CassazionedecretoSezione LDecisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 29140/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17717/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 191, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 2716/2014 depositata il07/01/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]― già direttore generale del Comune di Fasano, giusto decreto sindacale del 30 dicembre 2002 nr.4, revocato dalla carica con decreto sindacale del 10 aprile 2006 nr. 14― per il pagamento della indennità prevista dal contratto individuale di lavoro, articolo 6, in caso di revoca dell’incarico per caduta del rapporto fiduciario; confermava il rigetto della domanda di pagamento della retribuzione di risultato per gli anni 2004 e 2005 e di risarcimento del danno. 2. La Corte territoriale, premesso trattarsi di rapporto di lavoro dirigenziale― tale essendo la qualifica del direttore generale del Comune ai sensi dell’articolo 108 D.Lgs. nr. 267/2000― esponeva che secondo l’articolo 6 del contratto individuale di lavoro il rapporto poteva essere revocato dalla amministrazione comunale, previa delibera di Giunta, tanto nei casi di giusta causa, previa contestazione degli addebiti, che per il venir meno del rapporto fiduciario: in quest’ultima ipotesi spettava al direttore generale una indennità di importo pari alla retribuzione maturanda fino alla scadenza naturale del contratto. 3. Secondo il giudice dell’appello, benchè la amministrazione avesse formulato una serie di contestazioni, asseritamente fondanti la giusta causa, nel decreto sindacale era stata individuata come ragione esclusiva e sufficiente a determinare la revoca dell’incarico il venir meno del rapporto fiduciario; né il Comune di Fasano poteva in sede giudiziale mutare la causa del recesso e sostenere la sua riconducibilità ad una giusta causa. 4. In ogni caso, secondo il giudizio della Corte di merito, tutte le contestazioni indirizzate al Tozzi, quand’anche fondate, non avrebbero integrato la giusta causa ex articolo 2119 cod.civ., in quanto esse risultavano prive di conseguenze negative per l’amministrazione o consone ad un atteggiamento di prudenza ed oculatezza o eccessivamente risalenti nel tempo o frutto di legittimo esercizio del diritto di manifestazione del pensiero o, al più, tali da costituire condotte incidenti sulrapporto fiduciario. 5. La revoca per venir meno del rapporto fiduciario costituiva esercizio di una facoltà riconosciuta alla amministrazione, sicchè non vi era alcuna responsabilità per danni. Infine, non era dovuta la retribuzione di risultato, in quanto il TOZZI non aveva dimostrato di avere fornito il proprio contributo per il raggiungimento degli obiettivi. 6.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi di censura, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. 7.Il PM ha concluso per il rigetto del ricorso. 8. Con ordinanza dell’ 8 giugno 2021 il Collegio, dato atto della irritualità della costituzione del nuovo difensore del Comune di Fasano― in sostituzione dell’a vv. [OSCURATO:PERSONA], deceduto― perché non avvenuta nelle forme dell’articolo 83 cod.proc.civ., nel testo vigente ratione temporis (cfr. Cass., sez. III, 10 novembre 2015 nr. 22877), ha disposto la rinotifica dell’avviso di udienza al Comune. 9. La causa è stata fissata per la trattazione in camera di Consiglio; il controricorrente si è riportato alla memoria già depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il Comune ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’articolo 21 D.L.gs. nr. 165/2001, dell’articolo 11 CCNL per la dirigenza del [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’articolo 2119 cod.civ. in relazione alla clausola di cui al punto 6 del contratto individuale di lavoro del 4 febbraio 2003. 2.Si censura la statuizione della sentenza impugnata secondo cui la revoca dell’incarico sarebbe avvenuta per venir meno del rapporto fiduciario, assumendosi l’errore di lettura del decreto sindacale del 10 aprile 2006 nr. 14. Nell’assunto del Comune ricorrente, il tenore letterale del decreto sindacale e la sequenza procedimentale attraverso la quale si era giunti alla sua emanazione lasciavano inequivocamente intendere che si trattasse di recesso per giusta causa, in ragione dei gravi inadempimenti del TOZZI nello svolgimento dell’incarico, giusta contestazione degli addebiti alle date del 21 febbraio e del 23 marzo 2006. 3. Il motivo è inammissibile. 4. La censura di violazione delle norme di legge e di contratto collettivo articolata nella rubrica del motivo appare del tutto inconferente rispetto ai contenuti della impugnazione, con la quale si contesta, piuttosto che una violazione di norme, un errore del giudice dell’appello nella interpretazione dell’atto di revoca. 5. Ed invero il Comune ricorrente neppure indica le affermazioni della sentenza impugnata in cui si ravviserebbe un errore di diritto; anzi, premette che la Corte territoriale avrebbe correttamente ricostruito il quadro normativo. 6. Il vizio prospettato è, dunque, quello di interpretazione dell’ atto unilaterale di revoca, senza che sia stata in alcun modo dedotta, tuttavia, la violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale. 7. Con il secondo mezzo viene dedotta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, egualmente in relazione alla statuizione sulla natura del recesso. 8. Si lamenta l’omesso esame della delibera di [OSCURATO:PERSONA] nr. 105 del 6 aprile 2006, indicata nelle premesse del decreto sindacale di revoca e richiamata integralmente «per costituire sostanziale motivazione». 9. Si espone che la predetta delibera riportava nel dettaglio le inadempienze del TOZZI e riteneva di procedere, con atto collegiale di indirizzo politico e di alta amministrazione, alla revoca per giusta causa dell’incarico di direttore generale, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, del contratto individuale; al punto 2, la delibera specificava che, in virtù delle motivazioni della risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, al direttore generale non era dovuto alcun compenso o retribuzione. Nessun riferimento vi era invece all’articolo 6, comma tre, del contratto individuale, prevedente la revoca per il venir meno del rapporto fiduciario. 10. Si assume che ove la Corte territoriale avesse esaminato la delibera di Giunta― interpretandola secondo i canoni di ermeneutica contrattuale di cui all’articolo 1362 cod.civ.― non avrebbe potuto che concludere che il recesso era avvenuto per giusta causa. Su tali presupposti si denuncia la contraddittorietà della motivazione e la violazione degli articoli 1362 e 1363 cod.civ. 11. Con la terza critica si torna a dedurre l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere la Corte territoriale trascritto per sintesi le condotte contestate al TOZZI, affermando che non costituissero giusta causa, omettendo di esaminarle. 12. La amministrazione ha dettagliato le contestazioni e richiamato, per stralcio, gli esiti della prova testimoniale, assumendo che gli addebiti erano provati e costituivano giusta causa del recesso. 13. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto si prestano ad analoghe valutazioni, sono inammissibili. 14. La deduzione del vizio di motivazione non è conforme al paradigma del vigente articolo 360 nr.5 cod.proc.civ., che limita il sindacato di questo giudice di legittimità all’ipotesi dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 15. Con il secondo motivo il Comune ricorrente non indica un fatto storico non esaminato, giacchè la sentenza impugnata ( alla pagina 3 sub nr. 6), nell’esporre i fatti di causa, ha dato conto della delibera di Giunta del 6 aprile 2006 e dei suoi contenuti; tuttavia, con una tipica valutazione di merito, il giudice dell’appello, nell’interpretare la successiva delibera sindacale, ha ritenuto che quest’ultima fosse fondata esclusivamente sul venir meno del rapporto fiduciario. 16. Le censure mosse a detta interpretazione sotto il profilo della violazione degli articoli 1362 e 1363 cod.civ.― contenute nella esposizione del motivo e neppure richiamate in rubrica― appaiono generiche, in quanto non riferite a contenuti determinati del decreto sindacale―( che non è stato trascritto se non per minimi stralci) ― ed a specifiche ragioni di violazione dei criteri legali di interpretazione. 17. Allo stesso modo, il terzo motivo di censura, piuttosto che individuare uno specifico fatto storico non esaminato dal giudice dell’appello, si riporta al complesso degli elementi istruttori per sostenere la fondatezza degli addebiti mossi al TOZZI e la loro qualificazione come giusta causa, sollecitando questa Corte ad un non consentito riesame di merito. 18.La inammissibilità della censura deriva in questo caso anche dal rilievo della autonoma decisività della prima ratio decidendi, che ha escluso che la revoca fosse avvenuta per giusta causa; le ulteriori osservazioni della Corte di merito costituivano, infatti, una motivazione meramente alternativa. 19.Il ricorso deve essere conclusivamente dichiarato nel complesso inammissibile. 20. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 21. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso, Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore im