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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 ottobre 2022

Cassazione n. 17905/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del GUP del Tribunale di Noia; letta la memoria del difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell'ambito del procedimento di esecuzione promosso da [OSCURATO:PERSONA] per l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., la Corte di assise di appello di Napoli ha emesso, in data 24 ottobre 2022, ordinanza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen. sollevando conflitto negativo di competenza con il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola.

L'autorità che ha proposto il conflitto ha premesso che, con ordinanza del 21 settembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari, investito quale giudice dell'esecuzione della richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ha declinato la propria competenza disponendo la trasmissione degli atti alla Corte napoletana.

L'individuazione della competenza del giudice nolano è avvenuta in ragione della irrevocabilità, in data 31 maggio 2021, della sentenza emessa il 14 aprile 2021.

La declaratoria di incompetenza del giudice adito è stata motivata con il passaggio in giudicato in data 19 novembre 2020 della sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 16 dicembre 2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di trenta anni di reclusione per omicidio in concorso, aggravato dall'art. 7, legge n. 203 del 1991 e connessi reati in materia di armi.

Secondo il giudice adito, la competenza del giudice collegiale sarebbe giustificata a norma dell'art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen. che attribuisce alla competenza del giudice collegiale la cognizione dell'incidente di esecuzione che abbia a oggetto provvedimenti emessi da giudici diversi.

A parere del giudice che ha sollevato il conflitto, invece, la competenza a decidere sulla richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in materia di continuazione spetta al giudice dell'esecuzione individuato a norma dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. e non del comma successivo che riguarda l'ipotesi di provvedimenti emessi dallo stesso tribunale inteso come medesimo ufficio giudiziario, in composizione monocratica o collegiale.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto negativo di competenza deve essere ritenuto sussistente, avendo la Corte di assise di appello di Napoli e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia ricusato di prendere cognizione della richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] il 14 settembre 2022.

Ciò ha determinato la stasi procedimentale che rende necessaria la decisione di questa Corte per l'individuazione del giudice dell'esecuzione competente a decidere in ordine alla richiesta di riconoscimento della continuazione a norma dell'art. 671 cod. proc. pen. 2.

Deve essere affermata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia.

Nel caso di specie, al momento della presentazione dell'istanza del 14 settembre 2022 per il riconoscimento della continuazione, l'ultima sentenza divenuta irrevocabile era quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia 11 14 aprile 2021, definitiva il 31 maggio 2021.

La sentenza del 16 dicembre 2019 emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di assise di appello di Napoli è divenuta irrevocabile, invece, il 19 novembre 2020, ossia prima di quella emessa dall'altro giudice in conflitto.

3. Il conflitto deve essere risolto alla luce dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. che stabilisce la regola per cui, quando l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.

La disposizione, secondo costante orientamento di questa Corte, va interpretata nel senso che, in presenza di più sentenze o decreti di condanna da eseguire, pronunciati da giudici diversi, la competenza o decreti di condanna da eseguire, pronunciati da giudici diversi, la competenza spetta, per tutti, al giudice la cui decisione sia divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione proposta riguardi una decisione emessa da altro giudice (fra le molte, Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Corte appello Napoli, Rv. 282011; Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600; Sez. 1, n. 2141 del 20/12/2011, dep. 2012, Pasquale, Rv. 251684; Sez. 1, n. 5020 del 22/11/2022, dep. 2023, Intrepido, n.m.; Sez. 1, n. 30254 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Liguori, n.m.).

Sul punto , va anche richiamato l'ulteriore principio per cui la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di riconoscimento della continuazione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuati° jurisdictionis (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Trib. Sez. dist.

Portoferraio, Rv. 277733).

La regola sin qui descritta, nel caso di specie, non subisce alcuna eccezione per essere stato emesso da un giudice monocratico il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo e da uno collegiale quello precedente.

Infatti, la disciplina prevista dall'art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen., in base al quale la cognizione delle vicende relative all'esecuzione di più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al collegio, trova applicazione nella sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunciati dallo stesso tribunale, mentre, nel caso di provvedimenti emessi da giudici diversi, trova applicazione la regola generale fissata dal comma quarto dell'art. 665, cit., secondo cui è competente il giudice, monocratico o collegiale che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (Sez. 1, n. 49893 del 09/10/2015, Pitocco, Rv. 265517, Sez. 1, n. 25080 del 19/06/2012, Granato, Rv. 252743, Sez. 1, n. 31368 del 02/07/2008, Pizzo, Rv. 240680, Sez. 1, n. 19054 del 10/03/2004, Zequiri, Rv. 228651).

E' isolato e risalente il difforme orientamento espresso da Sez. 1, n. 4914 del 07/07/2000, Raccanello, Rv. 2167531qui non condiviso.

3. Alla luce di quanto esposto, in adesione all'orientamento giurisprudenziale consolidato, conformemente alle conclusioni del Procuratore generale e a quanto evidenziato nella memoria depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], deve essere dichiarata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia cui dispone trasmettersi gli att

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del GUP del Tribunale di Noia; letta la memoria del difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'ambito del procedimento di esecuzione promosso da [OSCURATO:PERSONA] per l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., la Corte di assise di appello di Napoli ha emesso, in data 24 ottobre 2022, ordinanza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen. sollevando conflitto negativo di competenza con il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola. L'autorità che ha proposto il conflitto ha premesso che, con ordinanza del 21 settembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari, investito quale giudice dell'esecuzione della richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ha declinato la propria competenza disponendo la trasmissione degli atti alla Corte napoletana. L'individuazione della competenza del giudice nolano è avvenuta in ragione della irrevocabilità, in data 31 maggio 2021, della sentenza emessa il 14 aprile 2021. La declaratoria di incompetenza del giudice adito è stata motivata con il passaggio in giudicato in data 19 novembre 2020 della sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 16 dicembre 2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di trenta anni di reclusione per omicidio in concorso, aggravato dall'art. 7, legge n. 203 del 1991 e connessi reati in materia di armi. Secondo il giudice adito, la competenza del giudice collegiale sarebbe giustificata a norma dell'art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen. che attribuisce alla competenza del giudice collegiale la cognizione dell'incidente di esecuzione che abbia a oggetto provvedimenti emessi da giudici diversi. A parere del giudice che ha sollevato il conflitto, invece, la competenza a decidere sulla richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in materia di continuazione spetta al giudice dell'esecuzione individuato a norma dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. e non del comma successivo che riguarda l'ipotesi di provvedimenti emessi dallo stesso tribunale inteso come medesimo ufficio giudiziario, in composizione monocratica o collegiale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo di competenza deve essere ritenuto sussistente, avendo la Corte di assise di appello di Napoli e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia ricusato di prendere cognizione della richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] il 14 settembre 2022. Ciò ha determinato la stasi procedimentale che rende necessaria la decisione di questa Corte per l'individuazione del giudice dell'esecuzione competente a decidere in ordine alla richiesta di riconoscimento della continuazione a norma dell'art. 671 cod. proc. pen. 2. Deve essere affermata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia. Nel caso di specie, al momento della presentazione dell'istanza del 14 settembre 2022 per il riconoscimento della continuazione, l'ultima sentenza divenuta irrevocabile era quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia 11 14 aprile 2021, definitiva il 31 maggio 2021. La sentenza del 16 dicembre 2019 emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di assise di appello di Napoli è divenuta irrevocabile, invece, il 19 novembre 2020, ossia prima di quella emessa dall'altro giudice in conflitto. 3. Il conflitto deve essere risolto alla luce dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. che stabilisce la regola per cui, quando l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. La disposizione, secondo costante orientamento di questa Corte, va interpretata nel senso che, in presenza di più sentenze o decreti di condanna da eseguire, pronunciati da giudici diversi, la competenza o decreti di condanna da eseguire, pronunciati da giudici diversi, la competenza spetta, per tutti, al giudice la cui decisione sia divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione proposta riguardi una decisione emessa da altro giudice (fra le molte, Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Corte appello Napoli, Rv. 282011; Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600; Sez. 1, n. 2141 del 20/12/2011, dep. 2012, Pasquale, Rv. 251684; Sez. 1, n. 5020 del 22/11/2022, dep. 2023, Intrepido, n.m.; Sez. 1, n. 30254 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Liguori, n.m.). Sul punto , va anche richiamato l'ulteriore principio per cui la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di riconoscimento della continuazione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuati° jurisdictionis (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Trib. Sez. dist. Portoferraio, Rv. 277733). La regola sin qui descritta, nel caso di specie, non subisce alcuna eccezione per essere stato emesso da un giudice monocratico il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo e da uno collegiale quello precedente. Infatti, la disciplina prevista dall'art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen., in base al quale la cognizione delle vicende relative all'esecuzione di più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al collegio, trova applicazione nella sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunciati dallo stesso tribunale, mentre, nel caso di provvedimenti emessi da giudici diversi, trova applicazione la regola generale fissata dal comma quarto dell'art. 665, cit., secondo cui è competente il giudice, monocratico o collegiale che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (Sez. 1, n. 49893 del 09/10/2015, Pitocco, Rv. 265517, Sez. 1, n. 25080 del 19/06/2012, Granato, Rv. 252743, Sez. 1, n. 31368 del 02/07/2008, Pizzo, Rv. 240680, Sez. 1, n. 19054 del 10/03/2004, Zequiri, Rv. 228651). E' isolato e risalente il difforme orientamento espresso da Sez. 1, n. 4914 del 07/07/2000, Raccanello, Rv. 2167531qui non condiviso. 3. Alla luce di quanto esposto, in adesione all'orientamento giurisprudenziale consolidato, conformemente alle conclusioni del Procuratore generale e a quanto evidenziato nella memoria depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], deve essere dichiarata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia cui dispone trasmettersi gli att
Sentenza Cassazione n. 17905/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris