CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00467/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Corte di Appello di Napoli rigettava la richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la revisione della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dalla Corte di Appello di Salerno con la quale veniva condannato alla pena di giorni 21 di arresto ed euro 10.100,00 di ammenda in relazione ad una serie di reati edilizi in relazione a costruzione edificata in Cava dei Tirreni in assenza di prescritta concessione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, consistente in manufatto in sopraelevazione di ulteriore locale interrato con superficie in pianta di 110 mq e con altezza di tre metri, nonché per avere realizzato l'opera in zona soggetta a vincolo senza autorizzazione, senza la previa redazione di un progetto e senza la direzione da parte di professionista abilitato e in assenza della denuncia al competente ufficio del Genio Civile. 2.A fronte della allegazione difensiva secondo la quale la prova nuova poteva anche consistere in una circostanza che non era stata sottoposta o esaminata nel giudizio la quale, nella specie, consisteva nel fatto che non si era trattato di nuova costruzione bensì della ricostruzione di un precedente manufatto che insisteva nel sedime, previa sua demolizione e che il proprietario aveva mantenuto i volumi e la superficie preesistenti, il giudice della revisione riconosceva l'ammissibilità del giudizio di revisione. Nel merito rigettava la richiesta di revisione fondata su prove documentali rappresentate dai rilievi fotografici acquisiti presso ('[OSCURATO:PERSONA] e presso gli uffici Alisud e da un atto di donazione del 9.3.2001. Evidenziava che, ai sensi dell'art.3 dpr 380/2001 art.1 comma d), la ricostruzione del manufatto previa demolizione di quello preesistente poteva rientrare in un intervento di ristrutturazione edilizia; peraltro in relazione a immobili sottoposti a vincoli paesaggistici gli interventi di demolizione e di ricostruzione così come gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti integrano una ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la stessa sagoma dell'edificio preesistente e pertanto "purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza", integrando altrimenti nuove costruzioni. A tale proposito assumeva che nessun concreto elemento avrebbe consentito di risalire alla preesistente consistenza dei manufatti che si assumono essere stati demoliti e poi ricostruiti dal ricorrente. In particolare rilevava che troppo approssimativi ed equivoci erano i criteri adottati dal consulente tecnico di parte per risalire alla sagoma e alle dimensioni del preesistente edificio, che venivano ricondotte Lt) a quelle di un edificio adiacente, così come per la porzione interrata dello stesso, di talchè non sarebbe stato comunque possibile accertarne la preesistente consistenza e sagoma. 4. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] assumendo violazione della legge penale laddove la Corte di Appello aveva escluso la possibilità di accertare la consistenza del preesistente fabbricato, poichè l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto limitarsi a riconoscere l'astratta possibilità di una tale verifica mentre, in relazione agli accertamenti tecnici volti alla verifica di identità di consistenza, avrebbe dovuto affidare ad un consulente tecnico il compito di valutare, alla stregua dei documenti prodotti dal ricorrente, la originaria consistenza del manufatto e di parametrarne le misure e la sagoma rispetto alla nuova costruzione. Con una seconda articolazione lamenta violazione di legge per non avere la corte di appello proceduto alla sospensione dell'ordine di demolizione del manufatto in pendenza di procedimento amministrativo volto ad ottenere permesso edificatorio in sanatoria in ragione della preesistenza dei manufatti da demolire. Con una terza articolazione evidenzia come la omessa valutazione delle prove documentali avesse impedito di accertare la possibilità della ricostruzione del manufatto mediante il recupero dei volumi preesistenti, tenuto conto di quanto evidenziato dalla documentazione prodotta e dal procedimento amministrativo pendente presso il Comune di Cava dei Tirreni. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato ed ha carattere assorbente. Ricorre invero una contraddizione interna nella motivazione della sentenza impugnata nel passaggio in cui la Corte di Appello di Napoli, dopo avere riconosciuto il carattere di "novità" degli elementi documentali prodotti dal Pisapia a corredo della richiesta di revisione, e dopo avere delibato l'astratta idoneità di tali prove a condurre al proscioglimento del condannato tenuto conto degli strumenti urbanistici del comune di Cava dei Tirreni, senza soluzione di continuità nel giudizio rescissorio ha concluso, con palese salto logico, che le dimensioni e la sagoma del manufatto preesistente, di cui pure riconosceva l'esistenza, non avrebbero mai potuto essere stabiliti con certezza, così da rendere vano qualsiasi sforzo per comparare lo stato attuale e quello preesistente del manufatto. Il ragionamento risulta invero carente, contraddittorio ed illogico, nella parte in cui la Corte di Appello, si è limitata a contrastare gli esiti e i calcoli della consulenza tecnica di parte, ma ha del tutto trascurato di considerare gli apporti documentali, che pure aveva riconosciuto, nella fase rescindente, astrattamente idonei a determinare l'assoluzione del PISAPIA, rappresentate dalle immagini dei rilievi fotografici acquisiti presso l'[OSCURATO:PERSONA] e presso gli [OSCURATO:PERSONA] e dall'atto di donazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ove il preesistente fabbricato veniva rappresentato, nonché dalle caratteristiche di un edificio adiacente. 2. Invero esiste una distinzione logica funzionale tra la fase rescindente, avente ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, con riferimento alla astratta idoneità demolitoria del giudicato e quella rescissoria, successiva alla prima, in cui il giudice procede alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento (sez.3, n.15402 del 20.1.2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv.266810). Nel caso in esame la sommaria fase rescindente e la fase rescissoria si saldano, confondendosi, in un unico giudizio in cui la prova documentale, di cui viene riconosciuta la "novità" e la idoneità a demolire il giudicato di condanna, viene immediatamente svalutata in termini lapidari ed atecnici, attraverso un giudizio prognostico sulla inidoneità di tali documenti a fornire indicazioni certe sulle dimensioni e sulla sagoma della preesistente costruzione. 3. Nella fase rescissoria invero il giudice ha il dovere di fornire adeguata giustificazione logica dell'esame delle risultanze processuali e, in caso di rigetto, deve indicare i motivi per i quali le "prove nuove" dedotte nel giudizio sono inidonee ad incrinare il quadro probatorio posto alla base della sentenza di condanna (sez.5, n.43565 del 21.6.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277538) soprattutto quando ne aveva, immediatamente prima, riconosciuta l'astratta idoneità a condurre all'assoluzione del ricorrente alla stregua degli strumenti urbanistici locali. 4. Invero in tema di reati edilizi ai fini della qualifica come "ristrutturazione edilizia" dell'intervento di ripristino ovvero di ricostruzione di un edificio eventualmente crollato o demolito, risulta fondamentale la possibilità di accertarne, in base a riscontri documentali o altri elementi certi e verificabili e quindi non ad apprezzamenti meramente soggettivi, la preesistente "consistenza" intesa come complesso di tutte le caratteristiche dell'edificio (volumetria, altezza, struttura complessiva etc.) e nella specie anche la sagoma trattandosi di zona vincolata (sez.3, n.45147 del 8.10.2015, Marzo ed altri Rv.265444; n.5912 del 22.1.2014, Moretti ed altri, Rv.258597). Orbene nella specie il ricorrente aveva fornito elementi obiettivi e certi (negozi giuridici ove il bene veniva descritto, rilievi fotografici aerei, manufatti adiacenti dalle caratteristiche costruttive similari, consulenza tecnica di parte che sviluppava elementi di comparazione) perché il giudizio rescissorio si svolgesse secondo la dinamica dell'istruttoria dibattimentale, nel confronto delle contrapposte istanze, anche di natura tecnica, aperto alla verifica della "prova nuova" acquisita, la quale al contrario risultava affatto svilita il limine, con argomenti apodittici e lapidari, privi di riscontro tecnico e dal non verificabile assunto predittivo circa l'impossibilità di risalire alla originaria sagoma dell'edifico demolito. 5. Ne consegue una motivazione apparente ed illogica che giustifica l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo esame e previo assorbimento dei residui motivi di ricorso nell'accoglimento della prima censura. PQM Annulla la sentenza impugnata