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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04591/2024

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APP.SEZ.MINORENNI di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste, Sezione per i Minorenni, ha confermato la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Trieste che, in data 7 luglio 2022, aveva condannato T.M. alla pena di giustizia per il delitto di lesioni personali pluriaggravate, commesse in Trieste il 2 settembre 2016, in concorso con altra persona separatamente giudicata.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di legge processuale, per avere la Corte di appello disatteso l'eccezione di nullità tempestivamente formulata nell'atto di appello.

Più precisamente, il ricorrente deduce la nullità dell'udienza celebrata il 7 luglio 2022 dinanzi al Tribunale per i Minorenni, in assenza del difensore fiduciario legittimamente impedito, che aveva depositato tempestiva istanza di rinvio per contemporaneo impegno professionale, corredata da tutte le indicazioni stabilite dalla giurisprudenza a Sezioni Unite.

La situazione esposta dal ricorrente è la seguente: - il 5 maggio 2022 il Tribunale per i Minorenni, terminata l'istruttoria, ha rinviato il processo all'udienza del 7 luglio 2022, per eventuali spontanee dichiarazioni dell'imputato, all'epoca difeso da professionista diverso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], e per discussione; - il 16 maggio 2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha assunto l'incarico fiduciario; - il 28 giugno 2022 il difensore ha depositato istanza di rinvio dell'udienza del 7 luglio, deducendo di essere impegnato, quello stesso giorno, in due distinti processi presso l'aula bunker di Venezia-Mestre, per reati da ritenersi prioritari (associazione mafiosa, favoreggiamento personale aggravato dal metodo mafioso), deducendo di non potersi avvalere di sostituti né nei prioritari processi veneziani (uno dei due, in realtà, pendente dinanzi al Tribunale di Verona ma fisicamente celebrato nella medesima aula ove doveva tenersi il contemporaneo processo pendente dinanzi al Tribunale di Venezia), né nel processo dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Trieste, essendo le colleghe di studio contemporaneamente impegnate in altre sostituzioni del medesimo avv. [OSCURATO:PERSONA]; - il Tribunale per i Minorenni ha respinto l'istanza ritenendo la stessa non sufficientemente motivata con riferimento all'impossibilità di farsi sostituire da colleghi diversi dalle due menzionate nell'istanza di rinvio, nonché tardiva rispetto alla conoscenza dei due impegni veneziani, l'uno risalente al 27 maggio e l'altro al 23 giugno; 2- la Corte di appello, nel respingere l'eccezione, ha aggiunto il riferimento alla circostanza che in realtà, nel momento in cui l'avvocato ha assunto il mandato fiduciario in favore dell'odierno ricorrente, il 16 maggio 2022, aveva già contezza almeno di uno degli impegni prioritari del 7 luglio, essendo stato il calendario di udienza del processo veneziano (c.d. processo casalesi) reso noto all'udienza del 17 marzo precedente, ed ha richiamato l'orientamento secondo il quale l'art. 420- ter comma 5 cod. proc. pen. non trova applicazione nel caso di impedimento già noto all'atto dell'accettazione dell'incarico (Sez. 3, n. 38193 del 27/04/2017, U., Rv. 270951, e precedenti conformi).

Il ricorrente denuncia l'erroneità dell'assunto e richiama giurisprudenza di segno contrario (Sez. 5, n. 49454 del 13/11/2019, Antonini, Rv. 277744; Sez. 3, n. 43649 del 03/07/2018, B., Rv. 274416).

Assume che il calendario di udienza formalizzato nel mese di marzo corrispondeva ad un programma di massima e che in entrambi i processi l'udienza del 7 luglio 2022 è stata confermata solo all'esito dell'ultima udienza precedente, e precisamente il 23 giugno 2022, sicché l'istanza di rinvio, depositata il 28 giugno 2022, deve intendersi tempestiva.

Deduce che l'interpretazione dell'art. 420 -ter, comma 5, cod. proc. pen. fornita dalla Corte di appello giuliana si pone in contrasto con il tenore letterale della norma e con il diritto di difesa e, a fronte della presenza di un orientamento di segno diverso, sollecita la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

3. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile.

1. L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello 3di cui chiede il rinvio (Sez.

U, n. 4909 del 18/12/2014, dep 2015, Torchio, Rv. 262912).

A fronte di un'istanza che presenti effettivamente i contenuti sopra indicati, è poi compito del giudice operare un bilanciamento tra le esigenze della giurisdizione e quelle proprie della difesa, valutando se il concomitante impegno rappresentato sia effettivamente tale da giustificare il rinvio, alla luce degli elementi indicati (Sez.

U, n. 29529 del 25/6/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244109).

Tale valutazione, che rifugge da rigidi automatismi, è censurabile in cassazione solo se contraria alla legge o illogicamente motivata, e costituisce una tipica valutazione di merito.

Proprio la necessità di contemperare, nel caso concreto, le diverse esigenze in campo ha portato al formarsi di affermazioni giurisprudenziali che sono solo in apparenza diverse, sicché non sussiste il contrasto giurisprudenziale che il difensore ravvisa.

Come correttamente osserva il difensore, è stato detto che, nella decisione sulla prevalenza di un impegno professionale rispetto ad un altro, la priorità temporale costituisce uno dei parametri di valutazione, ma anche un impegno assunto successivamente può essere considerato, nel caso concreto, prevalente rispetto ad altro preesistente (Sez. 5, n. 49454/2019 e Sez. 3, n. 43649/2018, cit.).

Con affermazioni di questo genere si è voluto sottolineare che, fermi i requisiti di ammissibilità dell'istanza di rinvio, il giudice è tenuto ad apprezzare l'urgenza del procedimento concomitante, tenuto conto dell'obbligo di diligenza gravante sul difensore che gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che, per le caratteristiche del caso concreto (oggetto del procedimento, tipologia delle attività da compiere etc.), risulterebbe maggiormente pregiudicata (Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 270330).

2. I casi che hanno portato alle affermazioni giurisprudenziali appena esposte, che secondo il difensore sono contrarie ai principi applicati dalla Corte di appello giuliana, sono rappresentati da situazioni nelle quali colui che era già difensore in due distinti processi fissati in date diverse, la cui trattazione è stata poi differita alla medesima udienza, abbia chiesto il rinvio del processo che era stato rinviato per ultimo, e tale decisione non sia stata condivisa dal giudice di tale secondo processo, che ha giustificato la priorità dell'incombente dinanzi a lui fissato, alla luce dei criteri di cui all'art. 132-bis disp. att. cod. proc. pen.

Sulla base del medesimo ragionamento, il difensore sostiene che: a) il processo dinanzi al Tribunale per i Minorenni era stato rinviato da maggio al 7 luglio; b) in un momento successivo, e cioè il 23 giugno, i due processi veneziani (rectius, uno pendente dinanzi al Tribunale di Venezia e l'altro dinanzi al Tribunale 4 [.\ )di Verona, ancorché entrambi celebrati nella stessa aula veneziana) sono stati rinviati al medesimo 7 luglio; c) i processi "veneziani", ancorché rinviati per ultimi, avevano carattere prioritario (per la gravità delle imputazioni e per lo stato detentivo di alcuni imputati); d) rispetto alla data del 23 giugno, l'istanza di rinvio è tempestiva, perché depositata il 28 giugno.

Senonché, la decisione della Corte di appello di Trieste ha aggiunto un significativo elemento alla motivazione sulla correttezza del rigetto dell'istanza di rinvio, elemento che di per sé esclude che la decisione possa essere censurata, in quanto non palesemente illogica né in contrasto con il tenore e la ratio dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.: precisamente, non si deve dare rilievo alla data del 23 giugno quale momento in cui il difensore ha appreso della contemporaneità dei diversi impegni per il successivo 7 luglio, ma occorre considerare che sin dall'assunzione dell'incarico per il processo già allora fissato per il 7 luglio (cioè quello dinanzi al Tribunale per i minorenni), il difensore disponeva di un calendario delle udienze, predisposto nel processo dinanzi al Tribunale di Venezia, che contemplava la data del 7 luglio.

Dunque, la Corte di appello ha considerato che uno dei due impedimenti dell'avvocato gli era noto già al momento dell'assunzione dell'incarico ed ha richiamato l'orientamento secondo il quale «Nel caso di istanza di rinvio del difensore per impedimento professionale, a questi già noto all'atto della accettazione della nomina finalizzata all'espletamento dell'incarico in relazione al quale si richiede il rinvio, non può ritenersi operante la disposizione dell'art. 420- ter, comma 5, cod. proc. pen., perché tale norma, per come è formulata, intende dare rilevanza ed apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all'atto di nomina ed all'accettazione del mandato difensivo» (Sez. 3, n. 38193 del 27/04/2017, U., Rv. 270951, e numerose precedenti conformi).

L'orientamento, tutt'altro che superato, è stato invece confermato anche negli anni successivi (Sez. 3, n. 13259 del 27/01/2021, Todorovic; Sez. 5, n. 42572 del 22/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 39540 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Pase; Sez. 5, n. 39470 del 15/06/2018, Baldini) e risulta conforme alla corretta lettura della norma, per come è stata ribadita anche dalle Sezioni Unite.

Quando, infatti, si pone l'accento sul requisito della tempestività dell'istanza di rinvio, occorre tener presente che «con riferimento al requisito della tempestività, va rilevato come il riferimento temporale debba essere riguardato non solo in relazione alla prossimità cronologica della deduzione d'impedimento rispetto alla udienza per la quale si chiede rinvio, ma anche in riferimento all'epoca in cui il contemporaneo impegno professionale è stato reso noto al difensore, di guisa che la valutazione di siffatto requisito deve dispiegarsi nella duplice direzione enunciata» (Sez. 5, n. 39540/2018, cit.) e che «è inammissibile, in quanto 5proposta in violazione del generale dovere di lealtà processuale, l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento concernente un precedente e concomitante impegno professionale, anche se relativo ad un processo rispondente a criteri di comparativa prevalenza (in quanto avente ad oggetto reati prossimi alla prescrizione, ovvero celebrato a carico di detenuti) di cui, tuttavia, il difensore aveva già conoscenza al momento della fissazione della data di udienza» (ibidem).

3. Il calendario del quale il difensore disponeva al momento in cui accettò l'incarico conferitogli dal ricorrente (calendario oggi previsto dall'art. 477, comma 1, cod. proc. pen., attuativo dell'art. 1, comma 11 lett. a), della legge n. 134/2021) poteva certo essere confermato o smentito nelle udienze, successive all'assunzione di quell'incarico e precedenti al 7 luglio: se il calendario fosse stato smentito, il difensore avrebbe potuto onorare l'impegno che aveva ritenuto di assumere a Trieste (nonostante la previsione di un contemporaneo onere a Venezia), presentandosi all'udienza; se il calendario fosse stato confermato, come è in effetti avvenuto, il difensore non avrebbe potuto onorare l'impegno, e tuttavia di ciò era consapevole sin dal momento della sua assunzione.

Sicché nel momento in cui ha assunto il nuovo incarico dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Trieste il difensore aveva già notizia di un impedimento.

Ragionare diversamente significa svuotare di significato la previsione del calendario.

Il calendario delle udienze non è un dato "neutro" del quale si possa non tener conto: costituisce, invece, strumento organizzativo che, al momento in cui è stato adottato nel processo veneziano che vedeva coinvolto l'odierno difensore, rappresentava semplicemente una buona prassi, mentre oggi è previsto dalla legge tra gli adempimenti cui il presidente (o il giudice, nel caso di organo monocratico) deve provvedere, subito dopo aver deciso sulle richieste di prova, e risponde all'esigenza prioritaria di assicurare celerità e concentrazione (cfr. art. 477, comma 1, cod. proc. pen.).

Nel momento in cui il calendario è stabilito, "sentite le parti", e dunque dopo aver correttamente verificato l'esistenza (in quel momento) di impedimenti dei difensori coinvolti, esso produce l'effetto di "prenotare" per quel processo le udienze che vengono in quel momento stabilite.

Ciò non significa che il calendario sia insuscettibile di modifiche; certo, però, la tesi sostenuta dal ricorrente ne svaluta il significato, riducendolo ad un adempimento del tutto insignificante, nel momento in cui ritiene che le udienze "prenotate" nel calendario siano tamquam non essent fino al momento della definitiva loro conferma, udienza per udienza.

Seguendo la tesi del ricorrente, se il calendario di un processo a carattere prioritario prevede due udienze in giorni consecutivi, il difensore potrebbe nondimeno assumere un impegno contemporaneo (e non altrettanto "prioritario") /,) 6per il giorno della seconda udienza, e, previa dimostrazione di non poter essere sostituito, chiedere il rinvio di tale udienza la sera precedente la sua celebrazione, sul presupposto della conferma, solo in tale momento ottenuta (cioè al termine della prima udienza), dell'impegno "prioritario", con i conseguenti inevitabili disservizi derivanti dall'impossibilità di controcitare i testimoni e di non poter utilmente occupare con altre attività l'udienza della quale si chieda il rinvio.

Al contrario, sin dal momento in cui il calendario delle udienze è formato, il difensore ha notizia del proprio impegno professionale in ciascuna delle udienze che il calendario prevede e se, dunque, egli assume in epoca successiva alla formazione del calendario nuovi concomitanti impegni, non sarà legittimato a chiederne il rinvio in ragione dell'impedimento derivante da una delle udienze previste dal calendario.

L'interpretazione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., che il difensore dell'odierno ricorrente propone è inaccettabile, perché postula una tale dilatazione del diritto di difesa da consentire sempre il diritto dell'imputato a scegliere il proprio difensore, anche quando costui sappia già al momento dell'assunzione dell'incarico di non poter far fronte alla difesa nei tempi stabiliti; e postula di conseguenza la recessività, in ogni caso, dell'esigenza di celebrazione del processo in tempi ragionevoli rispetto ad un diritto di difesa inteso in questi termini.

4. In conclusione, anche il c.d. calendario delle udienze va inteso quale notizia di un impegno professionale del difensore nel processo in cui il calendario è predisposto.

Il principio di diritto già consolidato va dunque precisato, con riferimento a questa fattispecie, nel senso che la conferma della previsione di un'udienza, già indicata nel c.d. calendario del processo, non può intendersi quale impedimento sopravvenuto rispetto al momento in cui il calendario è formato.

Il difensore che, in data successiva alla formazione del calendario, accetti un nuovo incarico non potrà dunque invocare il legittimo impedimento nella data di una delle udienze da esso previste, poiché l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. intende apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all'atto di nomina ed all'accettazione del mandato difensivo.

5. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

La minore età dell'imputato al momento del fatto lo tiene indenne dalle conseguenti sanzioni e impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell'art 52 d.

Igs. 30 giugno 2003 n. 196. 7 P.Q.[OSCURATO:PERSONA]§SAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] O 1 FEB 2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
APP.SEZ.MINORENNI di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste, Sezione per i Minorenni, ha confermato la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Trieste che, in data 7 luglio 2022, aveva condannato T.M. alla pena di giustizia per il delitto di lesioni personali pluriaggravate, commesse in Trieste il 2 settembre 2016, in concorso con altra persona separatamente giudicata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di legge processuale, per avere la Corte di appello disatteso l'eccezione di nullità tempestivamente formulata nell'atto di appello. Più precisamente, il ricorrente deduce la nullità dell'udienza celebrata il 7 luglio 2022 dinanzi al Tribunale per i Minorenni, in assenza del difensore fiduciario legittimamente impedito, che aveva depositato tempestiva istanza di rinvio per contemporaneo impegno professionale, corredata da tutte le indicazioni stabilite dalla giurisprudenza a Sezioni Unite. La situazione esposta dal ricorrente è la seguente: - il 5 maggio 2022 il Tribunale per i Minorenni, terminata l'istruttoria, ha rinviato il processo all'udienza del 7 luglio 2022, per eventuali spontanee dichiarazioni dell'imputato, all'epoca difeso da professionista diverso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], e per discussione; - il 16 maggio 2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha assunto l'incarico fiduciario; - il 28 giugno 2022 il difensore ha depositato istanza di rinvio dell'udienza del 7 luglio, deducendo di essere impegnato, quello stesso giorno, in due distinti processi presso l'aula bunker di Venezia-Mestre, per reati da ritenersi prioritari (associazione mafiosa, favoreggiamento personale aggravato dal metodo mafioso), deducendo di non potersi avvalere di sostituti né nei prioritari processi veneziani (uno dei due, in realtà, pendente dinanzi al Tribunale di Verona ma fisicamente celebrato nella medesima aula ove doveva tenersi il contemporaneo processo pendente dinanzi al Tribunale di Venezia), né nel processo dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Trieste, essendo le colleghe di studio contemporaneamente impegnate in altre sostituzioni del medesimo avv. [OSCURATO:PERSONA]; - il Tribunale per i Minorenni ha respinto l'istanza ritenendo la stessa non sufficientemente motivata con riferimento all'impossibilità di farsi sostituire da colleghi diversi dalle due menzionate nell'istanza di rinvio, nonché tardiva rispetto alla conoscenza dei due impegni veneziani, l'uno risalente al 27 maggio e l'altro al 23 giugno; 2- la Corte di appello, nel respingere l'eccezione, ha aggiunto il riferimento alla circostanza che in realtà, nel momento in cui l'avvocato ha assunto il mandato fiduciario in favore dell'odierno ricorrente, il 16 maggio 2022, aveva già contezza almeno di uno degli impegni prioritari del 7 luglio, essendo stato il calendario di udienza del processo veneziano (c.d. processo casalesi) reso noto all'udienza del 17 marzo precedente, ed ha richiamato l'orientamento secondo il quale l'art. 420- ter comma 5 cod. proc. pen. non trova applicazione nel caso di impedimento già noto all'atto dell'accettazione dell'incarico (Sez. 3, n. 38193 del 27/04/2017, U., Rv. 270951, e precedenti conformi). Il ricorrente denuncia l'erroneità dell'assunto e richiama giurisprudenza di segno contrario (Sez. 5, n. 49454 del 13/11/2019, Antonini, Rv. 277744; Sez. 3, n. 43649 del 03/07/2018, B., Rv. 274416). Assume che il calendario di udienza formalizzato nel mese di marzo corrispondeva ad un programma di massima e che in entrambi i processi l'udienza del 7 luglio 2022 è stata confermata solo all'esito dell'ultima udienza precedente, e precisamente il 23 giugno 2022, sicché l'istanza di rinvio, depositata il 28 giugno 2022, deve intendersi tempestiva. Deduce che l'interpretazione dell'art. 420 -ter, comma 5, cod. proc. pen. fornita dalla Corte di appello giuliana si pone in contrasto con il tenore letterale della norma e con il diritto di difesa e, a fronte della presenza di un orientamento di segno diverso, sollecita la rimessione della questione alle Sezioni Unite. 3. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile. 1. L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello 3di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep 2015, Torchio, Rv. 262912). A fronte di un'istanza che presenti effettivamente i contenuti sopra indicati, è poi compito del giudice operare un bilanciamento tra le esigenze della giurisdizione e quelle proprie della difesa, valutando se il concomitante impegno rappresentato sia effettivamente tale da giustificare il rinvio, alla luce degli elementi indicati (Sez. U, n. 29529 del 25/6/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244109). Tale valutazione, che rifugge da rigidi automatismi, è censurabile in cassazione solo se contraria alla legge o illogicamente motivata, e costituisce una tipica valutazione di merito. Proprio la necessità di contemperare, nel caso concreto, le diverse esigenze in campo ha portato al formarsi di affermazioni giurisprudenziali che sono solo in apparenza diverse, sicché non sussiste il contrasto giurisprudenziale che il difensore ravvisa. Come correttamente osserva il difensore, è stato detto che, nella decisione sulla prevalenza di un impegno professionale rispetto ad un altro, la priorità temporale costituisce uno dei parametri di valutazione, ma anche un impegno assunto successivamente può essere considerato, nel caso concreto, prevalente rispetto ad altro preesistente (Sez. 5, n. 49454/2019 e Sez. 3, n. 43649/2018, cit.). Con affermazioni di questo genere si è voluto sottolineare che, fermi i requisiti di ammissibilità dell'istanza di rinvio, il giudice è tenuto ad apprezzare l'urgenza del procedimento concomitante, tenuto conto dell'obbligo di diligenza gravante sul difensore che gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che, per le caratteristiche del caso concreto (oggetto del procedimento, tipologia delle attività da compiere etc.), risulterebbe maggiormente pregiudicata (Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 270330). 2. I casi che hanno portato alle affermazioni giurisprudenziali appena esposte, che secondo il difensore sono contrarie ai principi applicati dalla Corte di appello giuliana, sono rappresentati da situazioni nelle quali colui che era già difensore in due distinti processi fissati in date diverse, la cui trattazione è stata poi differita alla medesima udienza, abbia chiesto il rinvio del processo che era stato rinviato per ultimo, e tale decisione non sia stata condivisa dal giudice di tale secondo processo, che ha giustificato la priorità dell'incombente dinanzi a lui fissato, alla luce dei criteri di cui all'art. 132-bis disp. att. cod. proc. pen. Sulla base del medesimo ragionamento, il difensore sostiene che: a) il processo dinanzi al Tribunale per i Minorenni era stato rinviato da maggio al 7 luglio; b) in un momento successivo, e cioè il 23 giugno, i due processi veneziani (rectius, uno pendente dinanzi al Tribunale di Venezia e l'altro dinanzi al Tribunale 4 [.\ )di Verona, ancorché entrambi celebrati nella stessa aula veneziana) sono stati rinviati al medesimo 7 luglio; c) i processi "veneziani", ancorché rinviati per ultimi, avevano carattere prioritario (per la gravità delle imputazioni e per lo stato detentivo di alcuni imputati); d) rispetto alla data del 23 giugno, l'istanza di rinvio è tempestiva, perché depositata il 28 giugno. Senonché, la decisione della Corte di appello di Trieste ha aggiunto un significativo elemento alla motivazione sulla correttezza del rigetto dell'istanza di rinvio, elemento che di per sé esclude che la decisione possa essere censurata, in quanto non palesemente illogica né in contrasto con il tenore e la ratio dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.: precisamente, non si deve dare rilievo alla data del 23 giugno quale momento in cui il difensore ha appreso della contemporaneità dei diversi impegni per il successivo 7 luglio, ma occorre considerare che sin dall'assunzione dell'incarico per il processo già allora fissato per il 7 luglio (cioè quello dinanzi al Tribunale per i minorenni), il difensore disponeva di un calendario delle udienze, predisposto nel processo dinanzi al Tribunale di Venezia, che contemplava la data del 7 luglio. Dunque, la Corte di appello ha considerato che uno dei due impedimenti dell'avvocato gli era noto già al momento dell'assunzione dell'incarico ed ha richiamato l'orientamento secondo il quale «Nel caso di istanza di rinvio del difensore per impedimento professionale, a questi già noto all'atto della accettazione della nomina finalizzata all'espletamento dell'incarico in relazione al quale si richiede il rinvio, non può ritenersi operante la disposizione dell'art. 420- ter, comma 5, cod. proc. pen., perché tale norma, per come è formulata, intende dare rilevanza ed apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all'atto di nomina ed all'accettazione del mandato difensivo» (Sez. 3, n. 38193 del 27/04/2017, U., Rv. 270951, e numerose precedenti conformi). L'orientamento, tutt'altro che superato, è stato invece confermato anche negli anni successivi (Sez. 3, n. 13259 del 27/01/2021, Todorovic; Sez. 5, n. 42572 del 22/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 39540 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Pase; Sez. 5, n. 39470 del 15/06/2018, Baldini) e risulta conforme alla corretta lettura della norma, per come è stata ribadita anche dalle Sezioni Unite. Quando, infatti, si pone l'accento sul requisito della tempestività dell'istanza di rinvio, occorre tener presente che «con riferimento al requisito della tempestività, va rilevato come il riferimento temporale debba essere riguardato non solo in relazione alla prossimità cronologica della deduzione d'impedimento rispetto alla udienza per la quale si chiede rinvio, ma anche in riferimento all'epoca in cui il contemporaneo impegno professionale è stato reso noto al difensore, di guisa che la valutazione di siffatto requisito deve dispiegarsi nella duplice direzione enunciata» (Sez. 5, n. 39540/2018, cit.) e che «è inammissibile, in quanto 5proposta in violazione del generale dovere di lealtà processuale, l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento concernente un precedente e concomitante impegno professionale, anche se relativo ad un processo rispondente a criteri di comparativa prevalenza (in quanto avente ad oggetto reati prossimi alla prescrizione, ovvero celebrato a carico di detenuti) di cui, tuttavia, il difensore aveva già conoscenza al momento della fissazione della data di udienza» (ibidem). 3. Il calendario del quale il difensore disponeva al momento in cui accettò l'incarico conferitogli dal ricorrente (calendario oggi previsto dall'art. 477, comma 1, cod. proc. pen., attuativo dell'art. 1, comma 11 lett. a), della legge n. 134/2021) poteva certo essere confermato o smentito nelle udienze, successive all'assunzione di quell'incarico e precedenti al 7 luglio: se il calendario fosse stato smentito, il difensore avrebbe potuto onorare l'impegno che aveva ritenuto di assumere a Trieste (nonostante la previsione di un contemporaneo onere a Venezia), presentandosi all'udienza; se il calendario fosse stato confermato, come è in effetti avvenuto, il difensore non avrebbe potuto onorare l'impegno, e tuttavia di ciò era consapevole sin dal momento della sua assunzione. Sicché nel momento in cui ha assunto il nuovo incarico dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Trieste il difensore aveva già notizia di un impedimento. Ragionare diversamente significa svuotare di significato la previsione del calendario. Il calendario delle udienze non è un dato "neutro" del quale si possa non tener conto: costituisce, invece, strumento organizzativo che, al momento in cui è stato adottato nel processo veneziano che vedeva coinvolto l'odierno difensore, rappresentava semplicemente una buona prassi, mentre oggi è previsto dalla legge tra gli adempimenti cui il presidente (o il giudice, nel caso di organo monocratico) deve provvedere, subito dopo aver deciso sulle richieste di prova, e risponde all'esigenza prioritaria di assicurare celerità e concentrazione (cfr. art. 477, comma 1, cod. proc. pen.). Nel momento in cui il calendario è stabilito, "sentite le parti", e dunque dopo aver correttamente verificato l'esistenza (in quel momento) di impedimenti dei difensori coinvolti, esso produce l'effetto di "prenotare" per quel processo le udienze che vengono in quel momento stabilite. Ciò non significa che il calendario sia insuscettibile di modifiche; certo, però, la tesi sostenuta dal ricorrente ne svaluta il significato, riducendolo ad un adempimento del tutto insignificante, nel momento in cui ritiene che le udienze "prenotate" nel calendario siano tamquam non essent fino al momento della definitiva loro conferma, udienza per udienza. Seguendo la tesi del ricorrente, se il calendario di un processo a carattere prioritario prevede due udienze in giorni consecutivi, il difensore potrebbe nondimeno assumere un impegno contemporaneo (e non altrettanto "prioritario") /,) 6per il giorno della seconda udienza, e, previa dimostrazione di non poter essere sostituito, chiedere il rinvio di tale udienza la sera precedente la sua celebrazione, sul presupposto della conferma, solo in tale momento ottenuta (cioè al termine della prima udienza), dell'impegno "prioritario", con i conseguenti inevitabili disservizi derivanti dall'impossibilità di controcitare i testimoni e di non poter utilmente occupare con altre attività l'udienza della quale si chieda il rinvio. Al contrario, sin dal momento in cui il calendario delle udienze è formato, il difensore ha notizia del proprio impegno professionale in ciascuna delle udienze che il calendario prevede e se, dunque, egli assume in epoca successiva alla formazione del calendario nuovi concomitanti impegni, non sarà legittimato a chiederne il rinvio in ragione dell'impedimento derivante da una delle udienze previste dal calendario. L'interpretazione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., che il difensore dell'odierno ricorrente propone è inaccettabile, perché postula una tale dilatazione del diritto di difesa da consentire sempre il diritto dell'imputato a scegliere il proprio difensore, anche quando costui sappia già al momento dell'assunzione dell'incarico di non poter far fronte alla difesa nei tempi stabiliti; e postula di conseguenza la recessività, in ogni caso, dell'esigenza di celebrazione del processo in tempi ragionevoli rispetto ad un diritto di difesa inteso in questi termini. 4. In conclusione, anche il c.d. calendario delle udienze va inteso quale notizia di un impegno professionale del difensore nel processo in cui il calendario è predisposto. Il principio di diritto già consolidato va dunque precisato, con riferimento a questa fattispecie, nel senso che la conferma della previsione di un'udienza, già indicata nel c.d. calendario del processo, non può intendersi quale impedimento sopravvenuto rispetto al momento in cui il calendario è formato. Il difensore che, in data successiva alla formazione del calendario, accetti un nuovo incarico non potrà dunque invocare il legittimo impedimento nella data di una delle udienze da esso previste, poiché l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. intende apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all'atto di nomina ed all'accettazione del mandato difensivo. 5. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. La minore età dell'imputato al momento del fatto lo tiene indenne dalle conseguenti sanzioni e impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell'art 52 d. Igs. 30 giugno 2003 n. 196. 7 P.Q.[OSCURATO:PERSONA]§SAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] O 1 FEB 2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 8