CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17741/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 11) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 17 dicembre 2019 in ordine ai reati di furto pluriaggravato di cui all'imputazione. L'esponente deduce l'erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. in relazione all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., ossia il mancato riconoscimento della unicità del disegno criminoso tra il delitto di furto aggravato oggetto del presente procedimento, commesso il 17 dicembre 2019, e i furti per i quali l'imputato ha riportato condanna, commessi in data 1° ottobre 2014, 3 gennaio 2015 e 14 aprile 2015. Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale. Va qui ribadito che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (cfr. Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018 - dep. 2019, Rv. 275222 - 01); trattasi di evenienza che non ricorre nel caso di specie, visto che la Corte territoriale ha offerto sul punto una motivazione esente da vizi logico-giuridici, in cui si r, ft, .1,2...J-- sotto linea la eterogeneità delle diverse condotte delittuose, ritenute inidonee a la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, essendo state piuttosto considerate indicative di uno stile di vita volto alla commissione di reiterate ed estemporanee azioni predatorie, violative delle norme penali, secondo un ponderato giudizio di merito insindacabile in Cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2