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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 06147/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti alla Corte d'appello; lette le conclusioni della difesa del ricorrente che insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Ancona, con la pronuncia di cui in epigrafe, all'esito di giudizio ordinario, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 e 624-bis, comma secondo, cod. pen. 2.

Avverso la sentenza nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciato nei termini strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Si deduce la nullità della sentenza derivante dall'error in procedendo che avrebbe commesso la Corte d'appello per aver celebrato il processo in assenza dell'imputato nonostante la sua detenzione (a partite dal 10 novembre 2020) e la di lui volontà di essere presente fossero state partecipate dalla difesa al giudice già per l'udienza del 24 settembre 2021.

3. Le parti hanno depositato conclusioni nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo è fondato, con conseguente annullamento della sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, per quanto emerge dagli atti in quanto accessibili in ragione della natura del dedotto errore.

La Corte d'appello, in particolare, ha celebrato le udienze del 7 dicembre 2021 e del 17 febbraio 2022 (all'esito della quale è stata emessa la sentenza di condanna) nella non presenza dell'imputato e nonostante il suo stato detentivo e la di lui volontà di essere presente fossero stati partecipati dalla difesa al giudice già per l'udienza del 24 settembre 2021, cui sono seguiti rinvii tre cui una disposto fuori udienza e notificato allo stesso imputato (il 21 ottobre 2021) mediante l'ufficio matricola ove era ristretto.

Ne è conseguita, quindi, la violazione del principio, che in questa sede si intende ribadire, per cui la volontà di comparire all'udienza da parte del detenuto, manifestata tempestivamente, produce i suoi effetti non solo in relazione all'udienza per la quale essa sia formulata, ma anche, qualora non si verifichi una espressa rinuncia, per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, sicché, in tal caso, la mancata traduzione del detenuto all'udienza di rinvio determina la nullità della relativa sentenza (ex plurimis, Sez. 1, n. 10508 del 05/12/2019, dep. 2020, Dieng, Rv. 278814, e Sez. 4, n. 45392 del 16/10/2013, Caiazza, Rv. 257559).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti alla Corte d'appello; lette le conclusioni della difesa del ricorrente che insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Ancona, con la pronuncia di cui in epigrafe, all'esito di giudizio ordinario, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 e 624-bis, comma secondo, cod. pen. 2. Avverso la sentenza nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciato nei termini strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce la nullità della sentenza derivante dall'error in procedendo che avrebbe commesso la Corte d'appello per aver celebrato il processo in assenza dell'imputato nonostante la sua detenzione (a partite dal 10 novembre 2020) e la di lui volontà di essere presente fossero state partecipate dalla difesa al giudice già per l'udienza del 24 settembre 2021. 3. Le parti hanno depositato conclusioni nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è fondato, con conseguente annullamento della sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, per quanto emerge dagli atti in quanto accessibili in ragione della natura del dedotto errore. La Corte d'appello, in particolare, ha celebrato le udienze del 7 dicembre 2021 e del 17 febbraio 2022 (all'esito della quale è stata emessa la sentenza di condanna) nella non presenza dell'imputato e nonostante il suo stato detentivo e la di lui volontà di essere presente fossero stati partecipati dalla difesa al giudice già per l'udienza del 24 settembre 2021, cui sono seguiti rinvii tre cui una disposto fuori udienza e notificato allo stesso imputato (il 21 ottobre 2021) mediante l'ufficio matricola ove era ristretto. Ne è conseguita, quindi, la violazione del principio, che in questa sede si intende ribadire, per cui la volontà di comparire all'udienza da parte del detenuto, manifestata tempestivamente, produce i suoi effetti non solo in relazione all'udienza per la quale essa sia formulata, ma anche, qualora non si verifichi una espressa rinuncia, per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, sicché, in tal caso, la mancata traduzione del detenuto all'udienza di rinvio determina la nullità della relativa sentenza (ex plurimis, Sez. 1, n. 10508 del 05/12/2019, dep. 2020, Dieng, Rv. 278814, e Sez. 4, n. 45392 del 16/10/2013, Caiazza, Rv. 257559). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia.
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