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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40037/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza di revoca della sospensione del processo con messa alla prova emessa nei suoi confronti.

Si duole, in proposito, della manifesta illogicità della motivazione di tale decisione, per non avere il giudice tenuto conto delle giustificazioni da lui addotte in relazione all'inottemperanza all'obbligo di svolgere un lavoro di pubblica utilità.

Il difensore ricorrente ha depositato memoria scritta, insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per un motivo non consentito, potendo l'interessato ricorrere in Cassazione, avverso tale provvedimento, soltanto per violazione di legge (art. 464 -octies, comma 3, cod. proc. pen.).

Nello specifico, invece, il ricorso non solo non deduce tale vizio, ma neppure un cedimento logico della motivazione, limitandosi a dissentire dalle valutazioni di merito del giudicante, giammai censurabili in sede di legittimità.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds, Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza di revoca della sospensione del processo con messa alla prova emessa nei suoi confronti. Si duole, in proposito, della manifesta illogicità della motivazione di tale decisione, per non avere il giudice tenuto conto delle giustificazioni da lui addotte in relazione all'inottemperanza all'obbligo di svolgere un lavoro di pubblica utilità. Il difensore ricorrente ha depositato memoria scritta, insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione. 2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per un motivo non consentito, potendo l'interessato ricorrere in Cassazione, avverso tale provvedimento, soltanto per violazione di legge (art. 464 -octies, comma 3, cod. proc. pen.). Nello specifico, invece, il ricorso non solo non deduce tale vizio, ma neppure un cedimento logico della motivazione, limitandosi a dissentire dalle valutazioni di merito del giudicante, giammai censurabili in sede di legittimità. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds, Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre
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