CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24037/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Asti il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza dello Corte di appello di Torino del 6 ottobre scorso, che ne ha confermato !a condanna per i delitti di tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale e caiunnia. In tre motivi, il ricorso denuncia violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità per tutti i predetti reati. 1.1. Quanto al tentativo di furo, si evidenzia anzitutto Verroneità dell'affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui Cantore ed il suo coimputato [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati sorpresi dai carabinieri sui luogo dei fatte ; essendo stati fermati, invece, a circa un chilometro da IL Inoltre, mentre il teste oculare Sartoris ha riferito di aver visto entrambi «armeggiare» sulla tapparelia di una finestra, i militari intervenuti non hanno iiiievate segni di scasso sulla medesima. Infine, il sopralluogo presso tale immobile sarebbe stato effettuato dal responsabile dell'ente proprietario soltanto un paio di mesi dopo, allorché è stato rilevato uno stato dei luoghi diverso da quello descritto dai carabinieri. Tutto questo, dunque, deporrebbe per l'estraneità del ricorrente al delitto. 1.2. In ordine alla resistenza, secondo quanto riferito dallo stesso carabiniere intervenuto, il ricorrente, in evidente condizione di ebbrezza, si sarebbe limitato a divincolarsi, ciò che non sarebbe sufficiente per intearare il reato. Inoltre, considerata tale sua condizione psichica, anche le frasi rninacc'ose rivolte ai militari sarebbero risultate, in realtà, prive di effettiva efficacia intimidatrice, e quindi anch'esse inidonee a configurare il reato. 1.3. Riguardo, da ultimo, alla calunnia - consistita nell'aver falsamente dichiarato al personale sanitario dell'ospedale che le lesioni riscontrategli gli erano state procurate dai carabinieri, che lo avevano aggredito - il ricorso lamenta la mancata considerazione in sentenza delle dichiarazioni dell'imputato, che ha escluso di aver reso tali affermazioni ed ha ipotizzato un fraintendimento da parte dei sanitari, dovuto alle sue condizioni di ebbrezza. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 3. La difesa ricorrente ha depositato conclusioni scritte, tuttavia trasmesse per via telematica in cancelleria soltanto domenica 22 maggio scorso, e quindi oltre il termine di cinque giorni prima dell'udienza, assegnato a tal fine dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, non potendo perciò le stesse essere tenute in considerazione. 4. Il ricorso è inammissibile, perché, con riferimento a tutti e tre i reati considerati, chiede alla Corte di cassazione una rivalutazione del materiale probatorio e del relativo significato, e quindi un giudizio di merito, che al giudice di legittimità è però precluso. Peraltro, la ricostruzione alternativa della difesa elude il confronto critico con passaggi qualificanti del percorso giustificativo della sentenza, ovvero: relativamente al tentativo di furto, il riconoscimento degli imputati da parte dei teste oculare Sartoris e l'individuazione dei medesimi, ad opera dei carabinieri, con gli stessi abiti descritti dal testimone, poco dopo la segnalazione e comunque a breve distanza dal luogo del fatto; b) quanto, invece, alla calunnia, io circostanza per cui, già prima di essere portato in ospedale, l'imputato avesse anticipato ai carabinieri che, se non l'avessero lasciato andare, li avrebbe accusati di averlo aggredito e di avergli procurato le iesioni, invece accertate dai sanitari come più risalenti; nonché l'illogicità del suo racconto, secondo cui in ospedale avrebbe riferito di essere stato solamente perquisito dai militari, ovvero un dato completamente inutile ai fini sanitari. Riguardo, poi, alla resistenza, il ricorso si limita esclusivamente ad un'opinione dissenziente rispetto alla valenza intimidatrice delle frasi pronunciate dall'imputato all'indirizzo dei carabinieri («voi non sapete con chi avete a che fare... volete passare dei guai e ve !a farò pagare, lasciatemi andare e non vi succederà nulla»), che invece la Corte d'appello ha ragionevolmente ravvisato per la contestualità delle stesse con un suo contegno oppositivo anche sui piano fisico, ancorché non tale da ledere o mettere in pericolo l'integrità fisica degli operatori di polizia. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 dei 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argornenC addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento djie spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle