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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03700/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19568/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrent i - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] - I ntimato - avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di VENEZIA n. 891/2020depositata il 11/03/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. Gianfranco e [OSCURATO:PERSONA] convennero dinanzi al Tribunale di Vicenzai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avevano stipulato un contratto di transazione con i convenuti,con il quale intendevano porre fine a varie liti pendenti, aventi ad oggetto rapporti di vicinato e questioni di proprietà fondiaria.

2. Gli attori ass unsero che la transazione poneva a carico dei convenuti variobblighi che quest ’ ultimi non avevano adempiuto; in particolare : (i) l ’ obbligo di stipulare una permuta di un proprio fondo con una delle controparti ; (ii) l ’ obbligo di concedere loro una servitù di passaggiosui loro terreni; (iii) l ’ obbligo del Marinello di abbassare il livello di un fosso e realizzare un bacino sotterraneo drenante, in modo da impedire che le acque piovane defluissero sul terreno di proprietà del Tonello .

Con specifico riferimento all ’ obbligo di cui al punto(i), gli attori c hie sero una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c.che tenesse luogo del consenso dei convenuti all ’ adempimento degliobblighi assunti con la suddetta transazione.

3. Si costituirono i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande attoree, e , in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di transazioneper inadempimento degli attori.

4. Con sentenza n. 1259/2009 del 27/07/2009 i l Tribunale di Vicenza , pur escludendo che la transazione fosse novativa d ei precedenti rapporti, rigettò le domande attoree e la domanda riconvenzionale di risoluzione della transazione, ritenendo l ’ inadempimento non gravepoiché la transazione poteva essere ancora eseguita.

5. Avverso detta sentenza Gianfranco e [OSCURATO:PERSONA] proposero appello chiedendone la riforma integrale e l ’ accoglimento delle domande ex art. 1932 c.c. già formulate in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] proposero appello incidentale, chiedendo che, accertato il grave inadempimento della controparte, la Corte dichiarassela risoluzione della transazione.

6. Con sentenza n. 1486/2014 la Corte di Appello rigettò sia l ’ appello principaleche quello incidentale.

7. Avverso la sentenza della Corte d ’ Appello i coniugi Tonello - Peroni proposero ricorso per c assazione, sulla base di un motivo di impugnazionerelativo all’asserita violazione degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., in relazione all ’ art. 360 , n. 3 , c . p . c. , in riferimento alla mancata pronuncia di risoluzione della transazione, confermata in appello con il rigetto del ricorso incidentale .

Gianfranco e [OSCURATO:PERSONA] costituirono con separati controricorsi.

8. Con sentenza n. 4022/2017 la S.C. accolse il ricorso, cassò la sentenzaimpugnata e rinviò la causa alla Corte di Appello di Venezia, affinché,quale g iudice del rinvio, si attenesse al seguente principio didiritto: “ l ’ interesse di cui, ai sensi dell ’ art 1455 c.c . , va comparata l’importanzadell’inadempimento ai fini della pronuncia costitutiva di risoluzionedel contratto, è rappresentato dall ’ interesse che la parte inadempiente( rectius: adempiente ) aveva o avrebbe potuto avere allaregolare esecuzione del contratto, e non dalla convenienza, per essa, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all’adempimento”.

9. I coniugi Tonello - Peroni riassunsero la causa dinanzi alla C orte d’appello di Venezia, chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione della transazione.

Si costituirono nel giudizio riassunto [OSCURATO:PERSONA] sostenendo che la transazione, in quanto novativa, nonpoteva essere risolta, come aveva statuito Tribunale di Vicenza indue sentenze (n. 755/2009 e n. 756/2009) divenute definitive.

10. Con sentenza n. 891/2020, depositata in data 11/03/2020, oggetto di ricorso, la Corte d ’ Appello di Venezia ha rigettato la domanda proposta dagli attori in riassunzione , e dichiarato inammissibili le domandeproposte dai convenuti in riassunzione.

11. Avverso la predetta sentenza i coniugi Tonello e Peroni propongono ricorsoper cassazione affidato a due motivi , cui Luca e [OSCURATO:PERSONA] resistono con separati (ma pressoché identici) controricorsi.

12. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c.

13. Le parti hanno depositato memoria.

M [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn., 3 e 4, c.p.c., “Violazione degli artt. 384, commi 1 e 2 c.p.c. e 394 c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto enunciatodella sentenza di codesta Ecc.ma Corte di Cassazione n. 04022.2018e conseguente violazione e/o falsa applicazione di legge (in relazione all ’ art. 360 comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.) e violazione dell’art. 2909 c.c. e dell ’ art. 12 disp. legge in generale (in relazione all’art.360 comma 1, n. 3 c.p.c.) per violazione del giudicato esterno dato dalla sentenza Tribunale di Vicenza n. 899/2017 nel giudizio R.G.6964/2008”.

I ricorrenti censurano la sentenza gravata laddove la Corte di Appello ha riesaminato i medesimi fatti processuali che erano stati acce rtati definitivamente e sui quali si era fondata l’ordinanzadi cassazione con rinvio, ponendosi in evidente difformità rispettoalle risultanze dei precedenti gradi di giudizio di merito, ed inpalese contrasto con la sentenza n. 4022/2017 della S.C.

A detta dei ricorrenti, la Corte territoriale, quale giudice del rinvio, non si è mantenut a nell ’ alveo tracciato della sentenza di annullamento, da un lato rivalutando la gravità dell ’ inadempimento dei ricorrenti, e dall ’ altro qualificando come non gravi gli inadempimentidei Marinello.

Inoltre,il g iudice di rinvio, affermando un difetto di allegazione deiricorrenti in ordine alla non scarsa rilevanza dell ’ inadempimento deicontroricorrenti, avrebbe violato il giudicato interno maturato sul puntoed il fondamento logico giuridico della sentenza rescindente dellaS.C.

Infine, la Corte territoriale avrebbe violato il giudicato interno , avendo posto a fondamento del proprio rigetto della domanda di risoluzione della transazione formulata dai ricorrenti da un lato il difetto di prova circa la gravità dell ’ inadempimento dei Tonello e Peroni, ai sensi dell ’ art. 1455 c.c., e , dall ’ altro lato, che l’inadempimentodei Tonello e Peroni era legittimo ai sensi dell ’ art.1460c.c.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360,1° co., n., 3, c.p.c., “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) per violazione/falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. e 1375 c.c.” , per avere il giudice del rinvio eluso il principio di diritto affermato dalla S.C. in tema di accertamento della gravità dell ’ inadempimento imputabile agli odierniresistenti ed i relativi presupposti tanto di fatto quanto logico - giuridici,con conseguente violazione e/o falsa appli cazione di legge.

3. I due motivi di ricorso, stante la loro connessione, possono essere esaminaticongiuntamente.

4. Va sottolineato che non risulta dalla Corte di merito fatta corretta applicazione del principio che ha legittimato il rinvio disposto da Cass.n. 4022 del 2018 , avendo a suo tempo questa Corte posto in rilievo che la C orte di merito, dopo aver già qualificato l’inadempimentocome grave ai sensi dell ’ art. 1455 c.c., non ne ha tratto il debito corollario , costituito da l fare luogo a pronunzia di risoluzione.E ciò in ragione dell ’ erroneamente operata valutazione circala convenienza della domanda di risoluzione rispetto a quella di adempimento.Va pertanto evidenziato che il giudice del rinvio non doveva f are luogo a d una nuova valutazione circa la gravità dell’adempimento, bensì trarre appunto le (all ’ epoca non tratte) debite conseguenze rispetto alla già operata qualificazione dell’inadempimentocome grave.

5. Alla fondatezza dei motivi ne i suindicati termini e limiti consegue l’accoglimentodel ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, allaCorte d ’A ppello di Venezia, in diversa composi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19568/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrent i - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] - I ntimato - avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di VENEZIA n. 891/2020depositata il 11/03/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. Gianfranco e [OSCURATO:PERSONA] convennero dinanzi al Tribunale di Vicenzai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avevano stipulato un contratto di transazione con i convenuti,con il quale intendevano porre fine a varie liti pendenti, aventi ad oggetto rapporti di vicinato e questioni di proprietà fondiaria. 2. Gli attori ass unsero che la transazione poneva a carico dei convenuti variobblighi che quest ’ ultimi non avevano adempiuto; in particolare : (i) l ’ obbligo di stipulare una permuta di un proprio fondo con una delle controparti ; (ii) l ’ obbligo di concedere loro una servitù di passaggiosui loro terreni; (iii) l ’ obbligo del Marinello di abbassare il livello di un fosso e realizzare un bacino sotterraneo drenante, in modo da impedire che le acque piovane defluissero sul terreno di proprietà del Tonello . Con specifico riferimento all ’ obbligo di cui al punto(i), gli attori c hie sero una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c.che tenesse luogo del consenso dei convenuti all ’ adempimento degliobblighi assunti con la suddetta transazione. 3. Si costituirono i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande attoree, e , in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di transazioneper inadempimento degli attori. 4. Con sentenza n. 1259/2009 del 27/07/2009 i l Tribunale di Vicenza , pur escludendo che la transazione fosse novativa d ei precedenti rapporti, rigettò le domande attoree e la domanda riconvenzionale di risoluzione della transazione, ritenendo l ’ inadempimento non gravepoiché la transazione poteva essere ancora eseguita. 5. Avverso detta sentenza Gianfranco e [OSCURATO:PERSONA] proposero appello chiedendone la riforma integrale e l ’ accoglimento delle domande ex art. 1932 c.c. già formulate in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] proposero appello incidentale, chiedendo che, accertato il grave inadempimento della controparte, la Corte dichiarassela risoluzione della transazione. 6. Con sentenza n. 1486/2014 la Corte di Appello rigettò sia l ’ appello principaleche quello incidentale. 7. Avverso la sentenza della Corte d ’ Appello i coniugi Tonello - Peroni proposero ricorso per c assazione, sulla base di un motivo di impugnazionerelativo all’asserita violazione degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., in relazione all ’ art. 360 , n. 3 , c . p . c. , in riferimento alla mancata pronuncia di risoluzione della transazione, confermata in appello con il rigetto del ricorso incidentale . Gianfranco e [OSCURATO:PERSONA] costituirono con separati controricorsi. 8. Con sentenza n. 4022/2017 la S.C. accolse il ricorso, cassò la sentenzaimpugnata e rinviò la causa alla Corte di Appello di Venezia, affinché,quale g iudice del rinvio, si attenesse al seguente principio didiritto: “ l ’ interesse di cui, ai sensi dell ’ art 1455 c.c . , va comparata l’importanzadell’inadempimento ai fini della pronuncia costitutiva di risoluzionedel contratto, è rappresentato dall ’ interesse che la parte inadempiente( rectius: adempiente ) aveva o avrebbe potuto avere allaregolare esecuzione del contratto, e non dalla convenienza, per essa, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all’adempimento”. 9. I coniugi Tonello - Peroni riassunsero la causa dinanzi alla C orte d’appello di Venezia, chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione della transazione. Si costituirono nel giudizio riassunto [OSCURATO:PERSONA] sostenendo che la transazione, in quanto novativa, nonpoteva essere risolta, come aveva statuito Tribunale di Vicenza indue sentenze (n. 755/2009 e n. 756/2009) divenute definitive. 10. Con sentenza n. 891/2020, depositata in data 11/03/2020, oggetto di ricorso, la Corte d ’ Appello di Venezia ha rigettato la domanda proposta dagli attori in riassunzione , e dichiarato inammissibili le domandeproposte dai convenuti in riassunzione. 11. Avverso la predetta sentenza i coniugi Tonello e Peroni propongono ricorsoper cassazione affidato a due motivi , cui Luca e [OSCURATO:PERSONA] resistono con separati (ma pressoché identici) controricorsi. 12. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. 13. Le parti hanno depositato memoria. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn., 3 e 4, c.p.c., “Violazione degli artt. 384, commi 1 e 2 c.p.c. e 394 c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto enunciatodella sentenza di codesta Ecc.ma Corte di Cassazione n. 04022.2018e conseguente violazione e/o falsa applicazione di legge (in relazione all ’ art. 360 comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.) e violazione dell’art. 2909 c.c. e dell ’ art. 12 disp. legge in generale (in relazione all’art.360 comma 1, n. 3 c.p.c.) per violazione del giudicato esterno dato dalla sentenza Tribunale di Vicenza n. 899/2017 nel giudizio R.G.6964/2008”. I ricorrenti censurano la sentenza gravata laddove la Corte di Appello ha riesaminato i medesimi fatti processuali che erano stati acce rtati definitivamente e sui quali si era fondata l’ordinanzadi cassazione con rinvio, ponendosi in evidente difformità rispettoalle risultanze dei precedenti gradi di giudizio di merito, ed inpalese contrasto con la sentenza n. 4022/2017 della S.C. A detta dei ricorrenti, la Corte territoriale, quale giudice del rinvio, non si è mantenut a nell ’ alveo tracciato della sentenza di annullamento, da un lato rivalutando la gravità dell ’ inadempimento dei ricorrenti, e dall ’ altro qualificando come non gravi gli inadempimentidei Marinello. Inoltre,il g iudice di rinvio, affermando un difetto di allegazione deiricorrenti in ordine alla non scarsa rilevanza dell ’ inadempimento deicontroricorrenti, avrebbe violato il giudicato interno maturato sul puntoed il fondamento logico giuridico della sentenza rescindente dellaS.C. Infine, la Corte territoriale avrebbe violato il giudicato interno , avendo posto a fondamento del proprio rigetto della domanda di risoluzione della transazione formulata dai ricorrenti da un lato il difetto di prova circa la gravità dell ’ inadempimento dei Tonello e Peroni, ai sensi dell ’ art. 1455 c.c., e , dall ’ altro lato, che l’inadempimentodei Tonello e Peroni era legittimo ai sensi dell ’ art.1460c.c. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360,1° co., n., 3, c.p.c., “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) per violazione/falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. e 1375 c.c.” , per avere il giudice del rinvio eluso il principio di diritto affermato dalla S.C. in tema di accertamento della gravità dell ’ inadempimento imputabile agli odierniresistenti ed i relativi presupposti tanto di fatto quanto logico - giuridici,con conseguente violazione e/o falsa appli cazione di legge. 3. I due motivi di ricorso, stante la loro connessione, possono essere esaminaticongiuntamente. 4. Va sottolineato che non risulta dalla Corte di merito fatta corretta applicazione del principio che ha legittimato il rinvio disposto da Cass.n. 4022 del 2018 , avendo a suo tempo questa Corte posto in rilievo che la C orte di merito, dopo aver già qualificato l’inadempimentocome grave ai sensi dell ’ art. 1455 c.c., non ne ha tratto il debito corollario , costituito da l fare luogo a pronunzia di risoluzione.E ciò in ragione dell ’ erroneamente operata valutazione circala convenienza della domanda di risoluzione rispetto a quella di adempimento.Va pertanto evidenziato che il giudice del rinvio non doveva f are luogo a d una nuova valutazione circa la gravità dell’adempimento, bensì trarre appunto le (all ’ epoca non tratte) debite conseguenze rispetto alla già operata qualificazione dell’inadempimentocome grave. 5. Alla fondatezza dei motivi ne i suindicati termini e limiti consegue l’accoglimentodel ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, allaCorte d ’A ppello di Venezia, in diversa composi
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