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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 1966

Cassazione n. 14760/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.ANDREONI Vanna ricorre avverso W sentenza in epigrafe che, in parzial e riforma della decisione del Tribunale di Udine che la aveva riconosciuta colpevole di tentato furto di generi alimentari all'interno di supermercato Esselunga, ricono- sciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti e alla recidiva, rideterminava nei suoi confronti la pena in mesi due di reclusione ed euro 60 di multa. 2.Avverso la sentenza ricorre ANDREONI Vanna proponendo plurime ra- gioni di doglianza.

Assume violazione di legge e vizio motivazionale in ragione del mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, per la mancata qualificazione dei fatti quali furto d'uso ai sensi dell'art.626 comma 1 n.2 cod.pen.

Si duole altresì del mancato riconoscimento della circostanza atte- nuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., stante il valore irrisorio della merce sottratta, e difetto di motivazione in relazione al mancato contenimento della pena in rela- zione alla ipotesi tentata. 3.1 motivi di ricorso in punto di responsabilità penale e di qualificazione giuridica dei fatti in contestazione vanno ritenuti inammissibili in quanto generici, in fatto e manifestamente infondati in tutte le loro articolazioni in quanto in con- trasto con la costante giurisprudenza di questo giudice di legittimità.

Le censure concernenti asserite carenze argomentative sulle singole questioni accennate, non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato ar- gomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura degli elementi difensivi introdotti nei mo- tivi di appello.

I motivi inoltre non si confrontano con la motivazione della sen- tenza impugnata che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità in relazione a tutte le questioni sollevate dalle difese in relazione alla ricorrenza di uno stato di necessità, non ricorrendone le condizioni legittimanti e, in relazione al furto d'uso, in ragione della sproporzione tra il numero di confezioni di generi alimentari sottratte rispetto alle esigenze di sostentamento dell'imputata. 3.1 Quanto alla doglianza concernente il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.oen., gli argomenti spesi dal giudice territoriale, sebbene sinteticamente esposti, sono coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizie- voli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della pre- detta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore com- merciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241). 3.2 Priva di confronto con la motivazione della sentenza impugnata è poi la censura concernente la misura del trattamento sanzionatorio nell'ambito della forchetta edittale prevista per il tentativo, con una riduzione della pena indicata nella misura della metà, coerente con le valutazioni operate dal giudice distrettuale in relazione alla gravità della condotta e al grado di sviluppo dell'iter criminoso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.ANDREONI Vanna ricorre avverso W sentenza in epigrafe che, in parzial e riforma della decisione del Tribunale di Udine che la aveva riconosciuta colpevole di tentato furto di generi alimentari all'interno di supermercato Esselunga, ricono- sciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti e alla recidiva, rideterminava nei suoi confronti la pena in mesi due di reclusione ed euro 60 di multa. 2.Avverso la sentenza ricorre ANDREONI Vanna proponendo plurime ra- gioni di doglianza. Assume violazione di legge e vizio motivazionale in ragione del mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, per la mancata qualificazione dei fatti quali furto d'uso ai sensi dell'art.626 comma 1 n.2 cod.pen. Si duole altresì del mancato riconoscimento della circostanza atte- nuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., stante il valore irrisorio della merce sottratta, e difetto di motivazione in relazione al mancato contenimento della pena in rela- zione alla ipotesi tentata. 3.1 motivi di ricorso in punto di responsabilità penale e di qualificazione giuridica dei fatti in contestazione vanno ritenuti inammissibili in quanto generici, in fatto e manifestamente infondati in tutte le loro articolazioni in quanto in con- trasto con la costante giurisprudenza di questo giudice di legittimità. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sulle singole questioni accennate, non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato ar- gomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura degli elementi difensivi introdotti nei mo- tivi di appello. I motivi inoltre non si confrontano con la motivazione della sen- tenza impugnata che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità in relazione a tutte le questioni sollevate dalle difese in relazione alla ricorrenza di uno stato di necessità, non ricorrendone le condizioni legittimanti e, in relazione al furto d'uso, in ragione della sproporzione tra il numero di confezioni di generi alimentari sottratte rispetto alle esigenze di sostentamento dell'imputata. 3.1 Quanto alla doglianza concernente il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.oen., gli argomenti spesi dal giudice territoriale, sebbene sinteticamente esposti, sono coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizie- voli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della pre- detta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore com- merciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241). 3.2 Priva di confronto con la motivazione della sentenza impugnata è poi la censura concernente la misura del trattamento sanzionatorio nell'ambito della forchetta edittale prevista per il tentativo, con una riduzione della pena indicata nella misura della metà, coerente con le valutazioni operate dal giudice distrettuale in relazione alla gravità della condotta e al grado di sviluppo dell'iter criminoso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deci
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