CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 19416/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA[dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del 07/05/2021 del Tribunale di Bologna pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen. 1.1. Con un unico motivo deducono il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di cause evidenti di proscioglimento e all'estensione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Ciò premesso, tutti i ricorsi sono inammissibili alla luce dell'orientamento di legittimità che ha spiegato che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate», (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc. -dep. 13/01/2020-, Pierri, Rv. 278337 - 01). Da tale insegnamento deriva l'inammissibilità in quanto propone censure che rimangono al di fuori del perimetro che il legislatore ha delineato con l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. con riguardo alla possibilità di impugnare con ricorso per cassazione la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444. cod.proc.pen. 3. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/01/2022 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Verga [OSCURATO:PERSONA] CAN1ItERIA