CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 marzo 2022
Cassazione n. 18495/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Udine; 2) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette le richieste del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi con la conferma delle statuizioni civili e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del grado; lette le richieste del difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1 dicembre 2020 la Corte di appello di Trieste ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110, 483 cod. pen., in relazione agli artt. 46, 47 e 76 d.P.R. n. 445 del 2000 (capo A), perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha conseguentemente rideterminato in mesi otto di reclusione la pena irrogata ai predetti imputati per il reato di cui agli arti:. 81, secondo comma, 110, 316-ter cod. pen. (capo B), con la condanna di entrambi alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile e la conferma nel resto della prima decisione. 2. Avverso la su indicata sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un primo motivo, l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento da entrambi i reati oggetto delle richiamate imputazioni (ivi compreso il reato di falso dichiarato estinto per intervenuta prescrizione) e l'inosservanza della legge penale e della normativa regionale del [OSCURATO:PERSONA] in materia di contributi per l'assunzione di persone svantaggiate, sul duplice rilievo: a) che il giudizio sulla falsità dello stato di disoccupazione è stato erroneamente fondato assimilando lo svolgimento occasionale, spontaneo e non organizzato, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di attività amministrative "di fatto" in favore della predetta cooperativa, all'espletamento effettivo di una prestazione lavorativa, senza tener conto della definizione contenuta nel disposto di cui all'art.2094 cod. civ. e nonostante all'epoca della presentazione delle domande di contributo egli fosse in realtà privo di occupazione, rientrando nelle categorie previste dalla pertinente normativa regionale friulana per l'accesso alle misure a sostegno dell'occupazione (decreto del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] n. 227 del 25 luglio 2006); b) che l'acquisizione dello stato di disoccupazione del Greenland aveva costituito oggetto di una preventiva attività di verifica e riscontro da parte della Provincia di Udine, ossia da parte del soggetto erogatore dei contributi, sulla base delle relative certificazioni rilasciate dall'Ufficio del lavoro, sicc:hé alcuna condotta di sviamento era stata messa in atto dalla cooperativa "[OSCURATO:PERSONA]" per ingenerare l'apparenza di una situazione difforme da quella reale.2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono plurimi vizi della motivazione con riferimento alla pretermessa valutazione dei decisivi profili di doglianza testé indicati. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo due motivi articolati sulla base di ragioni di doglianza identiche a quelle oggetto del ricorso che precede. 4. Con requisitoria trasmessa alla Cancellleria di questa Suprema Corte in data 21 marzo 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 5. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 1 aprile 2022 il difensore della parte civile Regione autonoma [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto dei ricorsi con la conferma delle statuizioni civili e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del grado. 6. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 30 marzo 2022 il difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alle argomentazioni esposte nella requisitoria del Procuratore generale, insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili sia per manifesta infondatezza ed aspecificità di formulazione, sia in quanto deducono motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, là dove (v., in narrativa, il par. 2.1.) si prospettano ragioni di doglianza aventi ad oggetto vizi della motivazione la cui eventuale censura, per la prima volta enunciata in questa Sede, avrebbe dovuto essere previamente dedotta nel giudizio di appello. 2. Deve preliminarmente rilevarsi che gli imputati sono stati ritenuti responsabili, a titolo concorsuale, del reato sopra indicato, per avere, nelle rispettive qualità di amministratore unico (il Fabbro) e di amministratore di fatto (il Greenland) della società cooperativa "[OSCURATO:PERSONA]", indebitamente percepito dalla Provincia di Udine contributi per l'assunzione del Greenland presso la detta società - in una occasione quale lavoratore disabile e in un'altra quale lavoratore a tempo indeterminato - falsamente dichiarandone lo stato di disoccupazione, per esservi quest'ultimo, in realtà, già da tempo occupato quale amministratore di fatto. 3. Inammissibile, in primo luogo, deve ritenersi la doglianza dai ricorrenti aspecificamente enunciata con riferimento al proscioglimento dal reato di cui al capo A), in quanto apoditticamente orientata a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali e di una diversa o alternativa - e come tale non consentita - rivalutazione delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano gli articolati passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la decisione impugnata. 3.1. Nel ripercorrere il quadro delle convergenti risultanze probatorie già in senso conforme apprezzate dalla prima decisione di merito in relazione al reato di cui al capo B), la Corte distrettuale ha puntualmente illustrato le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità nei confronti di entrambi i ricorrenti, ponendo in evidenza, segnatamente, le dirimenti circostanze di fatto qui di seguito indicate: a) che il Fabbro ricopriva il ruolo di amministratore di diritto della società "[OSCURATO:PERSONA]" dal 2007, mentre il Greenland ne era nello stesso periodo l'amministratore di fatto, esercitando peraltro il potere di firma sui conti correnti societari anche in epoca successiva al 2007 e provvedendo alla gestione economica della cooperativa, ivi compresa quella relativa agli incassi dei contributi della Provincia di Udine, assieme alla commercialista dell'impresa; b) che dal 2004 (data di costituzione della società da parte di tre soci, fra i quali v'era anche il Greenland) e sino al 2007, costui ne era stato anche l'amministratore unico; c) che la maggior parte del fatturato della cooperativa, anche negli anni 2009-2010, derivava da iniziative assunte proprio dal Greenland; d) che i compiti da lui svolti non erano affatto occasionali o limitati a singoli incarichi affidatigli dal Fabbro, ma integravano i caratteri di una stabile attività di collaborazione nell'amministrazione di fatto della società; e) che nel momento in cui il Fabbro presentò le dichiarazioni finalizzate all'emissione dei mandati di pagamento per il complessivo importo di euro diciannovemila dalla Provincia di Udine„ fornì un dato non veritiero in merito allo stato di disoccupazione del Greenland, in considerazione della reale qualifica da lui ricoperta ed in concreto esercitata all'interno della società. La presentazione delle false dichiarazioni, secondo quanto accertato dai Giudici di merito, consentì agli imputati di fruire di contributi provinciali in realtà non dovuti, atteso che il Greenland, all'epoc:a della presentazione delle domande di contribuzione, non versava affatto nella posizione di un lavoratore privo di occupazione da assumere a tempo indeterminato, ma stabilmente operava nella predetta società cooperativa quale suo amministratore di fatto. A seguito della presentazione delle domande di contribuzione ove era stato falsamente rappresentato lo stato di disoccupazione del Greenland, la società cooperativa percepì, rispettivamente, le somme di euro 10.000,00 (il 13 novembre 2012) e di euro 9.000,00 (il 15 gennaio 2013) dalla Provincia di Udine, quale soggetto erogatore dei contributi a sostegno dell'occupazione. 3.2. Ciò posto, deve rilevarsi come le su richiamate doglianze siano manifestamente infondate, poiché lo scopo delle domande volte ad ottenere le erogazioni dei contributi pubblici nel caso in esame è quello di tutelare le posizioni di quelle persone che, alla luce della stessa normativa regolamentare regionale dai ricorrenti menzionata, si trovino in "stato di disoccupazione" per il fatto di non esercitare alcuna attività lavorativa, sia li tipo subordinato che autonomo, parasubordinato, di associazione in partecipazione o d'impresa, agevolando in tal modo le condizioni per il collocamento sul mercato del lavoro di persone che in effetti siano prive di qualsiasi occupazione, non certo di tutelare la condizione in cui versino, di contro, persone che abbiano assunto il ruolo di amministratore di fatto e di centro decisionale della stessa società cooperai:iva indicata quale destinataria dei contributi, per averla fondata assieme ad altri soci ed avervi lavorato da tempo risalente in posizione apicale, svolgendo in suo favore un'attività di collaborazione continuativa, avente ad oggetto finanche la gestione di tutte le questioni relative alla movimentazione dei conti ed alla sua situazione economica e reddituale. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. Parimenti ne discende, conclusivamente, la condanna dei predetti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla costituita parte civile, che, avuto riguardo alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno complessivamente liquidate secondo le statuizioni decisorie in dispositivo meglio indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro :3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA]