previsto dall'art. 598-bis cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, il quale infatti dispone: «Fermo restando quanto previsto dall'art. 597».

È stata inoltre prevista espressamente una preclusione solo nel caso di procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione: esclusivamente per questa ipotesi, infatti, l'art. 95 d.lgs. cit. ha fissato un termine, disponendo che la richiesta di applicazione della nuova disciplina in tema di pene sostitutive possa essere formulata al giudice dell'esecuzione entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. 8Si può aggiungere, ancora, che la soluzione condivisa dal [OSCURATO:PERSONA] risulta anche in marcata sintonia con la regola generale posta dall'art. 2, quarto comma, cod. pen., la quale pone come unico limite all'applicazione della legge penale contenente disposizioni più favorevoli al reo quello della pronuncia della sentenza irrevocabile.

E, infatti, in linea generale, la giurisprudenza afferma costantemente da molti decenni che, per l'applicazione della legge più favorevole che sia intervenuta in grado di appello, non è necessaria un'apposita richiesta della parte, poiché in tal caso la cognizione del giudice prescinde dall'effetto devolutivo ed è determinata dall'art. 2, terzo (ora quarto) comma, cod. pen. (cfr. Sez. 1, n. 10882 del 05/04/1976, Carissimi, Rv. 134654 - 01, nonché, con riguardo sia al giudizio di appello che a quello di cassazione, Sez. 4, n. 1696 del 27/05/1969, Devecchi, Rv. 112792 - 01).

Né questa soluzione trova un ostacolo nelle regole poste dall'art. 23-bis, comma 2, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Questa disciplina, in effetti, fissa una disciplina generale, rispetto alla quale quella dettata dall'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 resta applicabile perché speciale e non strutturalmente incompatibile.

3.4. [OSCURATO:PERSONA], per le ragioni indicate nei §§ 3.1, 3.2 e 3.3, che, nella vicenda in esame, la richiesta di applicazione delle pene detentive brevi introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, poteva essere avanzata nel giudizio di appello, anche con le conclusioni scritte inviate via p.e.c., deve reputarsi che la sentenza impugnata avrebbe dovuto rispondere espressamente alla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva.

In effetti, come documentato con atti allegati al ricorso, la difesa aveva tempestivamente formulato richiesta di applicazione delle pene detentive brevi introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con le conclusioni scritte inviate via p.e.c. in data 12 febbraio 2024, rispetto all'udienza del 22 febbraio 2024, poi rinviata per problemi di notifica.

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione relativa alla pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, mentre, nel resto, il ricorso deve essere rigettato.

Da quanto indicato discende che l'affermazione di responsabilità diventa irrevocabile, mentre il giudice del rinvio valuterà se la pena sostitutiva richiesta possa essere concessa, anche verificando la sussistenza di cause ostative.

In particolare, in ragione della questione da esaminare, il Giudice del rinvio esaminerà anche il tema concernente se, nei confronti dell'attuale ricorrente, «deve essere applicata» la misura di sicurezza della libertà vigilata, costituente 9causa ostativa all'applicazione delle pene sostitutive, a norma dell'art. 59 legge n. 689 del 1981, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022.

Da un lato, infatti, la libertà vigilata, pure in materia di violazioni doganali, può essere applicata soltanto previo accertamento della pericolosità sociale del condannato, senza il ricorso ad alcuna forma di presunzione (cfr. Sez. 3, n. 15574 del 14/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279007 - 01, la quale ha precisato che il riferimento all'avverbio «sempre», contenuto nell'art. 300 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, deve ritenersi tacitamente abrogato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, che ha espressamente abrogato l'art. 204 cod. pen. ed ha espunto dall'ordinamento qualsiasi ipotesi di applicazione "automatica" delle misure di sicurezza).

Dall'altro, l'appello in punto di trattamento sanzionatorio, considerato unitamente alla richiesta di pene sostitutive, e alla disciplina di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, favorevole ad estendere nella misura più ampia possibile l'applicazione di queste ultime ai processi in quel momento in corso, imponeva anche di valutare se sussistessero, in concreto, i presupposti per ordinare la sottoposizione dell'imputato alla libertà vigilata, costituente causa ostativa, nel nuovo regime, ma non anche nel vecchio, all'applicazione delle precisate misure sanzionatorie.

P.Q.M.

Annulla la s P.Q.M‘01-4 Deposittua in [OSCURATO:PERSONA], 13 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Dott.ss lisabett A rabilo 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unisia il 20/10/1964 avverso la sentenza del 30/06/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito, per il ricorrente, l'[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 30 giugno 2025, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 12 settembre 2022 all'esito di giudizio abbreviato, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di SamirKacem per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 291-bis, primo comma, d.P.R. n. 43 del 1973, oggi art. 84 d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, e ha rideterminato la pena in tre anni e sei mesi di reclusione, eliminando la sanzione della multa. Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di fornitore, il 21 agosto 2017 e il 25 agosto 2017, avrebbe detenuto, trasportato e venduto a [OSCURATO:PERSONA], una pluralità di casse di tabacco lavorato estero e, specificatamente 3-4 nella prima occasione e 7 nella seconda, per un peso complessivo superiore a dieci chilogrammi convenzionali. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, preceduti da una breve premessa sullo svolgimento del processo. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla partecipazione dell'imputato, e, in particolare, all'omessa risposta alla richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive. Si deduce che illegittimamente è stata omessa qualunque risposta con riguardo alla richiesta di applicazione delle pene sostitutive, formulata con le conclusioni scritte inviate via p.e.c. in data 12 febbraio 2024, rispetto all'udienza del 22 febbraio 2024, poi rinviata per problemi di notifica. Si premette che la richiesta è da ritenersi tempestiva alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine all'applicabilità delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. proc. pen., in conformità della disciplina transitoria prevista dall'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 (si cita, in proposito, Sez. 6, n. 2106 del 10/11/2023, dep. 2024). Si osserva, poi, che l'omessa pronuncia sul punto integra non solo un vizio di motivazione, ma anche una ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., posto che l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte, va inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo (si citano: Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021, dep. 2022; Sez. 4, 32255 del 28/06/2022; Sez. 3, n. 31770 del 13/05/2022; Sez. 6, n. 23410 del 24/0572022; Sez. 1, n. 4989 del 14710/2022). Si evidenzia, quindi, che la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare adeguatamente la richiesta di applicazione della pena sostitutiva, atteso che presentava una propria autonomia, nonché l'idoneità a incidere in modo significativo sul diritto di difesa del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in ordine al significato attribuito al termine "scatole" nelle conversazioni intercettate. 2Si deduce che la Corte d'appello ha erroneamente interpretato il termine "scatole" utilizzato nelle conversazioni intercettate, riferendolo a "casse di TLE" anziché a "stecche di sigarette", come già evidenziato nei motivi di appello. Si rappresenta il carattere decisivo della questione, posto che, qualora si trattasse di stecche di sigarette, il quantitativo sarebbe inferiore alla soglia di rilevanza prevista dall'art. 291-bis, comma 1, d.P.R. n. 43 del 1973. Si osserva, poi, che, sebbene il contenuto delle conversazioni costituisca una questione di fatto, in sede di legittimità è consentito prospettare un'interpretazione dell'intercettazione diversa da quella formulata dal giudice di merito, allorché il contenuto indicato da quest'ultimo sia difforme da quello reale e tale difformità sia decisiva e incontestabile (si citano: Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013). Si sottolinea, quindi, che, nell'interpretazione della parola "scatole", assume rilievo dirimente il riferimento al prezzo unitario per singola scatola, pari a 22,00/23,00 euro, così come emerge dalle conversazioni intercettate; elemento dal quale si desume il chiaro riferimento alle stecche di sigarette, considerato che, secondo l'esperienza giudiziaria, il costo di una cassa di sigarette si aggira intorno a 1.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per le ragioni di seguito precisate, il ricorso è fondato limitatamente al punto concernente l'omessa risposta alla richiesta di applicazione di pene sostitutive, mentre è infondato nel resto. 2. Infondate sono le censure esposte nel secondo motivo, da esaminare preliminarmente perché relative all'affermazione di responsabilità, le quali contestano il significato attribuito al termine «scatole», impiegato nelle conversazioni intercettate, deducendo che le stesse non si riferiscono a "casse di t.l.e.", come ritiene la sentenza impugnata, e quindi a quantitativi superiori a 15 kg., come tali rilevanti ai fini della configurabilità della responsabilità penale, bensì a "stecche di t.l.e.", e quindi a quantitativi nettamente inferiori al limite di rilevanza penale, in quanto nei dialoghi si fa riferimento ad un prezzo di «ventidue», e perciò a 22,00 euro, corrispettivo coerente con la cessione di una "stecca". 2.1. Ai fini dell'esame delle censure appena sintetizzate, è utile precisare quali sono i limiti del controllo ammissibile in sede di legittimità in ordine al significato attribuito dal giudice di merito alle conversazioni oggetto di intercettazioni, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Invero, costituisce principio affermato anche dalle Sezioni Unite quello secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, y/3 (l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (così Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01). 2.2. La sentenza impugnata conclude che l'attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di fornitore, il 21 agosto 2017 e il 25 agosto 2017, avrebbe detenuto, trasportato e venduto a [OSCURATO:PERSONA], una pluralità di casse di tabacco lavorato estero e, specificatamente 3-4 nella prima occasione e 7 nella seconda, per un peso complessivo superiore a dieci chilogrammi convenzionali. A fondamento di questa conclusione, la Corte d'appello richiama i dialoghi intercettati tra l'attuale ricorrente e l'interlocutore [OSCURATO:PERSONA], e spiega perché le frasi pronunciate nel corso di tali conversazioni, quando contengono il termine «scatole», devono intendersi riferite a "casse", come tali contenenti 10 kg. ciascuna di t.l.e., e non invece a "stecche", contenenti quantitativi molto inferiori di t.l.e. Segnatamente, la Corte d'appello osserva che la prospettazione difensiva, la quale riferisce il termine «scatole» a "stecche" in quanto nei dialoghi oggetto di captazione si richiama un prezzo pari a «ventidue», sostanzialmente corrispondente ai prezzi di mercato di una "stecca", è il risultato di una «lettura parcellizzata delle frasi, forzando il significato letterale delle conversazioni intercettate». Questo rilievo della sentenza impugnata per essere valutato, sotto il profilo della correttezza logica, richiede di avere riguardo a quanto esposto nella sentenza di primo grado. La sentenza di primo grado trascrive le conversazioni intercettate il 21 agosto 2017, il 25 agosto 2017 e il 6 settembre 2017 tra l'attuale ricorrente e l'interlocutore [OSCURATO:PERSONA]. Rappresenta poi che: a) le conversazioni del 21 agosto 2017 e del 25 agosto 2017 evidenziano una immediata disponibilità delle «scatole» da parte dell'attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], in quanto lo stesso si dice immediatamente pronto a soddisfare le richieste di [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto, nella prima occasione «tre o quattro scatole», e, nella seconda occasione, «sette scatole»; b) le «scatole» si riferiscono a "casse" e non a "stecche" di t.l.e. perché i due colloquianti fanno riferimento a proventi di una certa consistenza, in quanto, in entrambe le conversazioni, i due trattano del prezzo ponendosi il problema di quanto «guadagniamo», e si accordano per il prezzo di «ventidue», in quanto «vendiamo a questo prezzo e ci sistemiamo tu prendi la parte tua io la mia». Può essere utile aggiungere che, nella conversazione del 21 agosto 2017, [OSCURATO:PERSONA], informato dall'attuale ricorrente del prezzo «a ventidue», 4osserva: «È assai, non guadagno niente, qua le portano da Mazara, dal tuo paese a venti e ventuno», poi riceve la seguente risposta: «Lasciali vendere, se non cosa guadagno io», quindi conclude chiedendo «tre o quattro scatole». 2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi. Invero, sulla base degli elementi di prova esposti testualmente dal Tribunale, incensurabile è l'osservazione dei Giudici di merito secondo cui riferire il prezzo di "ventidue" alle "scatole", e, quindi, per questa ragione, identificare ciascuna "scatola" con una "stecca", è il risultato di un esame parcellizzato delle risultanze istruttorie, e, che, invece, un esame complessivo di ciascun dialogo, consente di affermare che la locuzione «tre o quattro scatole» si riferisse a "casse" di 10 kg. ciascuna, perché era funzionale ad assicurare apprezzabili "guadagni" e, perciò, aveva un oggetto ben più consistente, specie se il prezzo corrente per ciascuna "stecca", come osservato anche nel ricorso, era pari a 22,00/23,00 euro. 3. Fondate, invece, sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'omessa risposta alla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, deducendo di averla tempestivamente formulata con le conclusioni scritte inviate via p.e.c. in data 12 febbraio 2024, rispetto all'udienza del 22 febbraio 2024, poi rinviata per problemi di notifica. 3.1. È bene innanzitutto premettere che all'attuale ricorrente era sicuramente consentito chiedere nel giudizio di appello l'applicazione delle disposizioni in materia di pene detentive brevi introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, entrato in vigore il 30 dicembre 2022. Invero, a norma dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, le disposizioni in materia di pene detentive brevi introdotte dal medesimo d.lgs., le quali hanno ampliato ai condannati a pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione la possibilità di fruire di tali misure, «si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto». Nella specie, la sentenza di primo grado è stata emessa il 12 settembre 2022, e depositata il 16 settembre 2022, quindi in data anteriore al 30 dicembre 2022, giorno di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. Di conseguenza, nella vicenda in questione, anche a ritenere la previsione di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, riferita alternativamente al primo giudizio o a quello di appello, a seconda del grado in cui pendeva il processo alla data di entrata in vigore dell'indicato testo normativo (cfr., in questo senso, Sez. 2, n. 3962 del 13/01/2026, C., Rv. 289291 - 01), la richiesta di applicazione delle disposizioni in materia di pene detentive brevi introdotte dal d.lgs. cit. era consentita per la prima volta in sede di gravame, perché il procedimento di primo 5grado era stato definito con sentenza del 15 settembre 2022, quindi anteriormente all'inizio di operatività della nuova disciplina in tema di sanzioni. 3.2. Va inoltre precisato che, nella vicenda in esame, il giudizio di appello è regolato dall'art. 23-bis, comma 2, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e non già dalla disciplina fissata dall'art. 598-bis cod. proc. pen., nel testo vigente per effetto delle modifiche recate dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31. Invero, l'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, come novellato dall'art. 5- duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, introdotto, in sede di conversione con modificazioni del predetto decreto-legge, dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, dispone: «2. Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui L.] all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo». E questa disciplina è stata ulteriormente prorogata a tutti i procedimenti impugnatori instaurati con impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024; precisamente, prima, fino al 31 dicembre 2023, per effetto dell'art. 17 dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, poi, fino al 30 giugno 2024, per effetto dell'art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, come sostituito, in sede di conversione, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18. Nella specie, sono anteriori al 19 marzo 2024, sia la proposizione dell'appello, sia la fissazione della prima udienza, sia la presentazione della richiesta di applicazione di pene sostitutive. In dettaglio, la prima udienza del giudizio di appello è stata fissata per il 22 febbraio 2024, mentre l'istanza contenente la richiesta di applicazione di pene sostitutive è stata formulata con l'atto contenente le conclusioni, depositato il 12 febbraio 2024. La precisazione è importante, perché l'art. 598-bis cod. proc. pen. prevede innanzitutto che debba essere rispettato il principio devolutivo con l'inciso «[f]ermo restando quanto previsto dall'art. 597», e, poi, indica espressamente i termini entro i quali è possibile formulare, nel giudizio di appello, il consenso alla sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Secondo l'art. 598-bis cod. proc. pen., infatti, il consenso in questione può essere formulato, in caso di rito scritto, anche con memoria, ma «fino a quindici giorni prima dell'udienza» (comma 1-bis), mentre, in caso di trattazione orale, «sino alla data dell'udienza» (comma 4-bis). L'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito in legge e successivamente prorogato, invece, nulla dice sulla richiesta di applicazione di Ì 6pene sostitutive brevi, ma, in linea generale, dispone: «Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai 16, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti, che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto». Non rileva, invece, in questa sede, la disciplina di cui al comma 4 dell'art. 23- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito in legge e successivamente prorogato, perché il presente procedimento, nel giudizio di appello, è stato definito nelle forme del rito scritto, senza richiesta di discussione orale. 3.3. Il problema da esaminare, quindi, è se la richiesta di applicazione delle disposizioni in materia di pene detentive brevi introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in relazione ai processi già definiti in primo grado e pendenti in secondo grado alla data di entrata in vigore di tale disciplina, potesse essere avanzata, nei giudizi di appello celebrati nelle forme c.d. "cartolari" a norma dell'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modificazioni, anche con le conclusioni scritte inviate via p.e.c. Secondo l'orientamento che risulta essersi affermato nella giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di appello a trattazione scritta, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., in base alla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare con l'atto di gravame o, al più tardi, entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza, previsto per la presentazione delle conclusioni dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, da intendersi come perentorio (Sez. 6, n. 2106 del 10/11/2023, dep. 2024, Coppola, Rv. 285894 - 01; cfr., nello stesso senso, Sez. 2, n. 4772 del 05/10/2023, dep. 2024, A., Rv. 285996 - 02). Né questo orientamento risulta contrastato da altra decisione, secondo cui la richiesta di applicazione, in grado di appello, di pene sostitutive di pene detentive brevi può essere avanzata, ove tale giudizio si svolga in forma cartolare, solo con l'atto di impugnazione o con i motivi nuovi, sicché, se è formulata con le 7conclusioni scritte, la questione non può ritenersi devoluta alla Corte di appello, che non è neppure tenuta a provvedervi ex officio, non rientrando la sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen. tra i casi espressamente previsti dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (così Sez. 3, n. 42825 del 15/10/2024, C., Rv. 287219 - 01, in relazione a fattispecie disciplinata ratione temporis dalla normativa di regime introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, antecedente al "correttivo" di cui al d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31). Questa decisione, infatti, si riferisce ad una vicenda in cui la sentenza di primo grado era stata emessa il 12 aprile 2023, quindi anteriormente al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché la disciplina delle pene sostitutive introdotta dal medesimo d.lgs. avrebbe potuto essere invocata già davanti al giudice di prima cura, con conseguente applicazione nel giudizio di appello dei principi ordinariamente operanti, a partire da quello devolutivo. [OSCURATO:PERSONA] condivide la soluzione accolta dall'orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la richiesta di applicazione delle pene detentive brevi introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in relazione ai processi già definiti in primo grado e pendenti in secondo grado alla data di entrata in vigore di tale disciplina, poteva essere avanzata, nei giudizi di appello celebrati nelle forme cd. "cartolari" a norma dell'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modificazioni, anche con le conclusioni scritte inviate via p.e.c.. Invero, l'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 ha inteso favorire al massimo l'applicazione della nuova e più favorevole disciplina in tema di pene sostitutive ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, anche in deroga ai limiti generali operanti nel processo penale. Questa prospettiva, infatti, è stata perseguita sotto molteplici aspetti. Innanzitutto, è stata consentita la richiesta di applicazione della nuova disciplina persino nel caso di procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione, mediante richiesta da presentare al giudice dell'esecuzione. È stato poi omesso qualunque riferimento al principio devolutivo, diversamente da quanto successivamente previsto dall'art. 598-bis cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, il quale infatti dispone: «Fermo restando quanto previsto dall'art. 597». È stata inoltre prevista espressamente una preclusione solo nel caso di procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione: esclusivamente per questa ipotesi, infatti, l'art. 95 d.lgs. cit. ha fissato un termine, disponendo che la richiesta di applicazione della nuova disciplina in tema di pene sostitutive possa essere formulata al giudice dell'esecuzione entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. 8Si può aggiungere, ancora, che la soluzione condivisa dal [OSCURATO:PERSONA] risulta anche in marcata sintonia con la regola generale posta dall'art. 2, quarto comma, cod. pen., la quale pone come unico limite all'applicazione della legge penale contenente disposizioni più favorevoli al reo quello della pronuncia della sentenza irrevocabile. E, infatti, in linea generale, la giurisprudenza afferma costantemente da molti decenni che, per l'applicazione della legge più favorevole che sia intervenuta in grado di appello, non è necessaria un'apposita richiesta della parte, poiché in tal caso la cognizione del giudice prescinde dall'effetto devolutivo ed è determinata dall'art. 2, terzo (ora quarto) comma, cod. pen. (cfr. Sez. 1, n. 10882 del 05/04/1976, Carissimi, Rv. 134654 - 01, nonché, con riguardo sia al giudizio di appello che a quello di cassazione, Sez. 4, n. 1696 del 27/05/1969, Devecchi, Rv. 112792 - 01). Né questa soluzione trova un ostacolo nelle regole poste dall'art. 23-bis, comma 2, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Questa disciplina, in effetti, fissa una disciplina generale, rispetto alla quale quella dettata dall'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 resta applicabile perché speciale e non strutturalmente incompatibile. 3.4. [OSCURATO:PERSONA], per le ragioni indicate nei §§ 3.1, 3.2 e 3.3, che, nella vicenda in esame, la richiesta di applicazione delle pene detentive brevi introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, poteva essere avanzata nel giudizio di appello, anche con le conclusioni scritte inviate via p.e.c., deve reputarsi che la sentenza impugnata avrebbe dovuto rispondere espressamente alla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva. In effetti, come documentato con atti allegati al ricorso, la difesa aveva tempestivamente formulato richiesta di applicazione delle pene detentive brevi introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con le conclusioni scritte inviate via p.e.c. in data 12 febbraio 2024, rispetto all'udienza del 22 febbraio 2024, poi rinviata per problemi di notifica. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione relativa alla pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, mentre, nel resto, il ricorso deve essere rigettato. Da quanto indicato discende che l'affermazione di responsabilità diventa irrevocabile, mentre il giudice del rinvio valuterà se la pena sostitutiva richiesta possa essere concessa, anche verificando la sussistenza di cause ostative. In particolare, in ragione della questione da esaminare, il Giudice del rinvio esaminerà anche il tema concernente se, nei confronti dell'attuale ricorrente, «deve essere applicata» la misura di sicurezza della libertà vigilata, costituente 9causa ostativa all'applicazione delle pene sostitutive, a norma dell'art. 59 legge n. 689 del 1981, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022. Da un lato, infatti, la libertà vigilata, pure in materia di violazioni doganali, può essere applicata soltanto previo accertamento della pericolosità sociale del condannato, senza il ricorso ad alcuna forma di presunzione (cfr. Sez. 3, n. 15574 del 14/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279007 - 01, la quale ha precisato che il riferimento all'avverbio «sempre», contenuto nell'art. 300 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, deve ritenersi tacitamente abrogato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, che ha espressamente abrogato l'art. 204 cod. pen. ed ha espunto dall'ordinamento qualsiasi ipotesi di applicazione "automatica" delle misure di sicurezza). Dall'altro, l'appello in punto di trattamento sanzionatorio, considerato unitamente alla richiesta di pene sostitutive, e alla disciplina di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, favorevole ad estendere nella misura più ampia possibile l'applicazione di queste ultime ai processi in quel momento in corso, imponeva anche di valutare se sussistessero, in concreto, i presupposti per ordinare la sottoposizione dell'imputato alla libertà vigilata, costituente causa ostativa, nel nuovo regime, ma non anche nel vecchio, all'applicazione delle precisate misure sanzionatorie. P.Q.M. Annulla la s P.Q.M‘01-4 Deposittua in [OSCURATO:PERSONA], 13 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Dott.ss lisabett A rabilo 10
Sentenza Cassazione n. 17122/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris