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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17854/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il qualeha chiesto dichiarare l’annullamento con rinvio o senza rinvio dell’ordinanzaimpugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 16 febbraio 2026, rigettava l’istanzadi riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato ditentata truffa aggravata, avverso l’ordinanza del Tribunale di Trani che avevaapplicato allo stesso la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza;avverso tale ultima ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore diPrivitera, eccependo:1.1. violazione dell’art. 280 cod. proc. pen., 61 n.5 e 640 comma 3 cod.pen.: si era ritenuta sussistente l’aggravante della minorata difesa per la sola etàdella persona offesa, contrariamente alla giurisprudenza di questa Corte;1.2 violazione degli artt. 274 e 283 cod. proc. pen., mancanza ed illogicitàdella motivazione: non era stato spiegato da quali elementi si era ritenuto che vifosse una organizzazione con più complici, visto che la querelante aveva percepitoche vi fossero diversi interlocutori per i ruoli con i quali si qualificavano al telefono,ma ciò non era sufficiente per ritenere esistente una associazione, visto che potevaessere [OSCURATO:PERSONA] a camuffare la voce durante le diverse telefonate; le misureinvocate dalla difesa per esigenze lavorative erano state negate solo conriferimento alla gravità del crimine, senza alcun tipo di valutazione sulle esigenzecautelari; inoltre, il Tribunale aveva aggiunto che le esigenze cautelarisussistevano per la precedente condanna per rapina e ricettazione, che però eraestinta ai sensi dell’art. 167 cod. pen.,, con conseguente cessazione di ogni effettopenale della condanna.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.1.

Si deve rilevare, con riferimento all’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod.pen., il Tribunale ha ritenuto sussistente l’aggravante della minorata difesa nonsolo in ragione dell’età della vittima, ma anche perché l’azione si era sviluppatanella privata dimora della stessa, in cui la donna si trovava sola (e quindi le suecapacità reattive erano affievolite), con motivazione di merito sulla quale non èammesso sindacato nella presente sede.1.2 Quanto alle esigenze cautelari, la motivazione del Tribunale è contenutaa pag.5 dell’ordinanza impugnata, nella quale sono stati evidenziati il disvalore ele modalità di esecuzione della condotta e che la misura, blandamente afflittiva,era necessaria per monitorare gli spostamenti dell’indagato, senza che potesseavere rilievo l’attività di venditore ambulante dello stesso.Si deve ricordare che in tema di misure cautelari personali, quando siadenunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimentoemesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza e della sussistenza delle esigenze cautelari, il controllo di legittimitàè limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad essoineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato ed alla verificadell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.2.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta ilricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamentodelle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 16/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il qualeha chiesto dichiarare l’annullamento con rinvio o senza rinvio dell’ordinanzaimpugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 16 febbraio 2026, rigettava l’istanzadi riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato ditentata truffa aggravata, avverso l’ordinanza del Tribunale di Trani che avevaapplicato allo stesso la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza;avverso tale ultima ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore diPrivitera, eccependo:1.1. violazione dell’art. 280 cod. proc. pen., 61 n.5 e 640 comma 3 cod.pen.: si era ritenuta sussistente l’aggravante della minorata difesa per la sola etàdella persona offesa, contrariamente alla giurisprudenza di questa Corte;1.2 violazione degli artt. 274 e 283 cod. proc. pen., mancanza ed illogicitàdella motivazione: non era stato spiegato da quali elementi si era ritenuto che vifosse una organizzazione con più complici, visto che la querelante aveva percepitoche vi fossero diversi interlocutori per i ruoli con i quali si qualificavano al telefono,ma ciò non era sufficiente per ritenere esistente una associazione, visto che potevaessere [OSCURATO:PERSONA] a camuffare la voce durante le diverse telefonate; le misureinvocate dalla difesa per esigenze lavorative erano state negate solo conriferimento alla gravità del crimine, senza alcun tipo di valutazione sulle esigenzecautelari; inoltre, il Tribunale aveva aggiunto che le esigenze cautelarisussistevano per la precedente condanna per rapina e ricettazione, che però eraestinta ai sensi dell’art. 167 cod. pen.,, con conseguente cessazione di ogni effettopenale della condanna.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1. Si deve rilevare, con riferimento all’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod.pen., il Tribunale ha ritenuto sussistente l’aggravante della minorata difesa nonsolo in ragione dell’età della vittima, ma anche perché l’azione si era sviluppatanella privata dimora della stessa, in cui la donna si trovava sola (e quindi le suecapacità reattive erano affievolite), con motivazione di merito sulla quale non èammesso sindacato nella presente sede.1.2 Quanto alle esigenze cautelari, la motivazione del Tribunale è contenutaa pag.5 dell’ordinanza impugnata, nella quale sono stati evidenziati il disvalore ele modalità di esecuzione della condotta e che la misura, blandamente afflittiva,era necessaria per monitorare gli spostamenti dell’indagato, senza che potesseavere rilievo l’attività di venditore ambulante dello stesso.Si deve ricordare che in tema di misure cautelari personali, quando siadenunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimentoemesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza e della sussistenza delle esigenze cautelari, il controllo di legittimitàè limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad essoineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato ed alla verificadell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta ilricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamentodelle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 16/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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