CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 agosto 2025
Cassazione n. 12819/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di LECCE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai motivi di ricorso ed hanno insistito per l'accoglimentoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale del riesame di Lecce ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in data 31 luglio 2025, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato in relazione ai reati: - ex artt. 575 e 416-bis cod. pen. perché, esplodendo all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] diversi colpi di arma, ne cagionava la morte; - ex artt. 56-575 e 416-bis.1 cod. pen. per aver compiuto atti idonei e univocamente diretti a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA]; - ex artt. 2 e 4 legge 02 ottobre 1967, n. 895, 697, 416-bis.1. , 61,comma primo, n. 2), cod. pen., per avere detenuto e portato in luogo pubblico un'arma comune da sparo, di modello e calibro al momento imprecisato, adoperata per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e per il tentato omicidio commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma congiunta degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606,comma 1,1ett. c),cod. proc. pen., per errata applicazione dell'art. 309, comma 10,cod. proc. pen. La misura è divenuta inefficace, in ragione del mancato rispetto del termine di trenta giorni - decorrenti dalla decisione - entro cui deve essere depositata l'ordinanza del Tribunale del riesame. Il dispositivo, infatti, è stato pronunciato il 22/08/2025 - sebbene depositato il successivo giorno 25/08/2025 - mentre l'ordinanza ora impugnata è stata depositata il 25/09/2025; deve allora stabilirsi quale sia il dies a quo, dal quale far decorrere il termine suddetto. Anche laddove si volesse far coincidere - ai fini del mantenimento dell'efficacia del provvedimento cautelare genetico - il momento iniziale, dal quale prende a decorrere il termine utile per il deposito dell'ordinanza del Tribunale del riesame, dal deposito del dispositivo, invece che dalla deliberazione assunta in camera di consiglio, comunque la misura dovrebbe essere reputata ormai inefficace, per essere il sopra detto termine di trenta giorni vanamente spirato il giorno 24/09/2025. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione ex artt. 311,comma 2,e 606 comma 1,1ett. b) ed e) i cod. proc. pen., a causa della errata applicazione 2della norma di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., oltre che per mancanza di motivazione, quanto all'art. 273 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile. 2. Integrando la sintesi contenuta in parte narrativa, può dirsi che - stando alla ricostruzione storica e oggettiva sussunta nell'avversata ordinanza - l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], successivamente a un alterco intercorso fra il fratello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (alterco all'esito del quale [OSCURATO:PERSONA] esplodeva due colpi di arma da fuoco all'indirizzo del primo, attingendolo alla regione cranica e toracica e, in tal modo, determinandone il decesso, verificatosi alle ore 09.00 del 17 luglio 2025), dopo aver picchiato e sottratto l'arma con il quale il [OSCURATO:PERSONA] stesso aveva fatto fuoco all'indirizzo del fratello, esplodeva verso quegli due colpi di arma da fuoco, attingendolo al capo e al torace e, così, determinandone la morte. Dopo aver indirizzato alcuni colpi di arma da fuoco verso [OSCURATO:PERSONA] ed averlo così attinto, tanto da cagionarne il decesso, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] poneva in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a causare il decesso anche del figlio dì quegli, [OSCURATO:PERSONA], verso il quale esplodeva ulteriori proiettili; a quest'ultimo, così, venivano cagionate lesioni personali consistite in "ferite multiple da arma da fuoco in regione del collo, in regione emiclaveare dx e in regione omerale dx, enfisema dei tessuti molli sottocutanei della regione del collo". Stando alla provvisoria contestazione, tali fatti sono da considerare aggravati ex art. 416-bis.1, cod. pen., essendo stati essi posti in essere per ragioni legate al controllo del territorio e, segnatamente, al fine di assicurarsi il predominio sulle piazze di spaccio esistenti nel rione Tamburi di Taranto, in area meglio nota come "case parcheggio"; trattasi, inoltre, di condotte realizzate con modalità evocative della forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. Da ciò, la contestazione - a carico di [OSCURATO:PERSONA] - dei reati di omicidio consumato in danno di [OSCURATO:PERSONA], nonché di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] e, infine, di detenzione e porto di arma comune da sparo, di modello e calibro allo stato ignoti. 33. Con il primo motivo, si deduce la sopravvenuta inefficacia, a norma dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., del provvedimento restrittivo della libertà personale. 3.1. Questa Corte ha ripetutamente chiarito come - in materia di riesame delle misure coercitive - il termine di trenta giorni dalla decisione del Tribunale del riesame (termine differibile fino a quarantacinque giorni), entro il quale deve essere depositata la motivazione dell'ordinanza che definisce il relativo procedimento incidentale, decorra dalla pubblicazione del dispositivo, integrata dal deposito attestato dalla Cancelleria e non, invece, dal momento della deliberazione assunta in camera di consiglio. Il mancato rispetto di tale termine determina, ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva. Occorre anche precisare, infine, che il dispositivo della decisione deve comunque essere pubblicato - non essendo sufficiente la mera deliberazione dello stesso - entro il termine di dieci giorni, decorrenti dalla ricezione degli atti da parte del Tribunale del riesame (fra tante, si vedano Sez. 5, n. 44153 del 13/06/2018, D., Rv. 274177 - 01; Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Barba, Rv. 273364 - 01 e Sez. 1, n. 4088 del 06/02/2018, dep. 2019, Poerio, Rv. 275131 - 01). Vi è piena concordia di opinioni, in definitiva, circa il fatto che il dies a quo per il deposito della motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame coincida con il momento della pubblicazione del dispositivo, mediante deposito dello stesso in Cancelleria. 3.2. Tanto premesso in diritto, al solo fine di inquadrare la dedotta questione sotto il profilo processuale, può evidenziarsi come la decisione sia stata adottata dal Tribunale del riesame il giorno 22 agosto 2025; il dispositivo, infatti, reca proprio tale data di deposito. L'ordinanza del Tribunale del riesame, poi, è stata depositata in data 25 agosto 2025 ed è, pertanto, da considerare ampiamente rispettosa del sopra detto termine di trenta giorni. Risulta apprezzabile per tabulas, in definitiva, la radicale inammissibilità della doglianza difensiva. 4. Con il secondo motivo, l'impugnazione aggredisce la ritenuta sussistenza - a livello indiziario - dell'aggravante mafiosa, deducendo tanto una errata applicazione di legge, quanto un difetto motivazionale a fronte di specifiche deduzioni. 4.1. Più in particolare, rappresenta la difesa come - in vista della possibilità di configurare l'aggravante in parola - non sia sufficiente richiamare il presupposto rappresentato dall'intento di ottenere il controllo di un dato territorio, nonché delle attività illecite in esso insediate; è necessaria, invece, 4l'emersione di una condotta delittuosa che risulti concretamente facilitata, grazie alla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo. Il riferimento alla lotta fra gruppi criminali, finalizzata a garantirsi l'egemonia nella gestione delle piazze di spaccio, dunque, non è determinante ai fini che ora interessano. Sarebbe stato necessario accertare, pertanto, se la condotta serbata dall'indagato avesse effettivamente esercitato una coartazione sulle vittime, ossia sui due [OSCURATO:PERSONA]. Dalle stesse conversazioni riportate nell'ordinanza - prosegue la difesa - si evincerebbe la futilità dei motivi che erano alla base della lite, originata da ragioni completamente slegate dalla contesa attinente al controllo dei luoghi deputati al traffico di sostanze stupefacenti. Parimenti insussistente sarebbe il ritenuto clima di profonda omertà descritto dal Tribunale del riesame; le modalità evocative della forza intimidatrice di carattere mafioso, del resto, sarebbero state riferibili al più a [OSCURATO:PERSONA], ma non certo al ricorrente. Attraverso l'esame delle conversazioni intercettate, inoltre, si desumerebbe agevolmente la verificazione di una vera e propria spedizione punitiva, in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Ricorda la difesa, peraltro, come l'indagato abbia visto [OSCURATO:PERSONA] che - dopo aver esploso dei colpi di arma da fuoco all'indirizzo del fratello, mentre questi si trovava sorretto dal figlio Rodolfo - puntava la pistola contro quest'ultimo. E infine, la ricostruzione accusatoria - secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe servito della medesima pistola adoperata da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] - risulterebbe smentita dal ritrovamento, in loco, di otto bossoli riconducibili a due diverse armi (sei bossoli calibro 7,65, due bossoli calibro 9x21 e una ogiva). 4.2. In diritto, deve evidenziarsi che le Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire che la richiesta di riesame - proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. - è un mezzo di impugnazione atipico, che impone al giudice di confrontarsi con il compendio indiziario acquisito, tenendo presenti i parametri enucleati dall'art. 292 cod. proc. pen., conformemente al seguente principio di diritto: «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare,'/7- natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). 5La richiesta di riesame, dunque, ha la funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare genetica, con riguardo ai requisiti formali enucleati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Ne consegue che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata ai parametri indicati dalla stessa disposizione, a sua volta ispirata al modello processuale prefigurato dall'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti necessitati dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento di una qualificata probabilità dì colpevolezza dell'indagato, così come affermato dalle Sezioni Unite in un risalente e insuperato arresto chiarificatore (Sez. U, n. 11 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Buffa, Rv. 198212-01-01). Questo orientamento ermeneutico consolidato, da cui il Collegio non intende discostarsi, ha trovato ulteriore conforto in numerose pronunzie di questa Corte (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 - 03; Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). 4.3. La motivazione adottata dal Tribunale del riesame, quanto alla sussistenza dell'aggravante in parola, è lineare ed esaustiva, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; essa merita, pertanto, di restare immune da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità. Nell'ordinanza impugnata è adeguatamente spiegato, infatti, come le condotte delittuose per le quali si procede siano maturate nell'ambito di una contrapposizione fra gruppi malavitosi; a tale conclusione, il Tribunale del riesame giunge in virtù dell'esame delle parole dello stesso indagato, captate durante una conversazione svoltasi all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (si veda il contenuto dell'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], richiamata a pagina 6 del provvedimento). Trattasi di un dialogo dal quale i Giudici del riesame hanno ritenuto che emergano - in maniera plastica - sia la volontà di stabilire una supremazia nel campo dei traffici di sostanza stupefacente, sia l'utilizzo di un metodo di chiara matrice mafiosa, stante la insistita e ostentata teatralità del gesto onnicidiario, la cui natura plateale altro non è, se non il viatico per l'affermazione della forza e dell'attitudine al predominio del soggetto agente. Ha anche affrontato congruamente, il Tribunale del riesame, la prospettazione difensiva circa la sussistenza di una diversa causale, asseritamente da porre all'origine del fatto criminoso; tale ragione determinante - in ipotesi difensiva - consisterebbe nella volontà di [OSCURATO:PERSONA] di vendicare la morte del fratello. Tale intento, secondo la ricostruzione sposata dai Giudici del riesame, non ha però avuto il preteso carattere di esclusività - e, dunque, non ha esplicato alcuna efficacia preclusiva, rispetto alla già detta volontà egemonica 6in campo criminale - potendosi ciò evincere inequivocabilmente dal tenore stesso delle conversazioni captate. L'impugnata ordinanza, del resto, non manca di incastonare gli accadimenti per i quali si procede in un contesto ambientale di natura marcatamente criminale, sottolineando anche la valenza dimostrativa e intinnidatoria dell'esplosione di colpi di arma da fuoco all'indirizzo di contendenti, in pubblica piazza, alla presenza di numerose persone e rimanendo a volto scoperto. 4.4. Oltre all'enunciazione del motivo e prescindendo dal nucleo centrale della confutazione difensiva, incentrata come detto sulla sussistenza dell'aggravante mafiosa - vi è anche una porzione della doglianza che si spinge a contestare direttamente la ricostruzione del fatto in sé. 4.4.1. La difesa propone, anzitutto, una difforme lettura dei dialoghi intercettati, al fine di ricavarne una diversa causale delle azioni delittuose poste in essere. Va ricordato, allora, che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, sottraendosi essa al sindacato di legittimità, se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile, infatti, prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa, rispetto a quella proposta dal giudice di merito, soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo diffornne da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 - 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). Nel caso di specie, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo dell'ordinanza impugnata, né ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023). Si è limitata, al contrario, ad invocare una lettura alternativa delle conversazioni versate in atti - e in parte anche richiamate nel provvedimento impugnato - al 7fine di ricavarne esiti decisori difformi. Operazione, come detto, non consentita in sede di legittimità. 4.4.2. Vi è, infine, un segmento della censura cumulativamente svolta nel secondo motivo, che presenta un forte contenuto fattuale e rivalutativo; il riferimento, in particolare, è al punto in cui si afferma che il ritrovamento di proiettili di due tipologie diverse non possa che essere evocativo della comparsa di due diverse pistole, nei luoghi che sono stati teatro della già descritta sparatoria. Sul punto, va evidenziato come tale profilo di critica si sviluppi direttamente sul piano del fatto e sia teso a sovrapporre una nuova interpretazione degli elementi presenti nell'incarto processuale, diversa da quella recepita nell'impugnato provvedimento, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ravvisandosi elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 8 P.Q.M