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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 marzo 2025

Cassazione n. 05868/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19289/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 20/C [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] (costituitasi come società incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., intimata), elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 5 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIAn.166/2024depositata il 09/02/2024. letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e considerato che essa non considera l’avvenuta costituzione di [OSCURATO:PERSONA] nella qualità, pur essendo stato il relativo controricorso depositato il giorno prima del deposito della rinuncia stessa; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che si deve statuire sulle spese, giusta il secondo comma dell’art.391 c.p.c., atteso che non vi è statal’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; che le spese si liquidano in dispositivo, previa compensazione di un terzo, in ragione della desistenza dal giudizio dei ricorrenti; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna i ricorrenti alla rifusione alla resistente delle spese di giudizio, liquidate, previa compensazione di un terzo del loro complessivo ammontare, in € 2.000,00 oltre € 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma,il 03/03/2025. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19289/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 20/C [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] (costituitasi come società incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., intimata), elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 5 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIAn.166/2024depositata il 09/02/2024. letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e considerato che essa non considera l’avvenuta costituzione di [OSCURATO:PERSONA] nella qualità, pur essendo stato il relativo controricorso depositato il giorno prima del deposito della rinuncia stessa; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che si deve statuire sulle spese, giusta il secondo comma dell’art.391 c.p.c., atteso che non vi è statal’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; che le spese si liquidano in dispositivo, previa compensazione di un terzo, in ragione della desistenza dal giudizio dei ricorrenti; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti alla rifusione alla resistente delle spese di giudizio, liquidate, previa compensazione di un terzo del loro complessivo ammontare, in € 2.000,00 oltre € 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 03/03/2025. [OSCURATO:PERSONA]
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