CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 44542/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con cui il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze di condanna. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato esclusivamente su considerazioni di merito, a loro volta basate su documenti processuali non prodotti al giudice dell'esecuzione e che, pertanto, non possono trovare ingresso in questa sede. In definitiva, il ricorrente sollecita questa Corte a sovrapporre il proprio giudizio di merito a quello espresso dal giudice dell'esecuzione e a ritenere che la rapina e lo spaccio di sostanze stupefacenti per i quali erano state pronunciate le condanne fossero stati unitariamente progettati. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore