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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 02001/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA«elatQa_yuise-afte-pert+; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Bologna, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Modena il 5 marzo 2020, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina aggravata, lesioni e porto illegale di coltello ascrittigli, e riconosciute all'imputato le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla aggravante contestata ha rideterminato la pena inflitta.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -Violazione degli articoli 628 codice penale e 125 cod. proc.pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione poiché il reato di rapina avrebbe dovuto essere riqualificato nella forma del tentativo, in quanto l'intervento del soccorritore che aveva mantenuto costantemente il controllo visivo sull'imputato aveva impedito al soggetto agente di consumare il reato.

Inoltre la difesa aveva chiesto la derubricazione del fatto in furto con strappo dal momento che la borsa era portata al braccio e la persona offesa si era fatta male cercando di resistere alla sottrazione mentre l'imputato aveva fatto uso della forza solo per vincere la resistenza della persona offesa. -Violazione di legge in relazione al capo C della imputazione poiché l'imputato aveva spiegato che il taglierino gli serviva per lavorare, ma il giudice non ha tenuto conto di tale assunto difensivo e ha ritenuto che il taglierino fosse posseduto senza giustificato motivo.

Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla corte e tende a reiterare le censure già formulate con i motivi di appello respinti dalla corte di merito con argomentazioni succinta ma esaustiva.

La corte ha correttamente escluso la qualificazione del delitto come tentativo di rapina poiché la violenza è stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa e il reato è consumato in quanto la persona offesa ha perduto il proprio controllo sulla cosa che è stata recuperata da un terzo, dopo avere inseguito e trattenuto l'imputato.

Così facendo la corte si è uniformata ai criteri e ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in tema.

Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte ha esaustivamente motivato in ordine al rigetto dell'assunto difensivo che il taglierino fosse nella disponibilità dell'imputato per esigenze di lavoro, valutando le concrete circostanze del fatto e rilevando altresì che l'imputato non ha al riguardo reso alcuna giustificazione neppure in sede di interrogatorio.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 7/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA«elatQa_yuise-afte-pert+; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Bologna, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Modena il 5 marzo 2020, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina aggravata, lesioni e porto illegale di coltello ascrittigli, e riconosciute all'imputato le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla aggravante contestata ha rideterminato la pena inflitta. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: -Violazione degli articoli 628 codice penale e 125 cod. proc.pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione poiché il reato di rapina avrebbe dovuto essere riqualificato nella forma del tentativo, in quanto l'intervento del soccorritore che aveva mantenuto costantemente il controllo visivo sull'imputato aveva impedito al soggetto agente di consumare il reato. Inoltre la difesa aveva chiesto la derubricazione del fatto in furto con strappo dal momento che la borsa era portata al braccio e la persona offesa si era fatta male cercando di resistere alla sottrazione mentre l'imputato aveva fatto uso della forza solo per vincere la resistenza della persona offesa. -Violazione di legge in relazione al capo C della imputazione poiché l'imputato aveva spiegato che il taglierino gli serviva per lavorare, ma il giudice non ha tenuto conto di tale assunto difensivo e ha ritenuto che il taglierino fosse posseduto senza giustificato motivo. Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla corte e tende a reiterare le censure già formulate con i motivi di appello respinti dalla corte di merito con argomentazioni succinta ma esaustiva. La corte ha correttamente escluso la qualificazione del delitto come tentativo di rapina poiché la violenza è stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa e il reato è consumato in quanto la persona offesa ha perduto il proprio controllo sulla cosa che è stata recuperata da un terzo, dopo avere inseguito e trattenuto l'imputato. Così facendo la corte si è uniformata ai criteri e ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in tema. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte ha esaustivamente motivato in ordine al rigetto dell'assunto difensivo che il taglierino fosse nella disponibilità dell'imputato per esigenze di lavoro, valutando le concrete circostanze del fatto e rilevando altresì che l'imputato non ha al riguardo reso alcuna giustificazione neppure in sede di interrogatorio. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02001/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris