CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25218/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 1010-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - Intimato Avverso la sentenza n. 5708/44/2015della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25gennaio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che All’esito di una verifica condotta da militari della GdF sulcompimento di operazioni inesistenti, mediante l’intermediazione di società cartiere e società filtro, fu accertato che la società [OSCURATO:PERSONA], con sede nel [OSCURATO:PERSONA], aveva fatturato importi complessivamente superiori a 6.000.000,00 di €, senza provvedere alla presentazione annuale della dichiarazione ed al versamento Iva. Accertamento – Rappresentante fiscale –Responsabilità –Art. 17 dPR 633/72 RGN 1010/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA]Ufficio notificò l’avviso d’accertamento a [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale della società, contestando maggiori imposte ai fini Ires, Iva e Irap, ed irrogando le sanzioni. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che con sentenza n. 710/09/13 ne accolse le ragioni. L’appello con cui l’Amministrazione finanziaria instò nelle sue pretese fiscali fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Campania, che confermò le statuizioni di primo grado. Il giudice regionale ha sostenuto che per l’anno d’imposta,ogget to di verifica e accertamento, il Giura fosse stato solo il rappresentante fiscale della società, e ciò per un periodo di cinque mesi. L’Agenzia delle entrate ha censurato con un unico motivo la pronuncia, della quale ne ha chiesto la cassazione. [OSCURATO:PERSONA],è rimasto intimato. Nell’adunanza camerale del 25 gennaio 2023la causa è stata discussa e decisa. Considerato che Con l’unico motivol’Agenzia delle entrate ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 17, commi 2 e 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver escluso la responsabilità -solidale- del rappresentante fiscale, nonostante l’espressa previsione normativa. Il motivo è fondato. L’art. 17, ratione temporis vigente, prevedeva -con disciplina vigente anche nell’attuale formulazione della norma- «…Comma 2 - Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti.Comma 3 - Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione dellenorme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante RGN 1010/2016 Consigliere rel. Federici fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. [….]». Pertanto,la giurisprudenza di legittimità ha affermato che i n tema di IVA, il rappresentante fiscale è tenuto ad adempiere alla generalità degli obblighi connessi a tutte le operazioni imponibili, nessuno escluso, e risponde in solido con la società rappresentata relativamente a tali obblighi, ivi compresi gli obblighi di imposta(Cass., 13 agosto 2004, n. 15848; 16 maggio 2012, n. 7672; 5 settembre 2014, n. 18759; 23 maggio 2018, n. 12713; 20 settembre 2020, n. 20589). È peraltro appena il caso di chiarirecome nessun rilievo possa assumere la circostanza che nell’atto impositivo il rappresentante fiscale fosse stato indicato come rappresentante legale, trattandosi sempre del soggetto normativamente preposto, in assenza di sede legale o stabile organizzazione in Italia, alla rappresentanza della società medesima nel territorio nazionale. Il giudice regionale, che pur aveva riconosciuto che il Giura era stato rappresentante fiscaledella Comexco in Italia per cinque mesi , nel decidere sulla controversia non ha tenuto conto del principio di diritto già ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, e peraltro desumibile dalla mera lettura della norma. Il ricorso va dunque accolto, la sentenza va cassata e il giudizio va rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, che provvederà a decidere sulla controversia, tenendo conto del principio di diritto enunciato da questa Corte, oltre che a liquidare anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia di II grado della Campania, cui demanda, in diversa composizione, anche la li