CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45148/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 del TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza Tribunale di Enna che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, è, per un verso, geneticamente inammissibile, perché le sentenze pronunciate in grado d'appello per reati di competenza del giudice di pace sono ricorribili per cassazione soltanto per violazione di legge, a norma degli artt. 606 comma 2 bis cod. proc. pen. e 39 bis del Decr. Lgs. n. 274 del 2000; per altro verso, esso sarebbe comunque indeducibile perché tendente ad ottenere una inammissibile, alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4, a riguardo della corretta natura di riscontro estrinseco dell'attendibilità del narrato della parte civile attribuita alle dichiarazioni della teste Marchi e a riguardo, invece, della valenza neutra dell'apporto testimoniale del teste Randazzo, che invero non ha smentito le accuse); e ciò in quanto esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 no