Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06478/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9870/2022R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall ' avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]'AGNELLO, in persona del Sindaco pro tempore domicilio digitale presso PEC [OSCURATO:EMAIL], rappre- sentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 3731/2021 depositata il 13/10/2021.

Oggetto: Appalto pub- blico R.G.N. 9870/2022 Ud. 29/10/2025CC Sez.

S1 - R.G. 9870/2022 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 2 di 6 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29/10/ 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 3731/2021, pubblicata in data 13 ottobre 2021, la Corte d'appello di Napoli, nella regolare costituzione dell'appellato [OSCURATO:PERSONA]'AGNELLO, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] S. AGNELLO avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1042/2016 del 7 aprile 2016.

2. L'odierna ricorrente aveva proposto opposizione avverso il de- creto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA]'AGNELLO per il pagamento dell'importo di € 137.448,44, oltre accessori, a titolo di pagamento dei “canoni” dovuti per un contratto di appalto con il quale era stato affidato alla stessa [OSCURATO:PERSONA] S. AGNELLO il servizio di gestione di un impianto sportivo comu- nale, deducendo, in particolare l'inesistenza del credito per non essere mai stato concluso un regolare contratto scritto.

Costituitosi il [OSCURATO:PERSONA]'AGNELLO il Tribunale, all'esito del giudizio, aveva respinto l'opposizione.

3. La Corte d'appello, nel respingere il gravame, ha evidenziato preliminarmente in fatto che, all'esito di regolare asta pubblica, le parti avevano approvato lo schema di contratto da sottoscrivere –subordi- nato al rilascio del provvedimento prefettizio recante le informazioni antimafia relative all'aggiudicataria –ed avevano stabilito che l'affida- mento del servizio sarebbe stato attuato con verbale di consegna anti- cipata, ex art. 16, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA] di appalto, suc- cessivamente sottoscrivendo detto verbale di consegna anticipata in data 31 ottobre 2007 e dando nel medesimo atto che il servizio di ge- stione doveva intendersi iniziato a far data dal 1° novembre 2007.

Sez.

S1 - R.G. 9870/2022 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 3 di 6 La Corte territoriale ha quindi concluso che, a partire da tale ultima data, l'affidamento del servizio aveva cominciato a produrre i propri effetti in via anticipata ex art. 11, comma 9, D. Lgs. n. 163/2016, pre- visione che la stessa Corte d'appello ha ritenuto applicabile,in quanto ha ritenuto che il rapporto in questione potesse essere qualificato come appalto di servizi – e non come concessione di servizi, come dedotto dall'odierna ricorrente –dal momento che il soggetto aggiudicatario si era obbligato anche alla esecuzione di alcune opere sull ' impianto in gestione.

Ulteriormente, la Corte d'appello ha affermato comunque la pre- ponderanza di quanto previsto dal [OSCURATO:PERSONA]- espressamente richiamato dalle parti nel verbale di consegna- osservando che da tale verbale emergeva la volontà delle parti di riconoscere al contratto non ancora stipulato gli effetti provvisori espressamente previsti e concor- dati, così dovendosi ritenere superato il profilo della mancata conclu- sione di un contratto scritto.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli ricorre [OSCURATO:PERSONA] S. AGNELLO.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]'AGNELLO.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la “violazione dell'art. 11, IX comma, D. Lgs. n. 163/2006 (C.d.

"[OSCURATO:PERSONA]").

Concorrente violazione dell'art. 17 R.D. n. 2440/1923 e dei principi enunciati dalla giurisprudenza in tema di nul- Sez.

S1 - R.G. 9870/2022 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 4 di 6 lità dei contratti stipulati dalla P.A. iure privatorum in difetto di forma scritta.”.

In particolare, il ricorso censura la decisione impugnata in quanto la stessa: − avrebbe erroneamente qualificato il rapporto tra le parti come appalto di servizi e non come concessione di servizi pubblici, laddove la corretta qualificazione del rapporto avrebbe con- dotto ad escludere l'applicabilità dell'art. 11, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006, trovando invece applicazione l'art. 30, D. Lgs. n. 163/2006 o, in subordine, l'art. 20, D. Lgs. n. 163/2006; − avrebbe erroneamente ritenuto che la mera esecuzione prov- visoria potesse sostituire la conclusione di un contratto in forma scritta, tale forma non potendosi ritenere rispettata con la mera sottoscrizione del verbale di consegna anticipata.

2. Il ricorso è inammissibile.

Lo stesso, infatti, si impernia sulla censura della qualificazione che la Corte territoriale avrebbe operato del rapporto,che tuttavia risulta essersi instaurato in conformità ad uno schema di contratto – seppur non sottoscritto dalle parti –oggetto di richiam o in una determina as- sunta dal Comune in data 30 ottobre 2010 ed all ' origine anche di un verbale di consegna anticipata.

La ricorrente, tuttavia, in radicale violazione della regola di specifi- cità di cui all'art. 366 c.p.c., ha omesso non solo di riprodurre, in sia pur minima parte, ma anche di localizzare il documento in questione, il quale, significativamente, non viene menzionato neppure nell'elenco dei documenti sui quali il ricorso dichiara di venirsi a basare (pag. 19) in tal modo precludendo qualsiasi vaglio della fondatezza della censura.

Ulteriore lacuna deve ravvisarsi nella mancata riproduzione o loca- lizzazione del Capitolato di Appalto, sulle cui previsioni, tuttavia, la de- Sez.

S1 - R.G. 9870/2022 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 5 di 6 cisione impugnata è venuta parimenti a fondarsi, dovendosi quindi con- statare che le censure formulate dalla ricorrente si mantengono in un ambito di apoditticità, omettendo radicalmentedi evidenziare - e quindi di analizzare -gli elementi testuali che invece sono stati espressamente richiamati dalla Corte territoriale nel proprio percorso argomentativo, in tal modo improntandosi a genericità anche nella censura delle argo- mentazioni della stessa Corte territoriale.

3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con con- seguente condanna dellaricorrente alla rifusione in favore d el contro- ricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup- posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'Amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con- creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve- nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

Un., Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.M La Corte, dichiara inammissibileil ricorso; condanna la ricorrent e a rifondere a l controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua- ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, Sez.

S1 - R.G. 9870/2022 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 6 di 6 comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9870/2022R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall ' avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]'AGNELLO, in persona del Sindaco pro tempore domicilio digitale presso PEC [OSCURATO:EMAIL], rappre- sentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 3731/2021 depositata il 13/10/2021. Oggetto: Appalto pub- blico R.G.N. 9870/2022 Ud. 29/10/2025CC Sez. S1 - R.G. 9870/2022 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 2 di 6 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29/10/ 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3731/2021, pubblicata in data 13 ottobre 2021, la Corte d'appello di Napoli, nella regolare costituzione dell'appellato [OSCURATO:PERSONA]'AGNELLO, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] S. AGNELLO avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1042/2016 del 7 aprile 2016. 2. L'odierna ricorrente aveva proposto opposizione avverso il de- creto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA]'AGNELLO per il pagamento dell'importo di € 137.448,44, oltre accessori, a titolo di pagamento dei “canoni” dovuti per un contratto di appalto con il quale era stato affidato alla stessa [OSCURATO:PERSONA] S. AGNELLO il servizio di gestione di un impianto sportivo comu- nale, deducendo, in particolare l'inesistenza del credito per non essere mai stato concluso un regolare contratto scritto. Costituitosi il [OSCURATO:PERSONA]'AGNELLO il Tribunale, all'esito del giudizio, aveva respinto l'opposizione. 3. La Corte d'appello, nel respingere il gravame, ha evidenziato preliminarmente in fatto che, all'esito di regolare asta pubblica, le parti avevano approvato lo schema di contratto da sottoscrivere –subordi- nato al rilascio del provvedimento prefettizio recante le informazioni antimafia relative all'aggiudicataria –ed avevano stabilito che l'affida- mento del servizio sarebbe stato attuato con verbale di consegna anti- cipata, ex art. 16, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA] di appalto, suc- cessivamente sottoscrivendo detto verbale di consegna anticipata in data 31 ottobre 2007 e dando nel medesimo atto che il servizio di ge- stione doveva intendersi iniziato a far data dal 1° novembre 2007. Sez. S1 - R.G. 9870/2022 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 3 di 6 La Corte territoriale ha quindi concluso che, a partire da tale ultima data, l'affidamento del servizio aveva cominciato a produrre i propri effetti in via anticipata ex art. 11, comma 9, D. Lgs. n. 163/2016, pre- visione che la stessa Corte d'appello ha ritenuto applicabile,in quanto ha ritenuto che il rapporto in questione potesse essere qualificato come appalto di servizi – e non come concessione di servizi, come dedotto dall'odierna ricorrente –dal momento che il soggetto aggiudicatario si era obbligato anche alla esecuzione di alcune opere sull ' impianto in gestione. Ulteriormente, la Corte d'appello ha affermato comunque la pre- ponderanza di quanto previsto dal [OSCURATO:PERSONA]- espressamente richiamato dalle parti nel verbale di consegna- osservando che da tale verbale emergeva la volontà delle parti di riconoscere al contratto non ancora stipulato gli effetti provvisori espressamente previsti e concor- dati, così dovendosi ritenere superato il profilo della mancata conclu- sione di un contratto scritto. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli ricorre [OSCURATO:PERSONA] S. AGNELLO. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]'AGNELLO. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la “violazione dell'art. 11, IX comma, D. Lgs. n. 163/2006 (C.d. "[OSCURATO:PERSONA]"). Concorrente violazione dell'art. 17 R.D. n. 2440/1923 e dei principi enunciati dalla giurisprudenza in tema di nul- Sez. S1 - R.G. 9870/2022 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 4 di 6 lità dei contratti stipulati dalla P.A. iure privatorum in difetto di forma scritta.”. In particolare, il ricorso censura la decisione impugnata in quanto la stessa: − avrebbe erroneamente qualificato il rapporto tra le parti come appalto di servizi e non come concessione di servizi pubblici, laddove la corretta qualificazione del rapporto avrebbe con- dotto ad escludere l'applicabilità dell'art. 11, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006, trovando invece applicazione l'art. 30, D. Lgs. n. 163/2006 o, in subordine, l'art. 20, D. Lgs. n. 163/2006; − avrebbe erroneamente ritenuto che la mera esecuzione prov- visoria potesse sostituire la conclusione di un contratto in forma scritta, tale forma non potendosi ritenere rispettata con la mera sottoscrizione del verbale di consegna anticipata. 2. Il ricorso è inammissibile. Lo stesso, infatti, si impernia sulla censura della qualificazione che la Corte territoriale avrebbe operato del rapporto,che tuttavia risulta essersi instaurato in conformità ad uno schema di contratto – seppur non sottoscritto dalle parti –oggetto di richiam o in una determina as- sunta dal Comune in data 30 ottobre 2010 ed all ' origine anche di un verbale di consegna anticipata. La ricorrente, tuttavia, in radicale violazione della regola di specifi- cità di cui all'art. 366 c.p.c., ha omesso non solo di riprodurre, in sia pur minima parte, ma anche di localizzare il documento in questione, il quale, significativamente, non viene menzionato neppure nell'elenco dei documenti sui quali il ricorso dichiara di venirsi a basare (pag. 19) in tal modo precludendo qualsiasi vaglio della fondatezza della censura. Ulteriore lacuna deve ravvisarsi nella mancata riproduzione o loca- lizzazione del Capitolato di Appalto, sulle cui previsioni, tuttavia, la de- Sez. S1 - R.G. 9870/2022 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 5 di 6 cisione impugnata è venuta parimenti a fondarsi, dovendosi quindi con- statare che le censure formulate dalla ricorrente si mantengono in un ambito di apoditticità, omettendo radicalmentedi evidenziare - e quindi di analizzare -gli elementi testuali che invece sono stati espressamente richiamati dalla Corte territoriale nel proprio percorso argomentativo, in tal modo improntandosi a genericità anche nella censura delle argo- mentazioni della stessa Corte territoriale. 3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con con- seguente condanna dellaricorrente alla rifusione in favore d el contro- ricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup- posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'Amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con- creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve- nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M La Corte, dichiara inammissibileil ricorso; condanna la ricorrent e a rifondere a l controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua- ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, Sez. S1 - R.G. 9870/2022 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 6 di 6 comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma
Sentenza Cassazione n. 06478/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris