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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23827/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07-07-2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 luglio 2021, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza resa dal Tribunale di Torino il 21 marzo 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il primo, in particolare, era stato condannato alla pena di due anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di sette imputazioni aventi ad oggetto il reato ex art. 8 del d.

Igs. n. 74 del 2000 (capi A, D, E, F, G, H e I, fatti commessi in un arco temporale compreso tra l'8 gennaio 2007 e il 21 settembre 2012), nonché di due contestazioni riguardanti il reato di cui all'art. 10 del d.

Igs. n. 74 del 2000 (capi B e C, fatti commessi in epoca antecedente e prossima al 12 aprile 2012); la [OSCURATO:SOCIETA] era stata condannata, invece, con i doppi benefici di legge, alla pena di anni 1 e mesi 1 di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 2 del d.

Igs. n. 74 del 2000 contestato al capo 3 (fatti del 26 settembre 2011 e del 21 settembre 2012).

Con la medesima sentenza, veniva altresì disposta la confisca dei beni mobili e immobili e del denaro nella disponibilità degli imputati per distinti importi, ovvero, quanto a [OSCURATO:PERSONA], fino alla concorrenza della somma di 1.257.903,84 euro, e, quanto alla [OSCURATO:SOCIETA], fino alla concorrenza della somma di 24.077,77 euro.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello piemontese, [OSCURATO:PERSONA] e la Annesini, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione.

2.1. L'unico motivo dei due ricorsi è sostanzialmente sovrapponibile, dolendosi entrambi i ricorrenti della mancata considerazione da parte della Corte territoriale dell'evoluzione normativa che ha caratterizzato gli art. 2 e 8 del d.

Igs. n. 74 del 2000: il testo in vigore dal 2000 al 16 settembre 2011, infatti, prevedeva, al comma 3 sia dell'art. 2 che dell'art. 8, che Ise l'ammontare degli elementi passivi indicati nella dichiarazione fiscale (art. 2), ovvero se l'importo non rispondente al vero delle fatture emesse (art. 8), fosse inferiore a 154.937,07 euro (trecento milioni di vecchie lire) per periodo di imposta, si applicava un aumento di pena (per entrambi i reati da 6 mesi a 2 anni).

Il comma 3 sia dell'art. 2 che dell'art. 8 è stato tuttavia abrogato a partire dal 16 settembre 2011, per cui la difesa della [OSCURATO:SOCIETA] deduce che, al momento della sentenza impugnata, il reato ascritto alla ricorrente era prescritto, scaturendo da ciò la conseguente riduzione della confisca, insistendo in ogni caso la difesa sulla carenzaínel caso di specie ídell'elemento soggettivo del reato, avendo l'imputata ricevuto e inserito in contabilità le fatture contestate al solo fine di ottenere una forma di retribuzione per l'attività svolta dalla società da lei amministrata, retribuzione che altrimenti ella non sarebbe riuscita a percepire.

A sua volta, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] sollecita anch'essa la declaratoria di estinzione di buona parte dei reati contestati per prescrizione, osservando, quanto al capo A, che tutti i fatti commessi sino all'annualità 2010 devono ritenersi prescritti:Parimenti prescritti sarebbero i fatti contestati nel primo periodo del capo D, anch'essi riferiti all'annualità 2010, nonché i fatti di cui al primo periodo dei capi E, F) e G) e alla prima parte del capo H), riverberandosi ciò sia sul trattamento sanzionatorio che sull'applicazione della confisca per equivalente, rispetto alla quale si censura altresì il difetto di motivazione circa la mancata e preventiva escussione del patrimonio societario prima di aggredire quello dell'imputato.

Da ultimo, la difesa del ricorrente lamenta altresì il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, prevalenza che, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 105 e 106 del 2014, sarebbe stata possibile avuto riguardo all'ampio comportamento collaborativo di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] è inammissibile perché manifestamente infondato, mentre, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per i reati contestati ai capi A, D, E G perché gli stessi sono estinti per prescrizione, nonché, per lo stesso motivo, per i reati contestati ai capi F, H, limitatamente ai fatti commessi prima dell'anno di imposta 2012.

1. Iniziando dalla posizione della [OSCURATO:SOCIETA], occorre premettere che la stessa è stata ritenuta colpevole del solo reato ex art. 2 del d.

Igs. n. 74 del 2000 contestato al capo 3, reato a lei ascritto perché, quale legale rappresentante e dunque firmataria delle dichiarazioni fiscali della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi e l'iva, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti emesse dalla C.M.D.

Consulting e dalla [OSCURATO:PERSONA], indicava nelle dichiarazioni fiscali mod.

Unico relative ai periodi di imposta 2010 e 2011 elementi passivi fittizi, pari agli importi delle fatture (6 fatture emesse nel 2010 dalla C.M.D.

Consulting per un totale di 20.520,90 euro, una fattura emessa nel 2010 dalla [OSCURATO:PERSONA] per 18.000 euro e 8 fatture emesse nel 2011 dalla C.M.D.

Consulting per un totale di 22.280,66 euro).

Il giudizio di colpevolezza della ricorrente, in entrambe le sentenze di merito, è stato fondato sugli esiti degli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate di Torino, da cui è emerso l'utilizzo delle fatture in questione da parte delle [OSCURATO:SOCIETA] in sede di dichiarazione ai fini Ires e ai fini Iva, dovendosi precisare, invero, che la stessa [OSCURATO:SOCIETA] ha riconosciuto la falsità delle fatture contestate, giustificandone l'emissione e l'utilizzo asserendo che le fatture emesse dalla C.M.D.

Consulting servivano a estrarre in nero dalle casse sociali un "compenso amministratore" che la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva mai percepito, mentre la fattura emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] servì a far uscire dalle casse sociali, sempre in nero, un importo da corrispondere in via transattiva alla curatela fallimentare di un'altra società riconducibile alla ricorrente (la [OSCURATO:SOCIETA].).[OSCURATO:PERSONA] giustificazioni, tuttavia, sono state correttamente ritenute dai giudici di merito del tutto inidonee a escludere la rilevanza penale dei fatti, essendo stato ben osservato, quanto al "compenso amministratore", che la Annesini avrebbe dovuto utilizzare gli strumenti previsti dalla legge e annotare le uscite con la loro reale causale, il che avrebbe comportato altresì l'obbligo di dichiarare al Fisco tali compensi e versare conseguentemente l'irpef corrispondente alle somme percepite, mentre, quanto alla somma di 15.000 destinata alla curatela della [OSCURATO:SOCIETA]. è stato evidenziato, in maniera non illogica, che si è in presenza di una chiara distrazione, ovvero di una destinazione di somme a soggetti esterni alla società in assenza di una causale riconducibile all'attività e all'oggetto sociale, con conseguente indebita detrazione di iva e altrettanto indebita riduzione del reddito imponibile ai fini Ires alla [OSCURATO:SOCIETA].

Di qui la coerente conclusione della configurabilità a carico della [OSCURATO:SOCIETA] della fattispecie di cui all'art. 2 del d.

Igs. n. 74 del 2000, rispetto alla quale deve solo precisarsi che, al momento della realizzazione delle condotte contestate, 26 settembre 2011 e del 21 settembre 2012, date coincidenti con le presentazioni delle due dichiarazioni fraudolenti, era stata già abrogata la fattispecie attenuata inizialmente prevista dal Comma 3 del citato art. 2, ed era allo stesso tempo entrata in vigore l'art. 17 comma 1 bis del d.

Igs. n. 74 del 2000 che ha elevato a 10 anni la prescrizione massima del reato de quo, essendo stati operati i due interventi normativi in esame dal decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Ne consegue, da un lato, che non viene in rilievo nel caso di specie un problema di successione di leggi penali nel tempo e, dall'altro, che al momento della decisione impugnata (7 luglio 2021), non era maturata la prescrizione decennale per alcuna delle due dichiarazioni fraudolente ascritte alla Annesini.

Il ricorso proposto nell'interesse di quest'ultima deve essere pertanto ritenuto inammissibile, in quanto non si confronta adeguatamente Izie con le pertinenti considerazioni delle due conformi sentenze di merito, gti2 con la struttura normativa del reato de quo all'epoca delle condotte, struttura non incisa in senso favorevole all'imputata dalle successive riforme del 2015 e del 2019, avendo anzi quest'ultima inasprito, nel complesso, il relativo trattamento sanzionatorio.

Né rileva il fatto che la prescrizione sia maturata in epoca successiva alla pronuncia gravata, essendo la declaratoria di estinzione del reato contestato inibita comunque dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis, Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172).

Ne consegue che va confermata anche la statuizione sulla confisca, disposta in relazione al profitto conseguito (euro 24.077, pari alla somma dei tributi evasi).1.1.

In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse della Annesini deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere a carico della ricorrente di provvedere al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

2. Passando alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], occorre innanzitutto evidenziare che, rispetto ai capi B e C, aventi ad oggetto due distinti episodi del reato di cui all'art. 10 del d.

Igs. n. 74 del 2000, alcuna censura è stata sollevata, per cui rispetto a tali imputazioni il giudizio di colpevolezza del ricorrente è irrevocabile.

Quanto alle sette residue imputazioni, tutte aventi ad oggetto il reato previsto dall'art. 8 del d.

Igs. n. 74 del 2000 (capi A, D, E, F, G, H e I), le obiezioni difensive circa il computo dei termini di prescrizione (il giudizio sulla sussistenza dei reati non è stato contestato neanche in sede di appello) non risultano prive di fondamento, dovendosi in tal senso richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Rv. 274865), secondo cui il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del d.

Igs. n. 74 del 2000 è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi.

In sintonia con tale impostazione, deve prendersi atto che, tra le imputazioni ex art. 8 elevate a carico di [OSCURATO:PERSONA], "sopravvive" interamente solo quella di cui al capo I, in quanto riferita a fatture solo del 2012, l'ultima dele quali emessa il 21 settembre 2012, per cui in tal caso non risulta maturato il termine di prescrizione, pari a 10 anni ex art. 17 comma 1 bis del d.

Igs. n. 74 del 2000.

Quanto alle residue imputazioni, occorre innanzitutto evidenziare che sono interamente estinti per prescrizione i reati contestati ai capi A, D, E e G, in quanto le fatture in essi contestate risalgono a epoca compresa al più tardi fino al 10 dicembre 2011, per cui, pur tenendo conto della contestata recidiva, per ciascuna di tali imputazioni risulta decorso il termine decennale di prescrizione.

Quanto invece alle contestazioni aventi ad oggetto i capi F e H, la declaratoria di estinzione per prescrizione dei relativi reati deve essere circoscritta ai soli fatti commessi prima dell'anno di imposta 2012, mentre per le fatture emesse nel 2012 non vi è prescrizione, atteso che l'ultima fattura emessa nell'ambito del capo F risale al 16 marzo 2012 (12:1r1121:115E1113-31 cists-- mentre l'ultima fattura contestata nell'ambito del capo H è risalente al 3 aprile 2012.2.1.

Manifestamente infondate sono invece le censure sul giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva, e ciò in ragione non solo della previsione di cui all'art. 69 comma 4 cod. pen., ma anche della gravità del danno arrecato all'Erario ragionevolmente valorizzata dai giudici di merito.

Destituite di fondamento sono anche le doglianze in punto di confisca, applicata in forma per equivalente rispetto all'entità dei tributi evasi dagli imputati, risultando demandate alla fase esecutiva le forme di conseguimento del dovuto.

2.2. A seguito della parziale declaratoria dei reati contestati per prescrizione, si impone l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni sulla confisca, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per le relative valutazioni di merito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati contestati ai capi A, D, E G perché gli stessi sono estinti per prescrizione, nonché per i reati contestati ai capi F, H, limitatamente ai fatti commessi prima dell'anno di imposta 2012, perché estinti per prescrizione.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni sulla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07-07-2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 luglio 2021, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza resa dal Tribunale di Torino il 21 marzo 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il primo, in particolare, era stato condannato alla pena di due anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di sette imputazioni aventi ad oggetto il reato ex art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi A, D, E, F, G, H e I, fatti commessi in un arco temporale compreso tra l'8 gennaio 2007 e il 21 settembre 2012), nonché di due contestazioni riguardanti il reato di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi B e C, fatti commessi in epoca antecedente e prossima al 12 aprile 2012); la [OSCURATO:SOCIETA] era stata condannata, invece, con i doppi benefici di legge, alla pena di anni 1 e mesi 1 di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 contestato al capo 3 (fatti del 26 settembre 2011 e del 21 settembre 2012). Con la medesima sentenza, veniva altresì disposta la confisca dei beni mobili e immobili e del denaro nella disponibilità degli imputati per distinti importi, ovvero, quanto a [OSCURATO:PERSONA], fino alla concorrenza della somma di 1.257.903,84 euro, e, quanto alla [OSCURATO:SOCIETA], fino alla concorrenza della somma di 24.077,77 euro. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello piemontese, [OSCURATO:PERSONA] e la Annesini, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. 2.1. L'unico motivo dei due ricorsi è sostanzialmente sovrapponibile, dolendosi entrambi i ricorrenti della mancata considerazione da parte della Corte territoriale dell'evoluzione normativa che ha caratterizzato gli art. 2 e 8 del d. Igs. n. 74 del 2000: il testo in vigore dal 2000 al 16 settembre 2011, infatti, prevedeva, al comma 3 sia dell'art. 2 che dell'art. 8, che Ise l'ammontare degli elementi passivi indicati nella dichiarazione fiscale (art. 2), ovvero se l'importo non rispondente al vero delle fatture emesse (art. 8), fosse inferiore a 154.937,07 euro (trecento milioni di vecchie lire) per periodo di imposta, si applicava un aumento di pena (per entrambi i reati da 6 mesi a 2 anni). Il comma 3 sia dell'art. 2 che dell'art. 8 è stato tuttavia abrogato a partire dal 16 settembre 2011, per cui la difesa della [OSCURATO:SOCIETA] deduce che, al momento della sentenza impugnata, il reato ascritto alla ricorrente era prescritto, scaturendo da ciò la conseguente riduzione della confisca, insistendo in ogni caso la difesa sulla carenzaínel caso di specie ídell'elemento soggettivo del reato, avendo l'imputata ricevuto e inserito in contabilità le fatture contestate al solo fine di ottenere una forma di retribuzione per l'attività svolta dalla società da lei amministrata, retribuzione che altrimenti ella non sarebbe riuscita a percepire. A sua volta, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] sollecita anch'essa la declaratoria di estinzione di buona parte dei reati contestati per prescrizione, osservando, quanto al capo A, che tutti i fatti commessi sino all'annualità 2010 devono ritenersi prescritti:Parimenti prescritti sarebbero i fatti contestati nel primo periodo del capo D, anch'essi riferiti all'annualità 2010, nonché i fatti di cui al primo periodo dei capi E, F) e G) e alla prima parte del capo H), riverberandosi ciò sia sul trattamento sanzionatorio che sull'applicazione della confisca per equivalente, rispetto alla quale si censura altresì il difetto di motivazione circa la mancata e preventiva escussione del patrimonio societario prima di aggredire quello dell'imputato. Da ultimo, la difesa del ricorrente lamenta altresì il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, prevalenza che, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 105 e 106 del 2014, sarebbe stata possibile avuto riguardo all'ampio comportamento collaborativo di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] è inammissibile perché manifestamente infondato, mentre, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per i reati contestati ai capi A, D, E G perché gli stessi sono estinti per prescrizione, nonché, per lo stesso motivo, per i reati contestati ai capi F, H, limitatamente ai fatti commessi prima dell'anno di imposta 2012. 1. Iniziando dalla posizione della [OSCURATO:SOCIETA], occorre premettere che la stessa è stata ritenuta colpevole del solo reato ex art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 contestato al capo 3, reato a lei ascritto perché, quale legale rappresentante e dunque firmataria delle dichiarazioni fiscali della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi e l'iva, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti emesse dalla C.M.D. Consulting e dalla [OSCURATO:PERSONA], indicava nelle dichiarazioni fiscali mod. Unico relative ai periodi di imposta 2010 e 2011 elementi passivi fittizi, pari agli importi delle fatture (6 fatture emesse nel 2010 dalla C.M.D. Consulting per un totale di 20.520,90 euro, una fattura emessa nel 2010 dalla [OSCURATO:PERSONA] per 18.000 euro e 8 fatture emesse nel 2011 dalla C.M.D. Consulting per un totale di 22.280,66 euro). Il giudizio di colpevolezza della ricorrente, in entrambe le sentenze di merito, è stato fondato sugli esiti degli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate di Torino, da cui è emerso l'utilizzo delle fatture in questione da parte delle [OSCURATO:SOCIETA] in sede di dichiarazione ai fini Ires e ai fini Iva, dovendosi precisare, invero, che la stessa [OSCURATO:SOCIETA] ha riconosciuto la falsità delle fatture contestate, giustificandone l'emissione e l'utilizzo asserendo che le fatture emesse dalla C.M.D. Consulting servivano a estrarre in nero dalle casse sociali un "compenso amministratore" che la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva mai percepito, mentre la fattura emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] servì a far uscire dalle casse sociali, sempre in nero, un importo da corrispondere in via transattiva alla curatela fallimentare di un'altra società riconducibile alla ricorrente (la [OSCURATO:SOCIETA].).[OSCURATO:PERSONA] giustificazioni, tuttavia, sono state correttamente ritenute dai giudici di merito del tutto inidonee a escludere la rilevanza penale dei fatti, essendo stato ben osservato, quanto al "compenso amministratore", che la Annesini avrebbe dovuto utilizzare gli strumenti previsti dalla legge e annotare le uscite con la loro reale causale, il che avrebbe comportato altresì l'obbligo di dichiarare al Fisco tali compensi e versare conseguentemente l'irpef corrispondente alle somme percepite, mentre, quanto alla somma di 15.000 destinata alla curatela della [OSCURATO:SOCIETA]. è stato evidenziato, in maniera non illogica, che si è in presenza di una chiara distrazione, ovvero di una destinazione di somme a soggetti esterni alla società in assenza di una causale riconducibile all'attività e all'oggetto sociale, con conseguente indebita detrazione di iva e altrettanto indebita riduzione del reddito imponibile ai fini Ires alla [OSCURATO:SOCIETA]. Di qui la coerente conclusione della configurabilità a carico della [OSCURATO:SOCIETA] della fattispecie di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, rispetto alla quale deve solo precisarsi che, al momento della realizzazione delle condotte contestate, 26 settembre 2011 e del 21 settembre 2012, date coincidenti con le presentazioni delle due dichiarazioni fraudolenti, era stata già abrogata la fattispecie attenuata inizialmente prevista dal Comma 3 del citato art. 2, ed era allo stesso tempo entrata in vigore l'art. 17 comma 1 bis del d. Igs. n. 74 del 2000 che ha elevato a 10 anni la prescrizione massima del reato de quo, essendo stati operati i due interventi normativi in esame dal decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011. Ne consegue, da un lato, che non viene in rilievo nel caso di specie un problema di successione di leggi penali nel tempo e, dall'altro, che al momento della decisione impugnata (7 luglio 2021), non era maturata la prescrizione decennale per alcuna delle due dichiarazioni fraudolente ascritte alla Annesini. Il ricorso proposto nell'interesse di quest'ultima deve essere pertanto ritenuto inammissibile, in quanto non si confronta adeguatamente Izie con le pertinenti considerazioni delle due conformi sentenze di merito, gti2 con la struttura normativa del reato de quo all'epoca delle condotte, struttura non incisa in senso favorevole all'imputata dalle successive riforme del 2015 e del 2019, avendo anzi quest'ultima inasprito, nel complesso, il relativo trattamento sanzionatorio. Né rileva il fatto che la prescrizione sia maturata in epoca successiva alla pronuncia gravata, essendo la declaratoria di estinzione del reato contestato inibita comunque dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis, Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172). Ne consegue che va confermata anche la statuizione sulla confisca, disposta in relazione al profitto conseguito (euro 24.077, pari alla somma dei tributi evasi).1.1. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse della Annesini deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere a carico della ricorrente di provvedere al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. 2. Passando alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], occorre innanzitutto evidenziare che, rispetto ai capi B e C, aventi ad oggetto due distinti episodi del reato di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, alcuna censura è stata sollevata, per cui rispetto a tali imputazioni il giudizio di colpevolezza del ricorrente è irrevocabile. Quanto alle sette residue imputazioni, tutte aventi ad oggetto il reato previsto dall'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi A, D, E, F, G, H e I), le obiezioni difensive circa il computo dei termini di prescrizione (il giudizio sulla sussistenza dei reati non è stato contestato neanche in sede di appello) non risultano prive di fondamento, dovendosi in tal senso richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Rv. 274865), secondo cui il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi. In sintonia con tale impostazione, deve prendersi atto che, tra le imputazioni ex art. 8 elevate a carico di [OSCURATO:PERSONA], "sopravvive" interamente solo quella di cui al capo I, in quanto riferita a fatture solo del 2012, l'ultima dele quali emessa il 21 settembre 2012, per cui in tal caso non risulta maturato il termine di prescrizione, pari a 10 anni ex art. 17 comma 1 bis del d. Igs. n. 74 del 2000. Quanto alle residue imputazioni, occorre innanzitutto evidenziare che sono interamente estinti per prescrizione i reati contestati ai capi A, D, E e G, in quanto le fatture in essi contestate risalgono a epoca compresa al più tardi fino al 10 dicembre 2011, per cui, pur tenendo conto della contestata recidiva, per ciascuna di tali imputazioni risulta decorso il termine decennale di prescrizione. Quanto invece alle contestazioni aventi ad oggetto i capi F e H, la declaratoria di estinzione per prescrizione dei relativi reati deve essere circoscritta ai soli fatti commessi prima dell'anno di imposta 2012, mentre per le fatture emesse nel 2012 non vi è prescrizione, atteso che l'ultima fattura emessa nell'ambito del capo F risale al 16 marzo 2012 (12:1r1121:115E1113-31 cists-- mentre l'ultima fattura contestata nell'ambito del capo H è risalente al 3 aprile 2012.2.1. Manifestamente infondate sono invece le censure sul giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva, e ciò in ragione non solo della previsione di cui all'art. 69 comma 4 cod. pen., ma anche della gravità del danno arrecato all'Erario ragionevolmente valorizzata dai giudici di merito. Destituite di fondamento sono anche le doglianze in punto di confisca, applicata in forma per equivalente rispetto all'entità dei tributi evasi dagli imputati, risultando demandate alla fase esecutiva le forme di conseguimento del dovuto. 2.2. A seguito della parziale declaratoria dei reati contestati per prescrizione, si impone l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni sulla confisca, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per le relative valutazioni di merito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati contestati ai capi A, D, E G perché gli stessi sono estinti per prescrizione, nonché per i reati contestati ai capi F, H, limitatamente ai fatti commessi prima dell'anno di imposta 2012, perché estinti per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni sulla
Sentenza Cassazione n. 23827/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris