CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 34299/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26100-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 158/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 22/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 22 aprile 2020, la Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Paola, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della CGIL [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la condanna dell'articolazione territoriale dell'organizzazione sindacale datrice al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo 1.4.2008/31.3.2012, allorché il Mazza assumeva la titolarità dell'incarico di segretario confederale territoriale e successivamente di segretario generale FILTEA/FILCTEM, a seguito del mancato adeguamento della retribuzione spettante disposta dalla Segreteria comprensoriale e dal Comitato direttivo confederale in contrasto con le previsioni del Regolamento del personale della CGIL relative al livello retributivo "DB" in cui il Mazza risultava inquadrato; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata la pretesa del Mazza per essere il regolamento del personale inderogabile solo in melius e, pertanto, tale da ammettere deroghe in peius nella specie assunte da organismi da considerarsi, in base alle dichiarazioni testimoniali legittimamente assunte, titolari della relativa competenza; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Mazza, affidando l'impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale, la CGIL [OSCURATO:PERSONA], non ha svolto alcuna attività difensiva; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che il ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 43 e 61, par. 5, del Regolamento del personale CGIL, imputa alla Corte territoriale l'erronea interpretazione delle predette previsioni regolamentari laddove limitano la sancita inderogabilità delle stesse alla sola ipotesi della determinazione in aumento dei livelli retributivi ivi fissati; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. degli artt. 43 e 61, par. 1, n. 4 del Regolamento del personale CGIL, il ricorrente imputa alla Corte territoriale l'erronea interpretazione delle predette previsioni regolamentari laddove riconosce competenti ai fini della deroga in peius dei trattamenti economici previsti dal regolamento la Segreteria comprensoriale ed il Comitato direttivo confederale; che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2722 c.c., lamenta a carico della Corte territoriale la non conformità a diritto della ritenuta ammissibilità della prova per testimoni della ricorrenza di un patto aggiunto o contrario al contenuto di un documento redatto in forma scritta; che la controversia, considerata la peculiarità della fattispecie, in relazione alla quale non si rinvengono nella giurisprudenza di questa Corte precedenti in termini, non è priva di valenza nomofilattica così da imporre la rimessione della causa alla sezione semplice; P.Q.M. La Corte ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione della causa in sede camerale, ne rimette la trattazione alla sezione ordinaria. Così deciso in Roma, nell