CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 1958
Cassazione n. 36106/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/03/1958 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Forlì per il reato di guida in stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti o psicotrope, reato aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'orario notturno (Forlì, 16/02/18). Considerato che l'unico motivo proposto (violazione dell'art. 187, comma 1,1-bis e 1-quater d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché vizio di motivazione) si sviluppa sul piano del fatto, reiterando profili di censura rispetto ai quali la sentenza impugnata ha offerto adeguata motivazione (pp. 2,3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.NII. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere