CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 1979
Cassazione n. 30402/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/11/1979 avverso l'ordinanza del 05/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'art. 1, comma 2, della legge 26 novembre 2010, n. 199, prevede, alla lett. d), che «La detenzione presso il domicilio non è applicabile quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato»; che, nel caso di specie, Magistrato e, quindi, Tribunale di sorveglianza hanno rigettato l'istanza di esecuzione della pena presso il domicilio sul rilievo della persistente pericolosità sociale di Vizzari, desunta, tra l'altro: dal notevole curriculum criminale del condannato, comprensivo di reati commessi in epoca relativamente recente ed ancora sub judice; dal poco tranquillizzante contesto familiare in cui egli è inserito; dal contegno da lui serbato in costanza di detenzione (che gli è valso l'inflizione, tra dicembre 2020 e settembre 2023, di numerose sanzioni), espressivo di insofferenza alle regole e dello scarso successo dell'azione rieducativa sino a questo momento posta in essere; che, a fronte di un giudizio scevro da vizi logici e saldamente ancorato alle emergenze procedimentali, il ricorrente segnala che il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto debito conto del supporto garantito dai familiari e delle ragioni che lo hanno indotto a tenere, nei confronti degli operatori penitenziari, la condotta sanzionata sul piano disciplinare, circostanze che, è facile replicare, non incidono sulla valutazione complessiva, compiuta sulla scorta di elementi di fatto di assoluta pregnanza, non contraddetti da quelli, di trascurabile rilievo, da lui addotti; che la decisione impugnata resiste, dunque, alle censure difensive in quanto legittima manifestazione della discrezionalità riconosciuta al Tribunale di sorveglianza, che ha rigettato il proposto reclamo argomentando in maniera convincente, perché specifica e motivata, in ordine alle ragioni che inducono a ritenere che il condannato, se ammesso all'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio, possa commettere altri delitti; che si impone, in conclusione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi che lo supportano, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.