CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13246/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza, nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena, e di dichiarare inammissibile il ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 giugno 2022 dalla Corte di appello di Ancona, che ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Fermo che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624-625, comma 1, n. 7, cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato si sarebbe impossessato di un'autovettura che si trovava parcheggiata lungo la pubblica via, sottraendola al legittimo proprietario. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 442 cod. pen. Sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nella determinazione della pena, atteso che avrebbe operato una riduzione di pena, per la scelta del rito, in misura inferiore a un terzo. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. Sostiene che l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non dovesse essere applicata, atteso che l'auto rubata era stata lasciata aperta con le chiavi inserite nel cruscotto. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che il fatto dovesse essere riqualificato in furto tentato, atteso che l'intera azione delittuosa sarebbe stata realizzata sotto la costante osservazione dei carabinieri. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena, e di dichiarare inammissibile il ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto. 1.1. Il primo motivo è fondato. La Corte di appello, effettivamente, per la scelta del rito abbreviato, ha operato una riduzione di pena inferiore a quella prevista dalla legge, atteso che, dopo aver fissato la pena base in un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 516,00 di multa, l'ha ridotta ad anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.Invero, «sussiste l'aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede nel caso di furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico, anche nell'ipotesi in cui la stessa non ha le portiere chiuse con le chiavi e quest'ultime sono inserite nel cruscotto del veicolo» (Sez. 5, Sentenza n. 22194 del 06/12/2016, B., Rv. 270122; Sez. 3, Sentenza n. 35872 del 08/05/2007, Alla, Rv. 237286). 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Con riferimento al monitoraggio dell'azione da parte delle forze dell'ordine, va, infatti, osservato che integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo l'impossessamento, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che l'aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. L'osservazione a distanza da parte degli agenti non assume rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata poiché tale "studio" non solo non avviene ad opera della persona offesa, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso della res, prima dell'arresto in flagranza (Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266). Tali ipotesi devono essere distinte da quelle in cui il monitoraggio venga operato direttamente dalla persona offesa e mediante sistemi che le consentono di controllare costantemente il proprio bene e di intervenire immediatamente, impedendo che altre persone se ne approprino (come nel caso dei sistemi di video- sorveglianza all'interno dei negozi). Nei casi di monitoraggio della polizia giudiziaria l'osservazione è effettuata non dalla persona offesa e a distanza, in modo tale che quest'ultima, seppur per un breve periodo di tempo (quantomeno quello necessario per consentire alla polizia giudiziaria, che osservava a distanza, di intervenire), perde il possesso della res, che viene acquisito dal reo che ne assume l'autonoma ed effettiva disponibilità. In tali casi, il reato deve essere, pertanto, ritenuto consumato. Quando, invece, il fatto è commesso sotto il monitoraggio della persona offesa (o dei suoi dipendenti), mediante sistemi che gli consentono di controllare costantemente il bene e di effettuare un intervento difensivo "in continenti", il reato deve ritenersi tentato, poiché la persona offesa non perde, neppure per breve periodo, il possesso della res. 2. La sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.3. Va rilevato che l'art. 2, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 150 del 2022 ha reso procedibile a querela il reato di furto aggravato dall'aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede. Il giudice del rinvio, pertanto, verificherà la sussistenza della condizione di procedibilità, tenendo presente che l'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, ha previsto che, per i reati divenuti perseguibili a querela della persona offesa, commessi prima della data di entrata in vigore del decreto, il termine per la presentazione della querela decorra dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. D